Registrazioni occulte dei parlamentari: la Consulta frena l’uso senza autorizzazione

La Corte costituzionale n. 111/2026 chiarisce quando l’uso processuale di registrazioni occulte di parlamentari viola l’art. 68 Cost. e richiede l’autorizzazione della Camera.

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Quando si può venire a configurare un’indebita invadenza del potere giudiziario violativa dell’art. 68, co. 3, Cost. (autorizzazione della Camera per registrazioni occulte di parlamentari)? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale -sentenza n. 111 del 14-04-2026

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Indice

1. Il caso: le videoregistrazioni occulte entrano nel processo penale


Il Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, in relazione ad un provvedimento da questo assunto in un procedimento penale con ordinanza collegiale, disponeva l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da un soggetto, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse fra lui e un individuo, all’epoca senatore, nonché fra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.
In particolare, siffatto provvedimento era stato adottato nell’ambito di un giudizio inizialmente promosso nei confronti di numerosi imputati, fermo restando che, nei riguardi dell’ex senatore, la cui posizione era stata poi separata dalle altre, erano stati formulati due capi di imputazione: uno per i reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 del codice penale) e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a suoi singoli componenti (art. 338 cod. pen.); un altro per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) e di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.).
Ebbene, nell’ambito del procedimento suesposto, il Tribunale di Modena, dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità e di inutilizzabilità delle prove, sollevate dalla difesa, aveva inizialmente acquisito talune videoregistrazioni, le quali erano state rinvenute nella memoria di un cellulare, oggetto di sequestro, appartenente ad uno degli indagati nell’originario procedimento comune. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il conflitto sollevato dal Senato: fino a dove può spingersi il giudice penale?


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Senato della Repubblica sollevava conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti di un Tribunale penale, in relazione a un provvedimento da questo assunto in relativo procedimento, nella parte in cui siffatto organo giudicante aveva disposto l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse fra una persona e un’altra, all’epoca senatore, nonché fra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.
Nel dettaglio, secondo questo ramo del Parlamento, tale provvedimento lederebbe in parte qua le attribuzioni che spettano alla Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione, in coordinamento con l’art. 15 Cost., nonché con gli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

3. La decisione della Consulta: registrazioni riservate e garanzie parlamentari


Il Giudice delle leggi – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute dal Senato, affermato l’ammissibilità del conflitto suesposto – osservava prima di tutto come la medesima Consulta, in siffatta occasione, fosse chiamata, per la prima volta, a valutare se le registrazioni (o le videoregistrazioni), effettuate occultamente in presenza, di conversazioni o comunicazioni riservate del parlamentare ricadano nella guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost..
Premesso ciò, si notava che la disposizione costituzionale (ossia l’art. 68, co. 3, Cost.) in esame richiede l’autorizzazione della Camera d’appartenenza «per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
In particolare, tale disciplina, all’esito delle modifiche introdotte con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell’articolo 68 della Costituzione), ha sostituito l’originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari con un sistema fondato su specifiche autorizzazioni ad acta (sentenza n. 38 del 2019).
Più nel dettaglio, l’istituto de quo mira a impedire che atti di indagine fortemente invasivi, quali le intercettazioni e i sequestri di corrispondenza, «possano essere “indebitamente finalizzat[i] ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività” (sentenza n. 390 del 2007; in senso analogo, sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013, ordinanza n. 129 del 2020)» (sentenza n. 170 del 2023 e, nello stesso senso, sentenza n. 47 del 2026) in guisa tale che la prerogativa in questione non intende, pertanto, «tutelare un diritto individuale» (sentenza n. 157 del 2023), quale «la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale (che resta protetta dall’art. 15 Cost., al pari di quanto accade per ogni altro consociato)» (sentenza n. 47 del 2026), dal momento che, di contro, la ratio dell’art. 68, terzo comma, Cost. è preservare l’autonomia e l’indipendenza delle Camere rispetto a indebite interferenze e invadenze di altri poteri dello Stato (sentenze n. 170 e n. 157 del 2023, n. 38 del 2019 e n. 9 del 1970, ordinanza n. 129 del 2020). Solo indirettamente la norma riverbera «“i propri effetti a favore delle persone investite della funzione (sentenza n. 9 del 1970)” (sentenza n. 38 del 2019; ordinanza n. 129 del 2020)» (sentenza n. 157 del 2023).
