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Indice
1. Settoplastica mal eseguita e postumi permanenti: il caso sottoposto al Tribunale di Napoli
Una paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di settoplastica, a causa di una deviazione al setto nasale, presso la struttura sanitaria napoletana. A seguito dell’esecuzione dell’intervento, la paziente lamentava un’interruzione della parete mediale del nervo mascellare destro e il persistere della deviazione del setto nasale destro, nonché assenza di lacrimazione dall’occhio destro e secchezza della mucosa nasale.
In ragione di ciò, la paziente doveva sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico circa un mese dopo, sempre presso la medesima struttura sanitaria, per cercare di risolvere le problematiche che erano derivate dal primo intervento. Tuttavia, anche a seguito del secondo intervento, la paziente continuava a lamentare una deviazione del setto nasale, una asimmetria della piramide nasale, incollato valvolare destro nonché difficoltà respiratoria nasale, secchezza dell’occhio della mucosa nasale del lato destro.
Poiché riteneva responsabili i sanitari della struttura presso la quale erano stati eseguiti i due interventi chirurgici, per non aver eseguito correttamente detti interventi, la paziente adiva il tribunale di Napoli per chiedere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento di tutti danni non patrimoniali subiti a causa delle lesioni.
La convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attore attorea, in quanto la riteneva infondata per avere, i propri sanitari, eseguito correttamente i due interventi chirurgici cui la paziente si era sottoposta. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il volume Il danno psichico e la sofferenza soggettiva interiore, disponibile su Shop Maggioli.
2. Responsabilità sanitaria e danno morale: perché non basta il danno biologico
Il giudice napoletano, dopo aver evidenziato che al caso di specie è applicabile la normativa precedente a quella attualmente in vigore in materia di responsabilità sanitaria (ed in particolare il c.d. Decreto Balduzzi), ha precisato che la responsabilità della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia, è inquadrabile nella categoria della responsabilità contrattuale, in quanto l’accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive.
In particolare, in virtù del predetto contratto, sorgono a carico della struttura sanitaria degli obblighi di tipo alberghiero, degli obblighi di messa a disposizione del personale sanitario e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione degli interventi, nonché l’obbligo di eseguire la prestazione sanitaria richiesta. Pertanto, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente può derivare dall’inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della struttura oppure dall’inadempimento della prestazione sanitaria svolta dal personale di cui la struttura si è avvalsa.
La conseguenza dal punto di vista probatorio dell’inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria come avente carattere contrattuale, comporta che il paziente danneggiato deve provare l’esistenza del contratto nonché il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica e la condotta posta in essere dal sanitario. Soltanto dopo che il paziente aveva assolto detto onere, graverà sulla struttura sanitaria l’onere di provare che non è stato possibile eseguire la prestazione in maniera esatta per il verificarsi di una causa imprevedibile e inevitabile.
In secondo luogo, il giudice ha affrontato il tema del danno morale come conseguenza di sinistri che determinano un danno biologico fisico a carico del danneggiato.
A tal proposito, il giudice ritiene che sia necessario evitare qualsivoglia automatismo nella liquidazione del danno morale a favore del danneggiato, il quale deve invece fornire la prova rigorosa delle conseguenze dannose dal medesimo subite a causa del sinistro diverse rispetto alle conseguenze già oggetto di risarcimento mediante il danno biologico.
In particolare, nei danni non patrimoniali conseguenti a lesioni così dette micropermanenti, non è possibile dedurre la presuntiva la sussistenza di un danno morale semplicemente come conseguenza della sussistenza di un danno biologico permanente. In tali casi, il danneggiato dovrà allegare e provare la sussistenza di elementi, circostanze o fatti diversi da quelli che sono già presi in considerazione nella liquidazione del danno biologico e che dimostrino così la sussistenza di un danno morale. Ciò in quanto, si può ritenere, secondo un criterio di normalità, che, in mancanza di prova contraria da parte del danneggiato, i fatti lesivi di modesta entità ricomprendano nella liquidazione del danno biologico anche tutte le conseguenze subite dal paziente sul piano psicologico.
3. Lesioni micropermanenti: risarcito il danno biologico, escluso il danno morale
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la paziente (oltre ad aver provato la sussistenza del contratto) abbia dedotto che gli interventi chirurgici cui la medesima si è sottoposta non sono stati eseguiti correttamente dai sanitari della convenuta e hanno pertanto causato dei postumi permanenti di carattere fisico sulla paziente nonché delle ripercussioni sulla sua sfera psichica.
Secondo il giudice, le suddette deduzioni circa l’inadempimento della convenuta sono state provate dai risultati emersi all’esito della c.t.u. svolta in giudizio. Infatti, i consulenti tecnici nominati dal giudice hanno accertato che i sanitari della convenuta hanno eseguito in maniera imperita il primo intervento chirurgico, in quanto hanno rimosso la cartilagine del setto nasale in maniera eccessiva rispetto quanto dovuto determinando così il crollo della piramide nasale della paziente.
Il giudice ha pertanto accertato la responsabilità della struttura sanitaria convenuta della cassazione del danno biologico lamentato dalla paziente, determinandolo in una invalidità permanente pari al 6% nonché in 66 giorni di invalidità temporanea e liquidando in via equitativa attraverso l’applicazione delle note tabelle di Milano.
Quanto riguarda il danno morale, invece, il giudice, in applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto di non poter riconoscere a favore della paziente alcun importo a tale titolo, in quanto è difettata totalmente la prova in giudizio della sussistenza di pregiudizi di carattere morale a carico della paziente.
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