La Corte costituzionale ritiene illegittimo costituzionalmente l’art. 322-quater cod. pen. e l’art. 165, co. 4, cod. pen (riparazione pecuniaria nei reati contro la PA):. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso: condanna per corruzione e applicazione della riparazione pecuniaria
- 2. Il dubbio della Cassazione: cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria
- 3. La decisione della Consulta: misura punitiva e sproporzionata
- 4. Gli effetti della pronuncia: stop all’art. 322-quater c.p. e alla condizione ex art. 165 c.p.
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- Note
1. Il caso: condanna per corruzione e applicazione della riparazione pecuniaria
La Corte di Cassazione era deputata a decidere in merito a un ricorso proposto da un militare, condannato in primo e secondo grado per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) e, in ambedue i gradi merito, erano state disposte a suo carico la confisca del prezzo del reato, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., nella misura di 5.000 euro, nonché la riparazione pecuniaria prevista dal censurato art. 322-quater cod. pen. in favore del Corpo militare di appartenenza, per l’importo di ulteriori 5.000 euro.
Ebbene, la Suprema Corte, pur ritenendo infondati – poiché tendenti a riproporre questioni di merito – i motivi di ricorso articolati dall’imputato e relativi all’insufficienza del quadro probatorio a dimostrare la commissione del reato, alla carenza dell’elemento soggettivo e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., considerava tuttavia l’ulteriore motivo di ricorso, relativo all’applicazione della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., strutturato in modo tale da far invece sorgere dubbi di legittimità costituzionale su tale disposizione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il dubbio della Cassazione: cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, i giudici di piazza Cavour sollevavano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117 (recte: 117, primo comma,) Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In particolare, il Supremo Consesso, a fronte della doglianza summenzionata, osservava innanzitutto che l’art. 322-quater cod. pen. – nella versione originariamente introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio) e applicabile ratione temporis ai fatti per cui si procede – dispone che, con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis cod. pen., sia sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di «quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio» a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione di appartenenza, o nel caso di cui all’art. 319-ter, dell’amministrazione della giustizia, mentre il nuovo testo della disposizione conseguente alla modifica operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha poi esteso l’applicazione della riparazione pecuniaria al privato corruttore e l’ha parametrata – con una modifica che peraltro non altererebbe, secondo il giudice a quo, il quantum della riparazione con riferimento alla posizione del pubblico agente corrotto – in «una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato».
Ordunque, a parere della rimettente, l’art. 322-quater cod. pen. avrebbe «una portata sostanzialmente sovrapponibile all’ambito di operatività della confisca, diretta o per equivalente, del prezzo o del profitto del reato», prevista dall’art. 322-ter cod. pen., dal momento che le due misure dovrebbero essere applicate, ciascuna obbligatoriamente, allo stesso novero di soggetti e in relazione a identiche fattispecie di reato, fermo restando che la contemporanea applicazione delle due misure comporterebbe la soggezione dell’interessato a «una duplicazione di obblighi che, pur avendo una differente natura, determinano l’effetto ultimo di sottrarre al reo un valore doppio rispetto a quello indebitamente conseguito dal reato».
Quanto poi, in particolare, alla natura della riparazione pecuniaria, il giudice a quo osservava che l’art. 322-quater cod. pen. lascia espressamente «impregiudicato il diritto al risarcimento del danno», così ammettendo il cumulo della misura in oggetto non solo con la confisca, ma anche con l’obbligazione risarcitoria, il che indurrebbe a escludere la natura meramente risarcitoria della riparazione, tenuto conto altresì del fatto che quest’ultima si differenzierebbe strutturalmente dal risarcimento del danno, prescindendo dalla domanda del danneggiato e addirittura dalla costituzione quale parte civile dello stesso, posto che essa è disposta d’ufficio dal giudice ed è parametrata al prezzo o profitto del reato, risultando così «tendenzialmente avulsa dalla determinazione del danno risarcibile», rilevandosi al contempo che, se, a ben vedere, solo nel peculato vi sarebbe una sostanziale coincidenza tra profitto e danno, mentre nelle altre ipotesi di reato cui la riparazione è applicabile il profitto e il prezzo prescinderebbero «completamente dal danno arrecato all’amministrazione di appartenenza che, a ben vedere, potrebbe anche non lamentare alcun pregiudizio se non quello all’immagine», ciò si verificherebbe segnatamente rispetto al delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, ove difetterebbe qualsiasi atto contrario ai doveri d’ufficio, sicché il danno subito dall’amministrazione sarebbe «necessariamente limitato se non del tutto assente e, in ogni caso, non proporzionalmente collegato al prezzo ricevuto dal funzionario infedele».
Oltre a ciò, si faceva per di più presente che, pur avendo una recente pronuncia della stessa Corte di Cassazione escluso l’applicabilità della riparazione pecuniaria nell’ipotesi in cui il danno sia stato integralmente risarcito prima della sentenza di condanna (era citata all’uopo: Sezione sesta penale, sentenza 21 maggio-25 luglio 2025, n. 27422), in linea di principio la parametrazione al prezzo o al profitto del reato determinerebbe «necessariamente una scissione tra la riparazione pecuniaria e il risarcimento del danno».
Chiarito ciò, si evidenziava per di più che, nel «tentativo di attribuire una coerente collocazione sistematica all’istituto», la giurisprudenza avrebbe qualificato la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. come «una sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto condannato» (erano citate Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenze n. 27422 del 2025; 25 gennaio-1° marzo 2023, n. 8959; 5 febbraio-27 maggio 2020, 16098), così affermandosi che la disposizione in esame delinea «una forma di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio, non affidata all’iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad un’espressa richiesta della persona offesa» (si citava Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenza 14-20 marzo 2019, n. 12541), la cui quantificazione «non è rimessa all’apprezzamento del giudice, né è commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall’amministrazione di appartenenza, ma forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti», fermo restando che tale «sanzione civile accessoria», volta a «realizzare un rafforzamento dell’armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione» e necessariamente irrogata in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall’art. 322-quater cod. pen., si caratterizzerebbe per «una indubbia connotazione punitiva», tanto che la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge sarebbe stata ricondotta dalla stessa giurisprudenza di legittimità «nell’alveo della “pena illegale”» (si citava ancora la sentenza n. 12541 del 2019), trattandosi, in definitiva, di una «sanzione patrimoniale, che si aggiunge inderogabilmente alla reclusione per ciascun soggetto condannato per uno dei reati elencati nella norma in esame, operando contestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva».
Ciò posto, si sottolineava tra l’altro che anche la dottrina sarebbe sostanzialmente unanime nell’attribuire natura sanzionatoria alla riparazione pecuniaria, escludendo viceversa una sua funzione riparativa, dal momento che alla relativa previsione normativa sarebbero estranei «quegli elementi di ripensamento o resipiscenza comportanti una scelta da parte dell’autore dell’illecito di realizzare condotte volte all’elisione dell’offesa arrecata con la commissione del reato», essendosi rilevati la «chiara funzione punitiva» e il «carattere prettamente afflittivo» della riparazione pecuniaria. Inserendo nel tessuto del codice penale l’art. 322-quater cod. pen., d’altronde, il legislatore avrebbe di fatto inteso «riproporre surrettiziamente la sanzione pecuniaria per reati per i quali era stata eliminata dalla riforma apportata con la l. 26 aprile 1990 n. 86», tanto più se si osserva che la relazione governativa alla legge n. 69 del 2015 avrebbe giustificato l’introduzione dell’art. 322-quater cod. pen. proprio con la necessità di recepire le raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), tra cui quella di introdurre, a scopo deterrente della corruzione nelle transazioni economiche internazionali, «sanzioni pecuniarie» nei confronti delle persone fisiche.