Per la Consulta, se, dunque, l’impronta funzionale dell’immunità parlamentare traccia la linea di confine della prerogativa costituzionalmente protetta, il suo rispetto è condizione imprescindibile per legittimare quella che è una deroga alla parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione, principio posto «all’origine della formazione dello Stato di diritto (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004)» (sentenza n. 38 del 2019), tal che ne discende che i limiti funzionali dell’istituto vanno assicurati sia nell’interpretazione sia nell’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost..
Chiarito ciò, il Giudice delle leggi osservava, a questo punto della disamina, che, quanto alla ricostruzione ermeneutica del perimetro entro il quale si estende la garanzia parlamentare, si impone un’interpretazione della portata semantica del dato costituzionale che sia strettamente aderente alla ratio dell’art. 68, terzo comma, Cost., tenuto conto di istanze di attualizzazione della disposizione e delle esigenze di coerenza sistematica.
In effetti, la necessità di evitare «improprie letture estensive» (sentenza n. 38 del 2019) va ponderata nel contesto in cui opera la fonte costituzionale e secondo la sua logica, mentre non va intesa quale automatica traslazione sull’art. 68, terzo comma, Cost. di ogni apporto interpretativo elaborato, con riferimento alle nozioni di intercettazioni e di sequestro di corrispondenza, nell’ambito processualpenalistico dato che, in via di principio, sono «le norme legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione, e non già quest’ultima alla stregua di ciò che stabilisce la disciplina legislativa (nella specie, quella processuale)» (ancora sentenza n. 38 del 2019), fermo restando che, in ogni caso, la diversa ratio dell’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto a quella della disciplina processuale ben può condizionare, per taluni aspetti, la latitudine degli istituti evocati nel contesto della norma costituzionale.
Ebbene, nel solco del richiamato approccio interpretativo, si faceva presente come la medesima Consulta abbia affermato, anzitutto, che il testo dell’art. 68, terzo comma, Cost., nella parte in cui si riferisce alle «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni», non esclude «ogni riferimento a un documento, come il tabulato [telefonico], che di quelle riveli, non già il contenuto ma dati ed elementi, certo “esterni”, che tuttavia […] sono di indubbio significato comunicativo» (sentenza n. 38 del 2019), per poi, in linea di continuità con il menzionato precedente, ricostruire la portata del riferimento dell’art. 68, terzo comma, Cost. al sequestro di corrispondenza, offrendo di tale nozione una «version[e] contemporane[a]. Sostenere il contrario, in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico, è ormai relegata, nel complesso, a un ruolo di secondo piano, significherebbe […] deprimere radicalmente la valenza della prerogativa parlamentare in questione» (sentenza n. 170 del 2023).
Pertanto, la Consulta, in primo luogo, ha posto in evidenza che la nozione di corrispondenza, nel contesto dell’art. 68, terzo comma, Cost., è sufficientemente ampia da abbracciare ogni forma «di scambio di pensiero a distanza (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza», ricomprendendovi, di conseguenza, anche i messaggi di posta elettronica, gli SMS e le comunicazioni trasmesse attraverso altre applicazioni di messaggistica istantanea.
In secondo luogo, è stato per di più sottolineato come tali comunicazioni, non diversamente dalla «corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico», utilizzino tecniche volte ad assicurare la riservatezza.
