Piano odontoiatrico eseguito male: il dentista risarcisce il paziente

Il Tribunale di Venezia chiarisce quando il paziente può ottenere il risarcimento per protesi errate e cure odontoiatriche mal eseguite.

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Il tribunale di Venezia sui danni conseguenti ad errata esecuzione di un piano odontoiatrico sul paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Venezia – sentenza n. 5683 del 30-11-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_VENEZIA_N._5683_2025-N._R.G._00014643_2024_DEPOSITO_MINUTA_30_11_2025__PUBBLICAZIONE_30_11_2025.pdf 5 MB

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Indice

1. Il piano odontoiatrico contestato dalla paziente


Una signora si rivolgeva ad uno studio odontoiatrico, il quale gli proponeva un piano di cura che prevedeva la realizzazione di alcuni elementi in ceramica all’arcata superiore e alcune cure canalari nonché la realizzazione di alcuni impianti e ponti all’arcata inferiore e alcune cura canalari.
La paziente veniva quindi sottoposta al piano odontoiatrico consigliato e pertanto nel corso di più sedute venivano realizzate le strutture protesiche e inseriti gli impianti.
Tuttavia, poco dopo l’inserimento degli impianti la paziente iniziava ad avvertire dolori, edema e vistosi gonfiori. Nonostante alcuni tentativi di rimediare da parte di uno dei dentisti della clinica odontoiatrica, la paziente non risolveva le problematiche lamentate, che anzi si aggravavano ancora di più. In particolare, la paziente lamentava l’insorgenza di gravi problemi all’apparato uditivo (quali acufene e riduzione dell’udito), che non poteva escludersi che fossero ricollegabili alla condotta dei due dentisti.
Pertanto, quest’ultima era costretta a rivolgersi ad altro studio dentistico, dove veniva resa edotta della necessità di rifare completamente i lavori mediante asporto e completo rifacimento dell’impianto.
Ritenendo che i due sanitari del primo studio dentistico cui si era rivolta avessero tenuto una condotta inadempiente e causativa dei danni lamentati, la paziente adiva il tribunale di Venezia chiedendo la condanna dei due dentisti al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, la paziente chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico subito, sia temporaneo che permanente, la condanna alla restituzione del corrispettivo versato per gli interventi protesici risultati errati e che necessitavano di integrale rifacimento e il rimborso delle spese legali e di ATP. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Responsabilità sanitaria e nesso causale


Preliminarmente, il giudice ha evidenziato che nelle fattispecie di responsabilità medico-sanitaria, il danno non è configurabile nella lesione dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione, cioè al perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore, ma del diritto alla salute.
Pertanto, il paziente danneggiato che deduca una responsabilità del sanitario per inadempimento alla propria prestazione professionale che da determinato una lesione della salute del paziente, quest’ultimo dovrà provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della propria patologia (o l’insorgenza di una nuova patologia) e la condotta negligente del medico.
Tale prova potrà essere fornita anche mediante presunzioni, ma dovrà comunque soddisfare il criterio del “più probabile che non”, secondo il quale il giudice deve dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra diverse spiegazioni alternative. Tale valutazione deve essere compiuta dal giudice prendendo in considerazione un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma anche logico: quindi, il giudice dovrà ritenere una spiegazione come probabile rispetto alle altre spiegazioni possibili, qualora la prima prevalga sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (anche se detta spiegazione non è necessariamente quella più probabile da un punto di vista meramente statistico).

3. Rifacimento delle protesi e danni risarcibili


Nel caso di specie, il giudice ha fatto proprie le valutazioni conclusive dei consulenti tecnici d’ufficio che hanno redatto la perizia depositata nel procedimento per ATP precedente al giudizio di merito, i quali hanno accertato che le protesi realizzate sulla paziente erano caratterizzate da modellazione grossolana e da un aspetto estetico scadente, oltre ad essere scorretta la modellazione delle corone ed anche le cure canalari. Tali errori nell’esecuzione del piano odontoiatrico, secondo i CTU, comportano la necessità per la paziente di sostituire le protesi inadeguate realizzati dai medici convenuti. Secondo i CTU, invece, le problematiche acustiche lamentate dalla paziente non erano riconducibili agli interventi eseguiti dai medici.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che gli interventi odontoiatrici eseguiti dai convenuti e per i quali la paziente si era rivolta al loro studio non sono stati eseguiti correttamente ed hanno anzi peggiorato la condizione clinica della paziente.
Dal punto di vista dei danni liquidabili, il giudice ha in primo luogo riconosciuto il danno per la spesa necessaria alla paziente per porre rimedio agli errori dei convenuti e quindi al loro inadempimento al contratto per l’esecuzione di un piano odontoiatrico che era stato stipulato con la paziente. Per quanto riguarda la quantificazione di detto danno per rimediare agli errori dei convenuti, il giudice ha riconosciuto alla paziente l’importo indicato dai CTU in €. 23.250 come congruo in base agli onorari medi di un dentista.  
Dal punto di vista del danno non patrimoniale, il giudice ha riconosciuto alla paziente il danno biologico, sia nella componente permanente che nella componente temporanea, come accertato dai CTU.
A tal proposito, il giudice ha evidenziato come debba essere riconosciuto anche il danno biologico temporaneo, in quanto corrispondente alle conseguenze dannose che la paziente dovrà subire dopo l’esecuzione dell’intervento odontoiatrico cui dovrà sottoporsi in futuro per rimediare agli errori dei convenuti. Secondo il giudice, infatti, tale danno non si sarebbe configurato se i medici non avessero sbagliato (in quanto la paziente non si sarebbe dovuta sottoporre ad un secondo intervento).
Invece, il giudice ha ritenuto di non riconoscerle un danno morale, in quanto la paziente non ha allegato le circostanze specifiche da cui emergerebbe tale danno, diverso rispetto alla componente dinamico-relazione del danno biologico, né tanto meno ha provato detto ulteriore danno. Secondo il giudice, infatti, il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e non può conseguire in via automatica al riconoscimento di un danno biologico, ma deve essere dimostrata la sua sussistenza in maniera specifica.
Infine, il tribunale ha riconosciuto a favore della paziente il rimborso delle spese di lite sia relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo, sia relative al giudizio di merito.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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