Precisato ciò, si rilevava oltre tutto che la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. differirebbe poi da quella contemplata, in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che pure configurerebbe secondo la giurisprudenza «una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge» (si richiamava Corte di Cassazione, Sezione terza civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29640) visto che, se quest’ultima misura presuppone una richiesta di parte e si inserirebbe in un sistema sanzionatorio più mite, nel quale essa svolgerebbe una funzione di rafforzamento della modesta afflittività della sanzione penale, al contrario, la riparazione ex art. 322-quater cod. pen. prescinderebbe dalla richiesta del danneggiato e comporterebbe il pagamento di una somma «predeterminat[a] nel quantum e non suscettibile di graduazione da parte del giudice», che andrebbe ad aggiungersi a «un corredo di sanzioni penali particolarmente afflittive».
Tra l’altro, per altro verso, la riparazione pecuniaria in esame concorrerebbe anche con il risarcimento del danno erariale, in particolare del danno all’immagine derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione, che salvo prova contraria andrebbe determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), in misura pari al doppio della somma o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Riparazione pecuniaria e danno erariale perseguirebbero entrambi finalità «essenzialmente sanzionatorie» e costituirebbero istituti autonomi rispetto al risarcimento del danno da reato.
In definitiva, per il giudice a quo, la riparazione pecuniaria assumerebbe la valenza di «un contrappasso simbolico per il male che il delitto, per il tramite dell’amministrazione pubblica di appartenenza del soggetto, ha recato all’intera collettività», divenendo così «sostanzialmente una pena».
Ebbene, a fronte dell’inequivocabile natura sanzionatoria della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., si rilevava come dottrina e giurisprudenza riterrebbero la sua applicazione cumulativa rispetto alla confisca contraria al «principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, rilevabile anche ai sensi dell’art. 49 della Carta europea dei diritti fondamentali», così come, in giurisprudenza, è stata affermata l’illegittimità, per «violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio», dell’applicazione congiunta della riparazione pecuniaria e della confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art. 322-ter cod. pen., trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto e connotate da analoga finalità afflittiva (si citava Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenza 5 marzo-10 giugno 2024, n. 23203), tenuto conto come sia stato parimenti ritenuto illegittimo, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cumulo tra tale tipologia di confisca e la restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale (si citava Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenza 30 gennaio-17 aprile 2019, n. 16872).
Tuttavia, per questa Sezione rimettente, tali soluzioni interpretative, pur ispirate dal condivisibile obiettivo di evitare «l’aggravio sanzionatorio, derivante dal cumulo della confisca con la riparazione pecuniaria», comporterebbero una «generalizzata disapplicazione dell’art. 322-quater» cod. pen., risolvendosi in una interpretatio abrogans della disposizione censurata, in contrasto peraltro con il suo tenore letterale e con quello dell’art. 322-ter cod. pen., che impongono ciascuno l’applicazione della misura ivi prevista atteso che, data l’identità dei presupposti applicativi degli artt. 322-ter e 322-quater cod. pen., non sarebbero ravvisabili ipotesi in cui la riparazione pecuniaria potrebbe trovare applicazione senza sovrapporsi alla confisca.
Alla luce, allora, della giurisprudenza costituzionale che individua nel tenore letterale della norma un limite all’interpretazione costituzionalmente orientata (sono citate le sentenze n. 26 del 2010, n. 219 del 2008 e n. 109 del 1989), vietando operazioni ermeneutiche che si risolvano nella sostanziale disapplicazione della norma tacciata di illegittimità costituzionale (è richiamata la sentenza n. 110 del 2012), per il giudice a quo, si renderebbe necessario il promovimento dell’incidente di legittimità costituzionale, onde garantire «una tutela certa e uniforme nell’ambito dell’ordinamento», che appare tanto più essenziale «in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità» (erano citate le sentenze n. 98 del 2021, n. 115 del 2018, n. 109 del 2017 e l’ordinanza n. 24 del 2017) poiché la Sezione rimettente riconosceva che la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. potrebbe sovrapporsi alla confisca, ove l’imputato, prima della definitività della sentenza di condanna, abbia provveduto all’integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato, poiché in tale ipotesi la misura ablatoria non troverebbe applicazione (erano citate Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenza 24 giugno-17 luglio 2020, n. 21353; Sezione seconda penale, sentenze 18 ottobre-21 novembre 2022, n. 44189 e 26 maggio-9 settembre 2015, n. 36444; Sezione terza penale, sentenza 15 aprile-20 maggio 2015, n. 20887), pur non elidendosi, con ciò, il problema della concorrente applicazione della confisca ex art. 322-ter cod. pen. e della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., che si porrebbe «ogni qual volta gli autori del reato non abbiano provveduto ad alcuna condotta riparatoria antecedente rispetto alla definizione del procedimento» e, dunque, non possa escludersi l’applicazione della confisca, tanto più se si considera che, anche a fronte dell’avvenuta restituzione del provento del reato e della conseguente inapplicabilità della confisca, si porrebbe comunque un problema di «duplicazione dell’effetto sanzionatorio», posto che dovrebbe trovare applicazione la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. anche in riferimento a «un vantaggio di cui l’autore del reato è stato già privato».
Il cumulo sanzionatorio così realizzato risulterebbe, ad avviso della Sezione rimettente, incompatibile con i parametri costituzionali evocati, richiamandosi al riguardo nuovamente le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23203 del 2024, secondo cui la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. costituisce una sanzione civile con funzione punitiva e deterrente.
In effetti, in quanto tale, codesta sanzione non potrebbe coesistere con la confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter cod. pen., se non a costo di realizzare «una sproporzionata, e perciò non consentita, duplicazione di sanzioni», precisandosi al contempo che, successivamente alla sentenza n. 23203 del 2024, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la confisca per equivalente può ritenersi di natura punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall’illecito, e deve invece, in caso contrario, considerarsi misura di carattere ripristinatorio e afflittivo, ma non punitivo (si citava la sentenza 26 settembre 2024-8 aprile 2025, n. 13783).
Ad avviso della Sezione rimettente, per giunta, il «mutamento di paradigma» conseguente alla citata sentenza n. 13783 del 2025 non farebbe venir meno «il problema della duplicazione sanzionatoria che si determina nei casi in cui si applichi, oltre alla confisca, anche la riparazione pecuniaria», poiché «[s]ia pur in virtù di strumenti giuridici diversi e aventi una natura non del tutto sovrapponibile, il risultato ultimo che l’autore del reato subisce è il raddoppio dell’obbligazione restitutoria».
Del resto, pur non essendo controvertibile l’esigenza di privare l’autore del reato dei proventi illecitamente conseguiti, l’ulteriore imposizione di una sanzione pecuniaria, parametrata sul medesimo valore, sarebbe lesiva del principio di proporzionalità, «nella misura in cui il reato già è assistito da un corredo sanzionatorio adeguatamente afflittivo».
In altre parole, per il giudice a quo, la previsione della riparazione pecuniaria, da un lato, intaccherebbe il patrimonio dell’interessato, privandolo di un valore pari a quello già sottratto per effetto della confisca, dall’altro lato, aggiungerebbe «una sanzione punitiva ad un trattamento già considerato adeguato».
Ebbene, per la Cassazione, tale «sostanziale raddoppio della privazione patrimoniale nei confronti del responsabile di determinati reati» si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità discendente dagli artt. 3 e 27 Cost., il quale esige che «la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», così da non comprometterne la funzione rieducativa (si diffusamente citava, della Consulta, la sentenza n. 236 del 2016, così come erano altresì richiamate le sentenze n. 113 e n. 7 del 2025, n. 222 e n. 149 del 2018, n. 179 del 2017).