Infine, sempre il Giudice delle leggi ebbe modo di includere, nella prerogativa costituzionale, anche i messaggi già pervenuti al destinatario, almeno sino a quando, per il decorso del tempo, non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla loro riservatezza, trasformandosi in meri documenti “storici”.
Del resto, a conforto di questo terzo tassello argomentativo, si è avuto modo di rilevare che, se «l’acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., è impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque di attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore» (sempre la sentenza n. 170 del 2023).
Restringere la portata dell’art. 68, terzo comma, Cost. «alle sole comunicazioni in corso di svolgimento e non già concluse», precisava ulteriormente sempre la Corte costituzionale, dunque, «significherebbe darne una interpretazione così restrittiva da vanificarne la portata: condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono ben derivare […] anche dalla presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario» (ancora la sentenza n. 170 del 2023).
Ordunque, alla luce dei richiamati precedenti, la Corte costituzionale, a questo punto della disamina, riteneva necessario esaminare la fattispecie oggetto del presente conflitto, attinente alla registrazione (o videoregistrazione) occultamente effettuata da un privato che partecipa (o assiste) a un colloquio riservato del parlamentare, le cui conversazioni e comunicazioni vengono archiviate nella memoria del dispositivo elettronico utilizzato quale strumento di captazione, evidenziandosi, anzitutto, che la fattispecie in esame presenta le stesse caratteristiche cui questa Corte ha attribuito rilevanza nel ricondurre al perimetro della prerogativa parlamentare, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., sia i tabulati telefonici sia la messaggistica istantanea del parlamentare conservata nella memoria di un dispositivo elettronico.
In particolare, la sentenza n. 38 del 2019 ha ascritto al paradigma delle intercettazioni, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., i tabulati telefonici, in quanto documenti idonei ad aprire «squarci di conoscenza sui […] rapporti [del parlamentare], specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine».
Ebbene, per la Corte, le registrazioni (o le videoregistrazioni) di conversazioni del parlamentare occultamente carpite da chi partecipa a un colloquio riservato sono documenti in grado di fornire ben più che frammenti cognitivi esterni, dal momento che esse riportano integralmente il contenuto di conversazioni e di comunicazioni riservate del parlamentare e danno pieno accesso ai suoi rapporti, anche istituzionali, divenendo fonte di potenziali condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione della sua attività (sentenza n. 47 del 2026 e pronunce ivi citate), così come, in pari tempo, i giudici di legittimità costituzionale hanno annoverato fra le ipotesi di sequestro di corrispondenza, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., l’acquisizione di messaggi di posta elettronica, SMS e messaggi WhatsApp (compresi file audio, contenenti comunicazioni registrate, spesso avvenute contestualmente), che sono conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario o del mittente (sentenza n. 170 del 2023).
Ebbene, per la Consulta, simili comunicazioni restano coperte dalla guarentigia costituzionale, fintantoché il decorso del tempo non le tramuti in documenti storici, precisandosi contestualmente che se, nella comparazione tra la richiamata fattispecie e quella oggetto dell’odierno giudizio, il solo elemento distintivo è che in quest’ultima difetta l’originaria distanza tra i soggetti che comunicano, tuttavia, l’elemento fattuale della distanza in tanto potrebbe distinguere giuridicamente le due ipotesi in quanto, ai fini della ricostruzione del raggio applicativo del sequestro di corrispondenza di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., si desse rilevanza alla mera fase di trasmissione della comunicazione e, dunque, al ritenuto «maggior rischio [in tale fase] di captazione o apprensione da parte di terzi» (sentenza n. 170 del 2023).
