La Consulta ripristina i confini dei super poteri del primo cittadino

Redazione 15/04/11
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Al Sindaco è attribuito il potere di adottare ordinanze di necessità ed urgenza, strumento assai incisivo dal momento che consente, secondo le consuete ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali di disporre anche in deroga a previsioni di legge, al fine di fronteggiare un pericolo di danno grave ed imminente per la generalità dei cittadini. La legittimazione di tale potere straordinario si rinviene nell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) il cui testo, a seguito delle modifiche introdotte dal pacchetto sicurezza di cui al D.L. 92/2008 (conv. in L. 125/2008), attribuisce, nelle situazioni di pericolo che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, un inedito e inconsueto potere extra ordinem al Sindaco, in quanto esercitabile anche al di fuori dai casi di urgenza e a tempo indeterminato, ampliando in tal modo i tradizionali confini delimitanti l’azionabilità di un intervento di norma temporaneo, ma al contempo straordinario ed atipico. La ratio dei super poteri, come spiegato dalla relazione illustrativa del pacchetto sicurezza, va individuata nell’obiettivo di rafforzare il ruolo del primo cittadino nell’azione di contrasto alla criminalità locale, in piena sinergia con l’azione svolta dalle autorità di pubblica sicurezza nazionali.Nell’economia di tale quadro la Corte costituzionale ha ritenuto necessario dispiegare il suo intervento e lo ha fatto con la sentenza n. 115 depositata il 7 aprile 2011, nella quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale il precitato art. 54, comma 4, e limitando il potere di emanare ordinanze a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana ai casi in cui sussistano presupposti di contingibilità e urgenza, a condizione della temporaneità dei loro effetti e, comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto. Ad avviso dei giudici della Consulta le modifiche apportate dal pacchetto sicurezza concedono al Sindaco poteri non sufficientemente delimitati dalla legge. In particolare, i giudici hanno ritenuto violati gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione riguardanti il principio di eguaglianza dei cittadini, la riserva di legge, il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative. Le ordinanze dei Sindaci, così come previste dal D.L. 92/2008 – si legge nel dispositivo della sentenza – incidono sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati. Ma la Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge, così come previsto dall’art. 23 della Carta. Pertanto – la Consulta continua – nel prevedere un potere di ordinanza dei Sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti, il pacchetto sicurezza viola la riserva di legge relativa, in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi – aggiunge la Corte – sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge.L’assenza di una valida base legislativa nell’amplio potere di ordinanza conferito ai Sindaci non solo incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, ma lede anche il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all’articolo 3 della Carta fondamentale. (Lilla Laperuta)

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