Il principio costituzionale di proporzionalità della pena, pur in origine affermato in relazione alle pene detentive, sempre ad avviso del giudice rimettente, sarebbe d’altra parte estensibile anche alla riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. dato che, per un verso, la riparazione pecuniaria, essendo presupposto per la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165, quarto comma, cod. pen., produrrebbe effetti «direttamente sulla pena detentiva», senza, peraltro, offrire alcuna garanzia di proporzione tra l’onere economico derivante dalla riparazione e le «effettive capacità patrimoniali» dell’imputato, per un altro verso, la stessa giurisprudenza costituzionale avrebbe esteso il principio di proporzionalità della pena anche ad altri tipi di sanzioni, tra cui quelle amministrative, in base all’art. 3 Cost. «in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione» (si citava la sentenza n. 112 del 2019), tenuto conto altresì del fatto che anche l’art. 49 CDFUE, pur facendo riferimento alla proporzionalità delle pene rispetto al reato, sarebbe stato interpretato nel senso di comprendere nel proprio ambito applicativo anche le sanzioni amministrative di natura punitiva e altre figure sanzionatorie quali i danni punitivi (si diffusamente richiamava, ancora, la sentenza n. 112 del 2019; erano altresì citate, in materia di proporzionalità della confisca, le sentenze n. 113 e n. 7 del 2025 della Corte costituzionale).
Del resto, sempre per il giudice a quo, nell’ipotesi ora all’esame, la violazione del principio di proporzionalità si apprezzerebbe non già in relazione a un tertium comparationis, bensì «sotto il profilo intrinseco», poiché il trattamento sanzionatorio risultante dall’applicazione dell’art. 322-quater cod. pen. si appaleserebbe «manifestamente eccessivo, nella misura in cui contempla una duplicazione di misure “afflittive” che, sia pur diversamente qualificate (in termini di confisca e di riparazione pecuniaria), vanno ad aggredire due volte il medesimo aspetto patrimoniale conseguente alla commissione del reato», così come un ulteriore profilo di sproporzione risiederebbe nella «natura sostanzialmente fissa e predeterminata» della riparazione pecuniaria, che sarebbe commisurata al prezzo o al profitto del reato e non sarebbe graduabile da parte del giudice, nemmeno tenendo conto dell’eventuale già avvenuto risarcimento del danno, in misura totale o parziale, ovvero dell’avvenuta restituzione del vantaggio illecitamente conseguito per effetto della commissione del reato, facendosene conseguire da ciò che, pur non concretando una sanzione fissa in senso proprio, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. si porrebbe in conflitto con il principio di proporzionalità, poiché la «predeterminazione del criterio commisurativo», ancorato al prezzo o al profitto del reato, impedirebbe al giudice di adeguare la sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del reo (si citava la sentenza n. 28 del 2022 della Corte costituzionale).
Ad ogni modo, la Sezione rimettente sottolineava non essere sua intenzione richiedere una ingerenza nella discrezionalità del legislatore, quanto piuttosto sollecitare il sindacato della Consulta sulla «razionalità e proporzionalità di un intervento normativo che, mediante la surrettizia introduzione di una sanzione di natura “civilistica” dall’innegabile portata punitiva, va a duplicare il contenuto dello strumento recuperatorio della confisca, al contempo aggravando significativamente il complessivo trattamento sanzionatorio previsto per i principali reati contro la pubblica amministrazione», stante il fatto che la ratio di tale intervento sarebbe intrinsecamente contraddittoria, avendo il legislatore da un lato riconosciuto la sufficiente afflittività del trattamento sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione, tale da non rendere necessaria la reintroduzione della pena pecuniaria, dall’altro lato previsto «uno strumento punitivo sostanzialmente analogo, formalmente riconducendolo agli strumenti riparativi del delitto».
La discrezionalità del legislatore sarebbe dunque stata esercitata attraverso scelte «palesemente ingiustificate» e implicanti «risultati distonici rispetto al sistema e alla proporzionalità della risposta sanzionatoria», con ciò giustificando il sindacato della Corte costituzionale su tali scelte (erano richiamate le sentenze n. 148 e n. 23 del 2016, n. 81 del 2014 e n. 394 del 2006).
D’altra parte, si notava oltre tutto che nell’ordinamento penale sarebbe ravvisabile «una univoca linea direttrice, volta […] a perseguire con la confisca la necessità di sottrarre all’autore del reato i proventi da esso conseguit[i] ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di duplicazione dell’ablazione patrimoniale», tramite il riconoscimento dell’alternatività della confisca rispetto a «condotte riparatorie e/o restitutorie» dell’imputato, essendo espressivo di tale tendenza l’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che impone, nei confronti dell’ente, la confisca del prezzo o del profitto del reato «salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato».
Ordunque, in questo caso, ancorché la confisca sia espressamente qualificata come sanzione, sarebbe previsto un meccanismo di alternatività rispetto alle condotte riparatorie, al fine di evitare «profili di duplicazione» (erano richiamate Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, sentenze 16 giugno-10 luglio 2015, n. 29512 e 16 novembre-5 dicembre 2011, n. 45054), così come anche l’art. 600-septies cod. pen. il quale prevede, in relazione ai delitti contro la personalità individuale, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, «salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni», e lo stesso dicasi per l’art. 452-undecies cod. pen., in materia di delitti contro l’ambiente, che dispone, al quarto comma, la non applicabilità della confisca ivi prevista ove l’imputato «abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e, dunque, abbia posto in essere condotte riparatorie dell’offesa arrecata.
Infine, l’art. 423-quater cod. pen., nel disciplinare la confisca del prodotto o del profitto del reato di incendio boschivo, esclude l’applicazione di tale misura in caso di ripristino dello stato dei luoghi.
Al di là poi di tali ipotesi espressamente normate, si evidenziava che una consolidata giurisprudenza di legittimità sarebbe comunque giunta alla conclusione dell’alternatività tra confisca e riparazione.
Ad esempio, in relazione alle ipotesi di truffa per le quali l’art. 640-quater cod. pen. contempla la confisca del profitto del reato, tale misura sarebbe stata considerata inapplicabile a fronte della restituzione integrale di quanto indebitamente percepito (erano citate Cass, n. 44189 del 2022 e n. 36444 del 2015; sezione terza penale, sentenza 15 ottobre-4 novembre 2013, n. 44446).
Anche in riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, la giurisprudenza avrebbe ritenuto preclusa la confisca del profitto del reato ove le condotte riparatorie poste in essere volontariamente dal reo abbiano eliso il vantaggio economico conseguito (Cass., n. 21353 del 2020) e affermato la necessità di rimodulazione del quantum confiscabile, in funzione dell’importo delle somme restituite (Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenza 17 maggio-3 agosto 2023, n. 34290), così come, analogamente, in materia di reati tributari, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, la confisca per equivalente non potrebbe attingere somme superiori all’effettivo profitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco (Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenze 19 gennaio-1° febbraio 2016, n. 4097 e n. 20887 del 2015).
In definitiva, per il giudice a quo, svariate previsioni normative e il diritto vivente convergerebbero nell’escludere la legittimità costituzionale di «qualsivoglia duplicazione» tra confisca e «condotte rientranti nell’ampio genere della riparazione degli effetti derivanti dal reato», in forza del principio per cui «l’autore del reato non può trarre vantaggio dall’illecito, ma non può neppure subire un depauperamento indebito per effetto della duplicazione del prelievo eseguito sul suo patrimonio».