Sennonché, per il Giudice delle leggi, una simile interpretazione è stata respinta proprio dalla sentenza n. 170 del 2023, a tenore della quale non si può «[d]egradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere», facendosene conseguire da ciò che, dal momento che la garanzia costituzionale è stata interpretata come idonea a ricomprendere anche la comunicazione a distanza già pervenuta al destinatario e da questi conosciuta (sentenza n. 170 del 2023), il tipo di rischio al quale la Corte costituzionale, ha inteso dare rilevanza giuridica, ai fini della richiamata previsione costituzionale, è un altro, trattandosi del rischio che una comunicazione riservatamente rivolta dal parlamentare a uno specifico destinatario possa essere utilizzata, senza l’autorizzazione di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., in un procedimento penale, determinando «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare [per effetto della] presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario» (così la sentenza appena richiamata).
Ebbene, valutato nella prospettiva funzionale della garanzia, ad avviso della Corte, il medesimo rischio sussiste anche rispetto alla comunicazione del parlamentare occultamente registrata in presenza, sempre che si tratti di una conversazione effettuata in un contesto riservato, volto – come nel caso della corrispondenza – a circoscrivere i destinatari della comunicazione, dato che questo rende le due fattispecie giuridicamente assimilabili ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., nel senso che esse si equivalgono sotto il profilo della riservatezza che, nella comunicazione a distanza, è assicurata dagli stessi strumenti di messaggistica, mentre in quella in presenza dipende dal contesto in cui questa si svolge, tenuto conto altresì del fatto che, sia nella comunicazione effettuata in presenza, in un contesto riservato, sia in quella a distanza pervenuta al ricevente, il destinatario ha conoscenza del suo contenuto.
Infine, veniva osservato che, in ambo i casi, si delinea il rischio che una comunicazione del parlamentare, indirizzata a un ambito ristretto di destinatari, sia utilizzata, senza autorizzazione, in un procedimento penale, con potenziale compromissione della libertà e dell’indipendenza dell’attività parlamentare.
Del resto, se è vero che in tal modo si affievolisce, sino a divenire irrilevante ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., la distinzione tra la comunicazione a distanza, che resta archiviata nella memoria dei dispositivi elettronici, e quella svoltasi in presenza in un contesto riservato, che sia occultamente registrata e poi parimenti conservata nella memoria del dispositivo captante, ma questo dipende dall’incidenza dell’evoluzione tecnologica, nel senso che, per un verso, la corrispondenza si realizza oramai nella normalità dei casi attraverso un flusso comunicativo istantaneo, il che rende inattuale limitare la rilevanza del rischio a quello insito nella mera fase della trasmissione, per un altro verso, nel contesto presente, la captazione di una conversazione avviene mediante dispositivi di uso comune, che rendono oltremodo discreta e impercettibile all’esterno la registrazione occulta, così realizzando quel medesimo effetto di perdita di controllo sulla comunicazione riservata che caratterizza il messaggio trasmesso a distanza.
Ebbene, alla luce del confronto con i precedenti della medesima Consulta, a detta della stessa, emergono le ragioni che inducono a non traslare, nel contesto dell’art. 68, terzo comma, Cost., la qualificazione come mera prova documentale della registrazione fonografica di colloqui tra presenti, occultamente eseguita da soggetti legittimati ad assistervi, che il diritto vivente ha elaborato nel diverso contesto della disciplina processualpenalistica, rilevandosi a tal riguardo che, in siffatto ambito, la giurisprudenza di legittimità afferma – con orientamento costante a partire dalla sentenza a Sezioni unite del 2003 (Cass., n. 36747 del 2003) – che la richiamata fattispecie costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., in quanto riproduce non una dichiarazione di scienza, ma un accadimento della realtà il cui contenuto è costituito da dichiarazioni di persone precisamente individuate (così, da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione quinta penale, sentenza 27 gennaio-31 marzo 2026 n. 12242; Sezione sesta penale, sentenza 22 maggio-10 novembre 2025, n. 36539; Sezione quinta penale, sentenza 8 aprile-28 luglio 2025, n. 27569), rilevandosi, in particolare, che «[l]a comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre» (Cass., n. 36747 del 2003).
Sennonché, per la Consulta, venendo a considerare l’angolo visuale dell’art. 68, terzo comma, Cost., i fatti acquisiscono una diversa rilevanza giuridica.
In particolare, per il Giudice delle leggi, come le esigenze di tutela della riservatezza associate alla funzione parlamentare non tramontano una volta che la comunicazione a distanza è entrata nel patrimonio di conoscenze del destinatario, lo stesso vale anche nel caso in cui il parlamentare ammette qualcuno a partecipare a un colloquio riservato, poiché, da tale circostanza, non può inferirsi alcuna abdicazione da parte del parlamentare a istanze di riservatezza funzionali al libero svolgimento dell’attività parlamentare con conseguente loro utilizzabilità, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nell’ambito di un procedimento penale.
In effetti, l’oggetto della protezione di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. non è la personale riservatezza del parlamentare, bensì la libertà e l’indipendenza dell’organo al quale appartiene, posto che, proprio in sede di giustizia costituzionale, ancor prima delle pronunce sopra richiamate (sentenze n. 170 del 2023 e n. 38 del 2019), è stato in generale rilevato, occupandosi di una vicenda che riguardava le intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica, che «tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell’art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l’efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell’attività parlamentare e di governo» (sentenza n. 1 del 2013, punto 9 del Considerato in diritto).
Del resto, si osservava come, tra l’altro, la stessa sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata (Cass., n. 36747 del 2003), nel sostenere che nella comunicazione in presenza vi è un’implicita rinuncia alla riservatezza, faccia comunque salva l’esigenza di considerare «la particolare qualità rivestita» da chi vi partecipa (corsivi aggiunti), tenuto conto altresì del fatto che la necessità di preservare, ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., la riservatezza delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare non è smentita dalla circostanza che colui che è stato presente potrebbe testimoniare in merito al contenuto della conversazione mentre, se, in disparte, la constatazione che anche colui che apprende il contenuto di una comunicazione del parlamentare trasmessa a distanza potrebbe testimoniare in proposito, in ogni caso, non può ritenersi equivalente l’eventualità di una testimonianza rispetto all’acquisizione di una conversazione occultamente registrata, la testimonianza, per sua natura, comporta la selezione e la ricostruzione del contenuto comunicativo secondo le regole del mezzo di prova, fermo restando che, di contro, la registrazione occulta (come e forse più della messaggistica a distanza) rende conoscibili interi flussi comunicativi, non circoscrivibili alle esigenze dell’accertamento e potenzialmente idonei a determinare «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato» (sentenza n. 170 del 2023).
In definitiva, per il Giudice delle leggi, la registrazione di colloqui del parlamentare effettuata a sua insaputa con un mezzo altamente invasivo – in quanto riproduttivo e occulto – realizza una pesante interferenza e consente di acquisire comunicazioni riservate capaci di avere significativi riverberi sull’attività parlamentare.
Chiarito che, ai fini dell’art. 68, terzo comma, Cost., la fattispecie oggetto dell’odierno conflitto condivideva le medesime caratteristiche poste alla base della sussunzione, nella richiamata norma, sia dei tabulati telefonici sia dei messaggi registrati nella memoria di un dispositivo elettronico, i giudici di legittimità costituzionale reputavano necessario verificare, a questo punto della disamina, l’applicabilità a essa della disciplina delle intercettazioni o di quella concernente il sequestro di corrispondenza, dato che, a tali previsioni, corrispondono – in base alla disciplina attuativa della riforma costituzionale – due differenti regimi in punto di autorizzazione: alle intercettazioni si applica talora quella preventiva (art. 4 della legge n. 140 del 2003), talaltra quella successiva (art. 6 della legge n. 140 del 2003), mentre per il sequestro di corrispondenza si richiede in ogni caso la prima, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 140 del 2003.