L’alternatività tra confisca e riparazione delle conseguenze del reato (declinata in termini di restituzione, risarcimento del danno o ripristino), del resto, garantirebbe la finalità special-preventiva della pena, attuando il principio per cui «il delitto non paga», e al contempo evitando «duplicazioni tra misure che, pur avendo funzione diversa, si fondano tutte sull’ablazione del provento del reato e sulla tutela del soggetto danneggiato», considerato come tale regime di alternatività dovrebbe governare anche i rapporti tra confisca ex art. 322-ter cod. pen. e riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., atteso che quest’ultima si tradurrebbe in una «duplicazione dell’ablazione patrimoniale che viene già garantita» dalla prima.
La riparazione pecuniaria si rivelerebbe quindi, per il giudice rimettente, una misura sproporzionata anche perché parametrata al criterio del prezzo o profitto del reato, e dunque insuscettibile di una graduazione da parte del giudice, in funzione di «riequilibrio dell’effetto punitivo» giacché il condannato per i reati contemplati all’art. 322-quater cod. pen., non solo subirebbe «la duplice ablazione del medesimo valore patrimoniale», ma neppure potrebbe avvalersi «delle garanzie e delle tutele giurisdizionali ordinariamente collegate all’irrogazione della sanzione pecuniaria».
La riparazione pecuniaria configurerebbe, in conclusione, per il Supremo Consesso, «un istituto avulso dal sistema», risolvendosi in «una sanzione totalmente sottratta agli ordinari criteri» di commisurazione della pena previsti dall’art. 133 cod. pen. il che determina, come logico corollario, come l’unico rimedio idoneo a eliminare i vulnera denunciati, realizzando un «riequilibrio del sistema», consista nella integrale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen..
3. La decisione della Consulta: misura punitiva e sproporzionata
Il Giudice delle leggi – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione succitata e ritenuto le questioni suesposte ammissibili – le stimava fondate in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, restando assorbita la censura formulata in riferimento all’art. 27 Cost..
In particolare, i giudici di legittimità costituzionale osservavano prima di tutto che la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. costituisce una misura sui generis non riconducibile in senso proprio né alla categoria delle pene, né a quella delle misure di natura lato sensu “ripristinatoria” (con funzione di riequilibrio patrimoniale tra autore e danneggiato, o comunque di ablazione del profitto illegittimamente acquisito da quest’ultimo mediante la commissione del reato). Come sottolineato dalla dottrina e dall’unanime giurisprudenza, essa è infatti chiamata a svolgere – nell’intenzione del legislatore – una funzione di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose indicate dalla disposizione, il che induceva la medesima Consulta a considerarla – ai fini almeno dell’individuazione dello statuto di garanzie costituzionali e unionali cui essa è soggetta – quale misura di carattere “punitivo”.
Orbene, per la Corte costituzionale, l’art. 322-quater cod. pen. – che prevede una conseguenza di significativa afflittività per il condannato, per effetto del suo combinarsi con numerose altre misure che incidono in senso limitativo sul suo patrimonio – viola il principio di proporzionalità applicabile alla generalità delle sanzioni di natura “punitiva”, dal momento che non attribuisce al giudice alcuno strumento per modularne l’ammontare in relazione alla concreta offensività della condotta, al grado di responsabilità del suo autore e alla sua situazione economica e patrimoniale.
Premesso ciò, dopo essersi fatto presente che i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla sezione rimettente della Corte di Cassazione muovevano dal presupposto della natura sostanzialmente “punitiva” della misura in questione, si osserva che il suo inquadramento sistematico, e la stessa identificazione della sua precisa natura sono, per la verità, tutt’altro che agevoli, denotandosi in primo luogo che, se certamente non si tratti di una pena pecuniaria in senso proprio: non tanto perché la riparazione pecuniaria non rientra nell’elenco di cui all’art. 18, secondo comma, cod. pen. (restando ferma, ovviamente, la possibilità per il legislatore di introdurre nuove tipologie di pene pecuniarie attraverso altrettante leges speciales), quanto perché non vi è alcun indice normativo della volontà del legislatore del 2015, né di quello del 2019, di sottoporre questa misura alla disciplina ordinaria delle pene pecuniarie, con riferimento segnatamente alla possibilità di loro conversione in caso di mancato pagamento (artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale») o di una loro sospensione condizionale, né la riparazione concorre alla determinazione del limite massimo di pena sospendibile ai sensi dell’art. 163 cod. pen.; ciò, tuttavia, per la Corte, non risolve il quesito su quale sia – in positivo – la natura della misura: tema sul quale gli stessi lavori preparatori restano affatto silenti.
Ebbene, proprio dallo scioglimento di tale quesito dipende, d’altra parte, per il Giudice delle leggi, l’individuazione dello statuto costituzionale, convenzionale e unionale della misura in parola, e dunque dei requisiti che ne condizionano la stessa legittimità costituzionale (direttamente, o per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).
In effetti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 196 del 2010, il riconoscimento della natura “punitiva” di una misura, pur non formalmente qualificata come “pena” e pur non soggetta alle regole dettate dal codice penale per le pene, comporta l’assoggettamento della misura stessa a tutte o almeno ad alcune delle garanzie che la Costituzione, la CEDU e la CDFUE dettano in materia di diritto e di processo penale (così, ad esempio, in materia di irretroattività in peius della confisca del veicolo, la stessa sentenza n. 196 del 2010, punto 5 e seguenti del Considerato in diritto; di irretroattività in peius di sanzioni amministrative “punitive”, sentenza n. 68 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto; di retroattività in mitius di sanzioni amministrative “punitive”, sentenze n. 73 del 2026, punto 14 e n. 63 del 2019, punto 6.3. del Considerato in diritto; di deroga alla res iudicata nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una sanzione amministrativa accessoria avente carattere punitivo, sentenza n. 68 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto; di applicabilità della garanzia del “diritto al silenzio”, sentenza n. 84 del 2021, punto 3.2. del Considerato in diritto, nonché ordinanza n. 117 del 2019, punto 7.1. del Considerato in diritto; di applicazione della garanzia convenzionale del ne bis in idem, sentenze n. 149 del 2022, punto 5.2.2. del Considerato in diritto e n. 145 del 2020, punto 6 del Considerato in diritto), e ciò al fine, evidenziato dalla stessa sentenza n. 196 del 2010 (punto 3.1.3. del Considerato in diritto), di impedire che «risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto», si sottraggano all’insieme di quelle garanzie grazie all’adozione, da parte del legislatore, di una diversa “etichetta” o qualificazione formale.
Pur tuttavia, per i giudici di legittimità costituzionale, tali garanzie, invece, non operano laddove debba escludersi la natura sostanzialmente punitiva della misura, la quale resterà così soggetta (soltanto) alle garanzie costituzionali, convenzionali e unionali applicabili ai diritti incisi dalla misura medesima (così, in materia di confisca “allargata”, sentenza n. 166 del 2025, punto 6.2. del Considerato in diritto; di confisca dell’arma, sentenza n. 5 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto; in materia di diritto al silenzio, sentenze n. 78 del 2026, punto 7 e n. 148 del 2022, punto 4.2.4. del Considerato in diritto).
Ora, a fronte di ciò, per la Consulta, la natura “punitiva” della misura all’esame è sostenuta dall’ordinanza di rimessione onde affermarne, in particolare, la soggezione al principio costituzionale e unionale di proporzionalità delle pene e delle misure a carattere punitivo.