Più precisamente, nel caso delle intercettazioni, è necessaria l’autorizzazione preventiva, ove l’atto investigativo sia “diretto”, nel senso che l’ascolto delle conversazioni avviene sottoponendo a controllo utenze di cui il parlamentare stesso è titolare o luoghi da lui utilizzati (sentenze n. 47 del 2026 e n. 38 del 2019), o sia “indiretto”, nel senso che la «direzione dell’atto di indagine» mira al parlamentare (sentenza n. 390 del 2007), ricorrendo, in siffatte ipotesi, una valutazione che, secondo il Giudice delleleggi, va effettuata sulla base di una serie di indici (sentenze n. 114 e n. 113 del 2010), da ponderare «in modo complessivo e non atomistico», nonché in prospettiva dinamica (sentenza n. 157 del 2023).
Sempre nell’ipotesi delle intercettazioni, opera, invece, l’autorizzazione successiva di cui all’art. 6 della legge n. 140 del 2003, allorché il giudice riscontri occasionalmente, in verbali o in registrazioni di intercettazioni effettuate, in qualsiasi forma, nel corso di procedimenti riguardanti terzi o in tabulati acquisiti nel corso dei medesimi, la partecipazione alle conversazioni o alle comunicazioni di membri del Parlamento e ritenga necessario utilizzare nel processo quei mezzi di prova (sentenze n. 38 del 2019, n. 114 e n. 113 del 2010, n. 390 del 2007; nonché ordinanza n. 263 del 2010).
Quanto al sequestro di corrispondenza, trova viceversa applicazione la sola autorizzazione di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, necessaria anche per acquisire i messaggi di posta elettronica, gli SMS e i messaggi WhatsApp (sentenza n. 170 del 2023), fermo restando che, in tal caso, l’autorizzazione resta preventiva anche quando l’autorità giudiziaria, a seguito del sequestro di un dispositivo elettronico, rinvenga, nella sua memoria, le richiamate comunicazioni dato che, come precisato sempre in sede di giustizia costituzionale, «il “vero” oggetto del sequestro non è tanto il dispositivo elettronico (il “contenitore”) – il quale, di per sé, non ha di norma alcun interesse per le indagini – quanto i suoi dati (il “contenuto”), nella parte in cui risultano utili alle indagini stesse: dati che, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, vanno all’uopo selezionati e fatti possibilmente oggetto di una “copia-clone”, con restituzione del dispositivo (e della disponibilità di tutti gli altri dati) al titolare» (la già citata sentenza n. 170 del 2023).
Tanto precisato, per la Consulta, l’elemento dirimente, onde verificare l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista per le intercettazioni o di quella stabilita per il sequestro di corrispondenza, è il momento nel quale si inserisce l’attività investigativa dell’autorità giudiziaria visto che l’art. 68, terzo comma, Cost. richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza, avendo riguardo proprio a eventuali interferenze indebite del potere giudiziario nell’esercizio della funzione parlamentare.
Nello specifico, se è la stessa autorità procedente ad aver assunto l’iniziativa della registrazione occulta, incaricando un agente sotto copertura o coinvolgendo un soggetto privato, la fattispecie va ascritta al paradigma delle intercettazioni effettuate «in qualsiasi forma» dato che, ai fini della garanzia costituzionale si atteggiano diversamente i profili che, nel contesto della disciplina processualpenalistica, inducono il diritto vivente a differenziare la registrazione occulta fra presenti dalla nozione di intercettazione.
In particolare, secondo la prospettiva processualpenalistica, difettano, nella registrazione dei colloqui effettuata da chi è ammesso ad assistervi, due elementi tipici delle intercettazioni: i) la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa o vi assiste; ii) la “terzietà” del captante (ex plurimis, Cass., n. 36747 del 2003 e, da ultimo, Cass., n. 12242 del 2026; Cass., n. 36539 del 2025; Cass., n. 27569 del 2025), precisandosi, contestualmente, che, nel caso della registrazione effettuata grazie al materiale fornito dalla polizia giudiziaria e su sua indicazione, sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: un orientamento maggioritario ascrive anche tale fattispecie alla prova documentale; uno minoritario la qualifica, viceversa, come prova atipica, diversa sia dalle intercettazioni sia dai documenti, e la ritiene non utilizzabile, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del pubblico ministero (su tale contrasto giurisprudenziale, da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione quinta penale, sentenza 24 novembre 2021-17 gennaio 2022, n. 1824).