In effetti, se la qualificazione in parola è essenziale perché possa essere evocato (tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, a tenore del quale «[l]e pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»: disposizione che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riferito anche a sanzioni amministrative, e dunque non costituenti “pene” in senso stretto, ma avente carattere sostanzialmente punitivo (in questo senso, ad esempio, CGUE, sentenza NE, nonché – in precedenza – sentenza 4 ottobre 2018, causa C-384/17, Link Logistik N&N), quanto, invece, al requisito di proporzionalità, nella sua dimensione di garanzia rispetto all’esercizio del potere discrezionale del legislatore, potrebbe invero ritenersi che l’esatto inquadramento dogmatico e sistematico della misura sia di minore rilievo pratico, a fronte del principio, più volte affermato di recente in sede di giustizia costituzionale, in forza del quale il vaglio di proporzionalità si impone rispetto a ogni misura che comporti una restrizione dei diritti costituzionali (ex aliis, sentenze n. 203 del 2024, punto 4.7. del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto; n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del Considerato in diritto), trattandosi di diritti tra i quali rientra, certamente, il diritto di proprietà, immediatamente inciso dalla riparazione pecuniaria in parola.
Tuttavia, sempre per la Consulta, la riconduzione di questa misura al novero di quelle prevalentemente caratterizzate da finalità generalpreventive e da una natura, in senso lato, punitiva consente di calibrare più precisamente il vaglio di legittimità costituzionale della disciplina censurata attorno al generale requisito di proporzione della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto illecito commesso, trattandosi tale requisito, quest’ultimo, quello che la Corte di legittimità deduce dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. per ciò che concerne le pene stricto sensu; invero, e dal solo art. 3 Cost. – eventualmente in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i singoli diritti incisi dalla sanzione – per ciò che concerne le misure che condividono con le pene una funzione in senso lato “punitiva” (sentenze n. 95 del 2022, punto 4.1. del Considerato in diritto; n. 185 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto; n. 112 del 2019, punti 8.2.2. e 8.2.3. del Considerato in diritto), dal momento che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le sanzioni comunque dotate di carattere “punitivo” «condividono […] con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l’ordinamento dispone che l’autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua “causa giuridica” proprio nell’illecito che ne costituisce il presupposto, così come allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata» (ancora, sentenza n. 185 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto, corsivo aggiunto. Sulla necessaria proporzionalità delle sanzioni amministrative di natura “punitiva” rispetto alla gravità dell’illecito, sentenze n. 116 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, n. 104 del 2025, punto 6.5. del Considerato in diritto, n. 103 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto, n. 101 del 2025, punto 10 del Considerato in diritto; n. 52 del 2024, punto 3 del Considerato in diritto; n. 40 del 2023, punto 5.2. del Considerato in diritto; n. 266 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 246 del 2022, punto 9.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 212 del 2019, punto 6.2.1. del Considerato in diritto. Parimenti, sulla necessità di proporzionalità delle sanzioni tributarie rispetto alla gravità della violazione, sentenze n. 93 del 2025, punti 2.1. e 7 del Considerato in diritto e n. 46 del 2023, punto 13 del Considerato in diritto).
Di qui il rilievo di tale qualificazione anche ai fini dell’applicazione della garanzia della proporzionalità nella sua dimensione propriamente “domestica”, ancorata dal rimettente al parametro dell’art. 3 Cost..
Chiarito ciò, prima di esaminare direttamente gli argomenti che depongono contro e a favore della qualificazione della riparazione pecuniaria in esame come sanzione “punitiva”, la Corte costituzionale reputava prima convienente sottolineare – onde evitare un frequente fraintendimento – che riconoscere il carattere “afflittivo” di una misura non equivale ancora ad ascriverle una funzione “punitiva”, visto che una misura ben può essere “afflittiva” – e cioè risultare anche gravemente limitativa dei diritti fondamentali del suo destinatario – senza avere alcun carattere “punitivo”: un’espropriazione per pubblica utilità, il ricovero di un malato psichiatrico in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), e a maggior ragione un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un imputato sono tutte misure certamente “afflittive”, alle quali però è affatto estranea una finalità punitiva.
In particolare, la medesima Consulta ha escluso la natura punitiva di misure limitative del diritto di proprietà allorché esse non trovino la loro causa in una condotta illecita del loro destinatario, la quale opera tutt’al più come “occasione” dell’intervento pubblico; ma svolgano essenzialmente una funzione “preventiva” di neutralizzazione o controllo di un pericolo proveniente da ipotetiche condotte future dello stesso destinatario (ad esempio, sentenza n. 5 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto) così come, d’altra parte, è stata esclusa la natura punitiva di misure comunque afflittive dei diritti individuali di quest’ultimo allorché esse, pur trovando effettivamente la loro causa in precedenti condotte illecite del medesimo ed essendo pertanto qualificabili in senso lato come “sanzioni” di un comportamento illecito, abbiano essenzialmente una funzione “ripristinatoria” dello status quo ante, ossia della situazione giuridica precedente alla commissione dell’illecito (sentenze n. 166 del 2025, punto 6.2. del Considerato in diritto e n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del Considerato in diritto. Nello stesso senso, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74, nonché sentenza 21 gennaio 2025, Garofalo e altri contro Italia, paragrafi 99-140, e ivi ulteriori riferimenti).
Ebbene, per la Corte, in tale verifica, la circostanza che la misura sia applicata dal giudice penale ovvero da un’autorità differente non assume un rilievo decisivo: la natura punitiva della sanzione può essere predicata (ed è stata in concreto riconosciuta in sede di giustizia costituzionale) in relazione a sanzioni applicate da giudici civili (sentenza n. 145 del 2020) o da autorità amministrative (così nelle citate sentenze n. 73 del 2026, n. 149 del 2022, n. 84 del 2021, n. 68 del 2021, n. 63 del 2019, n. 68 del 2017, n. 196 del 2010, nonché ordinanza n. 117 del 2019); e per converso è stata esclusa in relazione a misure applicate dal giudice penale con la stessa sentenza di condanna (così nelle citate sentenze n. 166 del 2025 e n. 5 del 2023).
Entro queste coordinate di massima si deve, dunque, ad avviso del Giudice delle leggi, svolgere la verifica sulla natura della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen..
Precisato ciò, si notava che, in favore della qualificazione della riparazione pecuniaria ora all’esame come misura di natura essenzialmente “ripristinatoria” dello status quo ante, più specificamente volta ad assicurare un riequilibrio patrimoniale tra autore e persona offesa dal reato, militano due argomenti principali, così prospettati nella sentenza qui in commento: “Da un lato, il nomen iuris utilizzato dal legislatore, e in particolare l’uso dell’espressione «riparazione», evoca vari luoghi della legislazione penale che disciplinano l’ipotesi in cui il colpevole abbia «riparato interamente il danno» nei confronti della persona, mediante i classici strumenti – qualificati espressamente come «sanzioni civili» nel Titolo VII del Libro I del codice penale – delle restituzioni e del risarcimento (ad esempio, artt. 62, numero 6, 162-ter e 341-bis, quarto comma, cod. pen.). Dall’altro, i proventi della misura sono devoluti alle singole amministrazioni pubbliche danneggiate dalla condotta del pubblico agente, anziché ai fondi statali che sono gli ordinari destinatari dei proventi delle pene pecuniarie e delle confische”.
Pur tuttavia, sempre per la Consulta, altri elementi sono distonici rispetto a una simile qualificazione.
Anzitutto, la misura è disposta d’ufficio dal (solo) giudice penale con la sentenza di condanna, anziché su richiesta del danneggiato, e questa circostanza segna una cesura tra l’art. 322-quater cod. pen. e un suo antecedente storico segnalato da autorevole dottrina, l’art. 38 del codice Zanardelli del 1889, il quale prevedeva che «[o]ltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l’onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla persona offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione» (corsivo aggiunto), oltre a segnare, altresì, una netta distinzione tra l’istituto ora all’esame e l’art. 12 della legge n. 47 del 1948, il quale pure prevede, oggi, che «[n]el caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato» (corsivo aggiunto).