Ebbene, passando a considerare l’angolo visuale dell’art. 68, terzo comma, Cost., per la Corte, occorre rilevare, anzitutto, che una conversazione effettuata in un contesto riservato da parte del parlamentare non fa venire meno le esigenze di riservatezza correlate alla funzione parlamentare (sentenza n. 38 del 2019), tenuto conto altresì del fatto che non può negarsi la sussistenza della terzietà, in quanto se è l’autorità giudiziaria ad aver assunto l’iniziativa di far registrare una conversazione riservata è la stessa – e dunque un terzo – la destinataria ab initio del flusso comunicativo captato dalla registrazione.
Del resto, sarebbe paradossale differenziare, nel contesto dell’art. 68, terzo comma, Cost. e ai suoi fini, il trattamento di intercettazioni integralmente effettuate dall’autorità giudiziaria da quello delle captazioni nelle quali quest’ultima si avvale della collaborazione di privati.
Diversamente, quando l’iniziativa della registrazione occulta è stata assunta dal privato e solo in seguito, per ipotesi al momento del sequestro del dispositivo captante, l’autorità giudiziaria rinviene registrate nella sua memoria le conversazioni e le comunicazioni del parlamentare, è allora (rispetto a un documento che oramai rileva nella sua staticità), per la Consulta, che si profila il rischio di un uso strumentale del potere giudiziario a scapito della funzione parlamentare, visto che, n tal caso, la fattispecie va riportata al sequestro di corrispondenza conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, dal momento che, in essa, si rinvengono i medesimi presupposti e le stesse ragioni che hanno indotto questa Corte a ricomprendere la messaggistica conservata in un dispositivo elettronico nel sequestro di corrispondenza, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (sentenza n. 170 del 2023), distinguendola dall’omologa nozione processualpenalistica accolta all’epoca dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, sentenza 1° luglio-19 ottobre 2022, n. 39529; Sezione sesta penale, sentenza 16 marzo-8 giugno 2022, n. 22417; Sezione quinta penale, sentenza 10 marzo-6 maggio 2021, n. 17552).
L’acquisizione di comunicazioni riservate del parlamentare, registrate nella memoria di un dispositivo elettronico, tanto ove si siano svolte originariamente a distanza, quanto ove abbiano avuto luogo in presenza, devono essere quindi coperte dalla garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., fintantoché con il passare del tempo non si tramutino in documenti storici (sentenza n. 170 del 2023) dato che, a tale risultato, conducono non solo il canone dell’interpretazione teleologica, associato all’esigenza di tenere conto del mutato contesto tecnologico, ma anche il criterio sistematico.
In particolare, dal raccordo, nell’art. 68, terzo comma, Cost., tra il sequestro di corrispondenza e, nella sua prima parte, le «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» (corsivi aggiunti), si desume che il legislatore costituzionale non ha inteso differenziare la tutela della corrispondenza del parlamentare dalla protezione di altre forme di comunicazioni riservate in qualsiasi forma captate, che prospettino identiche problematiche. E questo vale tanto più ove si consideri che l’art. 15 Cost. equipara la tutela della «segretezza della corrispondenza» a quella di «ogni altra forma di comunicazione» (corsivo aggiunto).
A ragionare diversamente, del resto, si dovrebbe sostituire al canone dell’interpretazione sistematica, orientato dalla ratio della disciplina oggetto del procedimento ermeneutico, quello di una interpretazione segmentata dell’art. 68, terzo comma, Cost., il che indurrebbe a ritenere che il legislatore costituzionale avrebbe dovuto prevedere singolarmente e nella loro specificità tutte le fattispecie rilevanti, sebbene quelle espressamente contemplate siano soggette a un naturale processo di evoluzione nel quale, pur al mutare dei dati fenomenologici, restano intatti i beni e gli interessi di rilievo costituzionale cui deve essere assicurata la necessaria tutela.