In secondo luogo, a differenza di quanto accadeva in relazione all’art. 38 del codice Zanardelli e di quanto tutt’oggi accade per la riparazione conseguente a diffamazione, l’importo della somma attribuita alla persona offesa è fissato direttamente dalla legge, con riferimento «all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio» nella versione originaria della disposizione, e a «una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato» nella versione attuale: somme, l’una e l’altra, che non hanno alcuna necessaria corrispondenza, nemmeno approssimativa, con l’entità dell’offesa recata alla pubblica amministrazione, se non forse nel caso del peculato (in cui il profitto ricavato dal reo comporta effettivamente un corrispondente depauperamento dell’amministrazione).
Infine, e soprattutto, la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. – così come l’omonima sanzione prevista dall’art. 38 del codice Zanardelli e, oggi, dall’art. 12 della legge sulla stampa – è dovuta, per espressa indicazione normativa, «restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno», trattandosi di un inciso, quest’ultimo, che, nonostante la contraria lettura di una pronuncia della Corte di Cassazione pur mossa dall’apprezzabile intento di attenuare il rigore della previsione (Cass., n. 27422 del 2025), non può interpretarsi se non nel senso della volontà legislativa di imporre il cumulo della misura con l’intero (e non soltanto con l’“ulteriore”) risarcimento del danno.
Più in particolare, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. è concepita dal legislatore come destinata a cumularsi con il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ai sensi dell’art. 185, secondo comma, cod. pen. è oggetto dell’azione civile eventualmente esercitata nel processo penale dalla pubblica amministrazione danneggiata.
Inoltre, per ciò che concerne la posizione del pubblico agente che sia anche dipendente pubblico – e a prescindere qui dalla questione relativa ai rapporti tra azione civile risarcitoria e azione contabile (su cui, da ultimo, si citava all’uopo Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 2025, n. 27404 e ordinanza 26 giugno 2024, n. 17634) –, la riparazione pecuniaria si cumula altresì con il danno erariale così come accertato dalla giurisdizione contabile, comprensivo tanto del danno patrimoniale (tra cui il cosiddetto “danno da tangente”) quanto del danno all’immagine (a sua volta presuntivamente pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994).
Del resto, a sua volta, la giurisprudenza contabile afferma che la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. è istituto di natura diversa e non sovrapponibile al danno all’immagine «non tanto e non soltanto perché la norma penale lascia “impregiudicato il diritto al risarcimento del danno” – declinabile nella giurisdizione ordinaria indipendentemente dalla costituzione di parte civile – quanto piuttosto in considerazione dell’assunto che nel giudizio contabile il fine perseguito è il ripristino del danno sofferto dalla Pubblica amministrazione nei limiti imputabili all’autore dell’illecito», mentre la riparazione pecuniaria sarebbe connotata da un «carattere afflittivo-punitivo che sanziona e che non mira a compensare o a riparare il danno arrecato alla amministrazione lesa (danno che, con oggettiva evidenza, può essere di gran lunga superiore al c.d. prezzo del reato)»; di talché le due voci sarebbero caratterizzate da «assoluta autonomia» e «non sovrapponibilità» (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, sentenza 25 agosto 2021, n. 139/A/2021; nel senso della non scomputabilità dal danno all’immagine delle somme già corrisposte sub specie di riparazione pecuniaria, si richiamavano anche Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza 2 ottobre 2025, n. 113; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza 16 marzo 2026, n. 44), tenuto conto altresì del fatto come i medesimi principi siano stati applicati dalla giurisdizione contabile anche in tema di danno erariale patrimoniale, dal quale si ritiene non scomputabile la somma già versata dal condannato in sede penale all’amministrazione danneggiata a titolo di riparazione pecuniaria (Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, sentenza 4 dicembre 2025, n. 177; Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, sentenza 18 marzo 2025, n. 22/A/2025; Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza 7 agosto 2023, n. 248; Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza 3 febbraio 2023, n. 15), così come si riteneva come non si potrebbe ragionevolmente ascrivere alla riparazione pecuniaria in esame, destinata a essere obbligatoriamente applicata dal giudice con la sentenza di condanna, una finalità restitutoria (anziché risarcitoria), dal momento che – fatto salvo il caso del peculato, in cui un’obbligazione restitutoria, ai sensi dell’art. 185, primo comma, cod. pen., appare agevolmente configurabile – la generalità dei delitti contro la pubblica amministrazione non è suscettibile di generare una simile obbligazione.
In definitiva, per il Giudice delle leggi, quella assegnata all’amministrazione danneggiata sulla base dell’art. 322-quater cod. pen. è una somma caratterizzata da un’evidente finalità ultracompensativa, che assicura all’amministrazione danneggiata una prestazione patrimoniale eccedente quelle che possono essere disposte in suo favore a titolo di danni o di restituzioni nello stesso procedimento penale, in un eventuale separato giudizio civile o, ancora, nel giudizio di responsabilità contabile, così come, per altro verso, la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. è evidentemente concepita dal legislatore quale misura che si cumula, altresì, alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato disposta ai sensi del precedente art. 322-ter cod. pen. dato che lo dimostra già la topografia delle due disposizioni, collocate l’una dopo l’altra nella stessa Sezione dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione e disciplinanti due conseguenze giuridiche degli stessi reati, entrambe obbligatorie nell’an e nel quantum (quest’ultimo peraltro coincidente, con un effetto pratico di raddoppio dello stesso sacrificio patrimoniale posto a carico del reo), senza alcuna indicazione normativa relativa a un’eventuale sussidiarietà, o cedevolezza, dell’una misura rispetto all’altra, trattandosi di misure, entrambe, destinate a essere disposte con la medesima sentenza di condanna.
Ora, per la Consulta, secondo la ricostruzione da ultimo accolta dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13783 del 2025), la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto, anche per equivalente, non ha carattere punitivo, ma mira piuttosto a ripristinare la situazione patrimoniale del reo antecedente alla commissione del reato, indipendentemente dalla circostanza che la confisca attinga i beni direttamente derivati dal reato, ovvero sia disposta per equivalente sui beni di cui il reo abbia la disponibilità.
In sostanza, questa tipologia di confisca – oggetto tra l’altro di una fitta rete di obblighi unionali, culminati nell’art. 12 della recente direttiva 2024/1260/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni – svolge la funzione di sottrarre al reo l’arricchimento senza causa determinato dalla commissione del reato, lanciando a tutti i consociati il messaggio che il “crimine non paga”, la cui funzione è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte EDU, la quale ha notato che la misura in questione – pur se imposta dal giudice penale con la sentenza di condanna – ha caratteri che la rendono assimilabile più alla restituzione dell’ingiustificato arricchimento previsto dal diritto civile che a una pena pecuniaria, non potendo tra l’altro eccedere la misura dell’incremento patrimoniale conseguito dal reo mediante la commissione del reato, ed essendo insensibile al grado della sua colpevolezza (Corte EDU, Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74).
D’altronde, notavano sempre i giudici di legittimità costituzionale nella decisione qui in commento, forme di confisca che, per converso, comportino ablazioni di beni che eccedano quanto necessario a ripristinare nel patrimonio del reo la situazione antecedente alla commissione del reato, possono certamente essere previste (e sono di fatto previste dal diritto nazionale e unionale), ma hanno per ciò stesso natura “punitiva”, caratterizzandosi per l’inflizione di un pregiudizio patrimoniale ulteriore e distinto rispetto alla mera ablazione del profitto illecitamente acquistato: ciò che determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale rispetto allo status quo ante (così, in relazione alla confisca dell’intero “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere reati di manipolazione del mercato, come tale macroscopicamente eccedente il vantaggio patrimoniale ricavato dal reato, sentenza n. 112 del 2019, punto 8.3.4. del Considerato in diritto; analogamente, in relazione alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere il reato, sentenza n. 7 del 2025, punto 3.1.2. del Considerato in diritto), il che comporta il loro necessario assoggettamento agli standard di garanzia che connotano, appunto, questa tipologia di sanzioni.
Anche sotto questo profilo, dunque, per la Corte, la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen., raddoppiando l’importo oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del precedente art. 322-ter cod. pen., non può giustificarsi quale strumento meramente volto al ripristino in capo al reo della situazione patrimoniale precedente al reato, già attuato mediante la confisca del profitto e del prezzo; ma si profila piuttosto come strumento per infliggere al reo un sacrificio patrimoniale netto, in chiave di sanzione punitiva per l’illecito commesso dato che, sebbene una recente sentenza della Corte di Cassazione abbia sostenuto, sulla base di un’interpretazione conforme alla Costituzione dell’art. 322-quater cod. pen., che la riparazione pecuniaria ivi prevista non dovrebbe disporsi quando il condannato sia stato attinto, al tempo stesso, dalla confisca del profitto o del prezzo del reato ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. (Cass., n. 23203 del 2024); tuttavia, tale soluzione non trova alcun conforto nel testo delle due disposizioni, e comporterebbe la sistematica inapplicabilità dell’art. 322-quater cod. pen. a fronte dell’obbligatorietà della confisca prevista dalla disposizione precedente – confisca, peraltro, normalmente preceduta dal sequestro della somma destinata a divenire l’oggetto dell’ablazione patrimoniale.
Del tutto coerente con la logica “interna” della confisca del profitto, per la Corte costituzionale, è, invece, l’orientamento giurisprudenziale il quale esclude la confisca nell’ipotesi in cui il reo abbia già integralmente versato una somma pari al prezzo o il profitto del reato all’amministrazione lesa: orientamento che, peraltro, ha una precisa corrispondenza nel regime della responsabilità amministrativa da reato degli enti (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2001), e che consente tra l’altro di evitare che l’indefettibilità del sequestro e la successiva confisca del profitto a favore dell’erario finiscano per pregiudicare gli interessi del danneggiato a ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno subito atteso che, nel momento stesso in cui restituisce il profitto all’amministrazione danneggiata, o comunque risarcisce quest’ultima versandole una somma corrispondente o in ipotesi addirittura superiore, il reo ripristina spontaneamente la propria situazione patrimoniale anteriore al reato e rende così inutile la stessa confisca del profitto (o del prezzo), la cui imposizione finirebbe per svolgere, a questo punto, una funzione punitiva estranea alla sua ratio legislativa.
Ma quest’ultimo opportuno temperamento, per la Consulta, opera, appunto, soltanto in relazione alla confisca di cui all’art. 322-ter cod. pen., non già con riferimento alla misura, qui all’esame, della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., che è prevista «restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»: e dunque anche a prescindere dall’avvenuto risarcimento o dalle avvenute restituzioni alla persona offesa, ed è proprio siffatto aspetto che, anche in questo caso, depone per l’ascrizione alla misura di una funzione sanzionatorio-punitiva rispetto all’illecito commesso.
In conclusione, secondo il Giudice delle leggi, la riparazione pecuniaria all’esame ha, da un lato, effetti ultracompensativi (anche con riferimento alle voci di danno non patrimoniale, comprensive del danno all’immagine) nei confronti dell’amministrazione danneggiata e, dall’altro, effetti nei confronti del condannato che eccedono il ripristino della sua situazione patrimoniale antecedente al reato, tale ripristino essendo già assicurato dalla concorrente applicazione della confisca, ovvero dalle restituzioni e dal risarcimento che il reo abbia spontaneamente corrisposto all’amministrazione stessa.
Esclusa dunque tanto la natura “risarcitoria” o “restitutoria” nei confronti del danneggiato, quanto quella “ripristinatoria” dello status quo ante rispetto all’autore, ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, non resta che riconoscere – in sintonia con quanto argomentato non solo dall’ordinanza di rimessione, ma anche da autorevoli voci della dottrina – che la misura in esame, seppur non costituendo una “pena” nel senso tecnico utilizzato nel codice penale, è stata introdotta dal legislatore in chiave di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose interessate, rispetto a quanto già le pene detentive previste in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione siano in grado di assicurare, il che ha tra l’altro indotto la medesima dottrina, con valutazione reputata condivisibile da parte della medesima Consulta, a riconoscerle una funzione schiettamente “punitiva”, a dispetto del nomen iuris utilizzato dal legislatore.
Non sorprende dunque che la stessa giurisprudenza di legittimità abbia attribuito alla misura in esame natura di «sanzione civile accessoria» con «indubbia connotazione punitiva» (Cass., n. 16098 del 2020), tanto da ricondurre espressamente la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge alla figura della «pena illegale» (Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenze 27 aprile-8 settembre 2021, n. 33260 e n. 12541 del 2019), trattandosi queste di qualificazioni, tutte, che non a caso riecheggiano quelle che già la dottrina coeva attribuiva all’art. 38 del codice Zanardelli, definito come “penalità sussidiaria”, o “multa privata”, destinata a svolgere una funzione che la stessa relazione ministeriale indicava nei termini di «complemento penale», tendente a rafforzare l’efficacia della repressione della condotta criminosa («Relazione ministeriale sul libro I del progetto di codice penale presentato alla Camera dei Deputati da s.e. il Ministro di grazia e giustizia e dei culti Zanardelli nel 22 novembre 1887», XLI, a commento dell’originario art. 37 del progetto); e che riecheggiano altresì quelle oggi attribuite alla riparazione pecuniaria di cui all’art. 12 della legge sulla stampa, qualificata dalla giurisprudenza come «ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata» (Corte di Cassazione, Sezione terza civile, sentenza 17 marzo 2010, n. 6490), che si aggiunge a tutte le altre voci di risarcimento del danno (compreso quello morale) con lo scopo precipuo di rafforzare l’effetto deterrente della norma penale, al pari delle pene vere e proprie.
Ciò posto, la Consulta riteneva che la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. non superi il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto, all’unisono, dall’art. 3 Cost. e dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, facendosi a tal proposito presente come essa si inserisce in un quadro di misure patrimoniali che trovano la propria causa nell’accertamento della responsabilità penale del reo, le quali si cumulano alla pena detentiva e a quelle accessorie (oltre che alle conseguenze extrapenali della condanna medesima).