In definitiva, per la Corte costituzionale, la ricostruzione ermeneutica dell’art. 68, terzo comma, Cost. induce a ritenere che il rischio di una indebita invadenza del potere giudiziario può insinuarsi sia nel caso (e nel momento) in cui l’autorità investigativa assuma l’iniziativa di far registrare occultamente una comunicazione riservata, avendo o meno di mira il parlamentare, sia nel caso (e nel momento) in cui la medesima autorità si determini all’acquisizione nel procedimento di una registrazione occultamente effettuata su iniziativa del privato, tanto più se si considera che, in questa seconda ipotesi, la persona può aver agito per le più diverse ragioni, che possono andare dall’intento persecutorio o ricattatorio nei confronti del politico all’esigenza della vittima del reato commesso dallo stesso parlamentare di precostituirsi un mezzo di prova.
Ebbene, dinanzi a simile ventaglio di ipotesi, su cui si innesta l’iniziativa dell’autorità giudiziaria che intende acquisire la registrazione, per la Consulta, emerge l’esigenza che il concreto esercizio del potere autorizzativo, in applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., sia esso stesso conforme alla ratio della prerogativa parlamentare, visto che questa assicura il punto di equilibrio fra la tutela della libertà e dell’indipendenza della funzione parlamentare e il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi all’autorità giudiziaria.
Se, dunque, il senso della disciplina risiede nella tutela della funzione parlamentare da indebite interferenze e invadenze del potere giudiziario, simile presupposto non consente di ritenere l’autorizzazione parlamentare (o il diniego della stessa) espressione di un potere arbitrario, esercitato attraverso decisioni insindacabili.
Tal che se ne fa conseguire che il provvedimento, che decide in merito all’autorizzazione, non può prescindere dal fornire elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio.
Ove, pertanto, l’autorità giudiziaria ritenesse di ravvisare un abuso nel diniego di autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, ben potrebbe costei sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Consulta (sentenze n. 74 del 2013 e n. 462 del 1993).
Ebbene, alla luce di quanto esposto, l’odierno conflitto di attribuzione era accolto.
In particolare, per la Corte costituzionale, ricorrevano nella fattispecie concreta tutti i presupposti che inducono ad applicare la disciplina prevista per il sequestro di corrispondenza dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 della legge n. 140 del 2003.

4. Le conseguenze della pronuncia: autorizzazione necessaria anche per le registrazioni dei privati


Fermo restando che l’art. 68, co. 3, Cost., com’è noto, stabilisce che un’analoga “autorizzazione (ossia quella emessa dalla Camera di appartenenza ndr.) è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”, con la decisione in esame, la Consulta, nel ritenere sussistente il conflitto suesposto, ha precisato che l’interpretazione di siffatto precetto normativo evidenzia che il rischio di indebita interferenza dell’autorità giudiziaria nella sfera delle comunicazioni del parlamentare può manifestarsi, sia nella fase di captazione occulta promossa dagli organi investigativi, sia nella successiva acquisizione processuale di registrazioni effettuate autonomamente da privati, indipendentemente dalle finalità che hanno motivato questi ultimi alla registrazione.
Pertanto, per effetto di questa pronuncia, l’autorizzazione di cui sopra ricorre in ambedue tali fasi, ossia, come appena visto, la fase per così dire genetica in cui la captazione “occulta” viene intrapresa dagli organi investigativi, che quella diversa in cui le registrazioni, questa volta, svolte in modo autonome da parte dei privati, sono acquisite a livello processuale, al di là delle ragioni che hanno indotto costoro a fare queste registrazioni.
Questa è dunque la (principale) novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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