Ebbene, per la Corte, tale quadro complessivo determina conseguenze assai gravose per l’interessato, le quali venivano rappresentate nei seguenti termini: “Basti considerare, da un lato, che l’importo dovuto alla pubblica amministrazione interessata a titolo di riparazione pecuniaria coincide con l’ammontare dell’autonoma confisca obbligatoria di denaro o beni di cui il condannato abbia la disponibilità; e, dall’altro, che il doppio di quell’importo è dovuto dal condannato pubblico agente alla stessa amministrazione a titolo di risarcimento del danno d’immagine. A conti fatti, ciò si traduce, per l’interessato, nell’obbligo di versare ad amministrazioni pubbliche il quadruplo dell’importo determinato ai sensi dell’art. 322-quater cod. pen. A tale importo dovranno poi sommarsi le somme dovute a titolo di risarcimento del danno erariale ulteriore (nel giudizio contabile) e/o dei danni ulteriori riconosciuti alla pubblica amministrazione danneggiata e agli eventuali terzi costituitisi parte civile nel giudizio penale, senza contare le perdite patrimoniali conseguenti alle sanzioni disciplinari cui il pubblico dipendente è parimenti soggetto. Ancorché ciascuna di queste conseguenze patrimoniali persegua una distinta finalità, sì che la sproporzione della misura in esame – contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice a quo – non può inferirsi tout court dalla mera circostanza della sua cumulabilità con altri obblighi di natura patrimoniale gravanti sul reo, ma aventi diversa funzione, questa Corte non può non tener conto, almeno quale dato di partenza per la valutazione della proporzionalità, delle conseguenze particolarmente gravose che incombono nel loro complesso sul condannato per i reati elencati nell’art. 322-quater cod. pen.”.
A fronte, dunque, di questa indubbia incidenza “incrementale” della misura in esame rispetto a un quadro già caratterizzato da una pluralità di misure afflittive incidenti a vario titolo sul patrimonio del reo, quadro in gran parte ispirato a una logica puramente moltiplicatoria del medesimo importo di base, per la Corte, il dato che più differenzia la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. dalle pene pecuniarie tradizionalmente intese è la predeterminazione legislativa del suo ammontare, ancorata indefettibilmente al valore di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente (ovvero, dopo la novella del 2019, al valore del prezzo o del profitto).
L’art. 322-quater cod. pen. non conferisce difatti al giudice alcuna possibilità di commisurare l’ammontare della riparazione pecuniaria né alla concreta gravità del reato, in termini oggettivi (sub specie di lesione effettiva della sfera patrimoniale o non patrimoniale della pubblica amministrazione offesa) e soggettivi (sub specie di maggiore o minore colpevolezza); né all’entità del contributo del singolo reo in caso di concorso di persone (tutti i concorrenti essendo stati anzi ritenuti dalla giurisprudenza, a valle della novella del 2019, obbligati per l’intero: Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, sentenza 25 gennaio-4 aprile 2023, n. 14229); né – ancora – alle specifiche condizioni economiche e patrimoniali di ciascun imputato, da cui se ne fa derivare un assetto normativo incompatibile con almeno due corollari che la stessa Consulta ha tratto dal principio di proporzionalità delle pene, applicati in più occasioni anche con riferimento a sanzioni diverse dalle pene, ma ad esse accomunate dalla loro natura (prevalentemente) “punitiva”.
Il primo corollario, comune a ogni tipologia di sanzione punitiva, richiede in effetti che essa sia “individualizzata”, e cioè commisurata dal giudice (o comunque dall’autorità preposta alla sua irrogazione) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che risultino rilevanti per determinare – in particolare – la gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito (in questo senso, ad esempio, sentenze n. 112 del 2019, punto 8.3.6. del Considerato in diritto; n. 46 del 2023, punto 14 del Considerato in diritto).
Ordunque, per il Giudice delle leggi, se una tale esigenza non è soddisfatta da una misura che, pur non essendo propriamente riconducibile al paradigma della sanzione “fissa” (in quanto tale tendenzialmente incompatibile con la Costituzione, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n. 50 del 1980 e poi applicato, ex aliis, dalle sentenze n. 40 del 2023 e n. 185 del 2021), essa è tuttavia ancorata ex lege al criterio – al più grossolanamente indicativo della concreta gravità oggettiva del reato – del quantum percepito dal pubblico ufficiale o, oggi, al prezzo o al profitto complessivamente conseguito attraverso la sua commissione: poco importa se da un autore singolo o da più persone in concorso, e a prescindere dal grado di partecipazione e di colpevolezza di ciascuno.
Chiarito ciò, il secondo corollario, specificamente calibrato – invece – sulle misure di carattere punitivo che incidano sul patrimonio del soggetto interessato, richiede che il loro importo tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, sì da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti (sentenza n. 28 del 2022, punto 6.2. del Considerato in diritto; analogamente, più di recente, sentenza n. 7 del 2025, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Ebbene, per la Corte, anche quest’ultima esigenza non è ictu oculi soddisfatta da una misura come quella all’esame, che prevede per ogni condannato l’obbligo di pagare una somma pari a quanto indebitamente percepito (nella versione originaria dell’art. 322-quater cod. pen.) o al valore del prezzo o del profitto del reato (nella versione post legem n. 3 del 2019): somma che potrebbe non essere più nella disponibilità del reo, o che potrebbe comunque risultare macroscopicamente eccessiva rispetto alle sue effettive disponibilità finanziarie al momento della condanna il che, peraltro, non gli consentirebbe di far fronte a un obbligo al quale deve essere necessariamente subordinata la stessa eventuale sospensione condizionale della pena (art. 165, quarto comma, cod. pen.).
Per la Consulta, di conseguenza, il vulnus così evidenziato è possibile porre rimedio [unicamente] mediante la semplice ablazione della disposizione censurata.
In effetti, per la Corte, «[l]’esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l’espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di “insostenibili vuoti di tutela” per gli interessi protetti dalla norma incisa (sentenza n. 222 del 2018): come, ad esempio, quando ne derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per l’intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali» (sentenza n. 185 del 2021, punto 3 del Considerato in diritto).
Pertanto, in difetto di una simile situazione, si ritiene come l’intervento della Consulta ben possa limitarsi all’ablazione, totale o parziale, della disposizione censurata (sentenze n. 7 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto; n. 51 del 2024, punto 4 del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto), restando poi affidata alla discrezionalità del legislatore l’eventuale individuazione di soluzioni alternative a quella dichiarata costituzionalmente illegittima, fermo restando che una simile situazione si verifica nel caso ora all’esame, in cui le norme incriminatrici dei reati elencati dall’art. 322-quater cod. pen. restano comunque presidiate da altre sanzioni di carattere detentivo e non detentivo, che assicurano allo stato l’imprescindibile livello minimo di tutela ai beni giuridici protetti, di essenziale rilievo per la collettività.
L’art. 322-quater cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 69 del 2015 e applicabile ratione temporis nel giudizio a quo deve, dunque, per i giudici di legittimità costituzionale, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, così come la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa, per un verso, in via consequenziale alla versione attualmente in vigore dell’art. 322-quater cod. pen., che presenta i medesimi vizi della disposizione previgente, per altro verso, all’art. 165, quarto comma, cod. pen., introdotto con la legge n. 69 del 2015, il quale ha la sola funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa.
Infine, il Giudice delle leggi rammentava come restasse comunque affidata alla prudente valutazione del legislatore la possibilità di prevedere, accanto alle sanzioni detentive, sanzioni di natura pecuniaria con funzione rafforzativa dell’effetto deterrente delle norme incriminatrici in questione, anche in relazione alle raccomandazioni in proposito provenienti da vari organismi internazionali.
4. Gli effetti della pronuncia: stop all’art. 322-quater c.p. e alla condizione ex art. 165 c.p.
Con la decisione in esame, la Consulta ha ritenuto l’art. 322-quater cod. pen. (sia nella versione introdotta dall’art. 4, c. 1, legge n. 69 del 2015[1], che quella modificata da parte dell’art. 1, co. 1, lett. q), legge n. 3 del 2019[2]) e dell’art. 165, co. 4, cod. pen.[3] illegittimi costituzionalmente in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
Pertanto, per effetto di questa pronuncia, tali precetti normativi non troveranno più applicazione nel nostro ordinamento giuridico.
Questa è dunque la (rilevante) novità che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e’ sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”.
[2]Secondo cui: “Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”.
[3]Alla stregua del quale: “Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno”.
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