Un trattamento odontoiatrico non eseguito a regola d’arte può dare diritto non solo alla restituzione delle somme pagate, ma anche al risarcimento dei danni subiti. Lo chiarisce il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 3582 del 12 dicembre 2025. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Errore del dentista: cosa è successo al paziente
Un paziente, che si era sottoposto ad un intervento odontoiatrico per problemi di occlusione e di fonetica, conveniva in giudizio la struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della erronea esecuzione dell’intervento sanitario.
In particolare, l’attore sosteneva di essersi rivolto alla struttura sanitaria convenuta per sottoporsi ad un intervento odontoiatrico finalizzato a ripristinare la funzionalità e l’estetica dei propri denti a causa dei problemi di occlusione e di fonetica che accusava.
Uno dei dentisti che lavoravano presso la clinica avevano proposto al paziente un piano di trattamenti per l’importo complessivo di euro 28.000, rispetto ai quali il paziente, dopo aver accettato la proposta, aveva versato un acconto di euro 14.000.
Dopo l’inizio del trattamento odontoiatrico, il paziente aveva lamentato, fin dal momento in cui gli erano stati applicati i modelli provvisori, la mancata risoluzione delle criticità estetiche e funzionali per le quali si era sottoposto al trattamento medesimo. Nonostante ciò, i sanitari avevano proceduto comunque alla cementazione dei supporti dentali, senza rivalutare nuovamente il lavoro eseguito.
Il paziente riteneva, quindi, che il trattamento medico ricevuto non era corretto e non era stato eseguito a regola d’arte, in quanto persistevano ancora le problematiche funzionali ed estetiche che egli aveva in precedenza. Anzi, addirittura, il paziente sosteneva che le protesi che gli erano state installate avevano peggiorato le sue condizioni di salute, a causa del disagio estetico e fonetico, delle difficoltà di occlusione, della sensibilità dentale e gengivale che gli erano derivati dopo l’intervento.
Conseguentemente, l’attore chiedeva la condanna della struttura sanitaria alla restituzione dell’acconto ricevuto e al rimborso delle spese mediche sostenute, nonché al risarcimento del costo per la rimozione dei manufatti installati dalla convenuta e al risarcimento del danno biologico temporaneo e del danno morale, oltre al rimborso dei costi di CTU e CTP e delle spese legali sostenute sia nella fase di ATP sia nel giudizio di merito. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Cure odontoiatriche sbagliate: quando risponde la struttura sanitaria
Preliminarmente, il tribunale ha ricordato come nelle fattispecie di interventi sanitari di carattere odontoiatrico, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente che lamenta un danno a causa del trattamento ricevuto, va qualificata come responsabilità contrattuale e deriva dalla instaurazione di un contratto atipico di spedalità tra il paziente e la struttura medesima.
Tale contratto impone alla struttura sanitaria di fornire una prestazione sanitaria adeguata, sia fornendo le attrezzature e le strutture necessarie, sia attraverso l’operato dei propri ausiliari. Pertanto, la struttura sanitaria risponde anche dell’operato di questi ultimi.
Poi, nei casi in cui il paziente chieda la restituzione delle somme versate alla struttura sanitaria a titolo di corrispettivo della prestazione medica, ciò comporta che il paziente abbia formulato, quanto meno implicitamente, anche una domanda di risoluzione del contratto di spedalità. Infatti, seppur la domanda risarcitoria è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione del contratto (e quindi il paziente può chiedere il risarcimento senza chiedere la risoluzione o viceversa), la volontà di risolvere il contratto per inadempimento di una delle parti può essere implicitamente contenuta in un’altra domanda di diverso oggetto formulata dall’attore, qualora quest’ultima presupponga la risoluzione del contratto. Pertanto, anche qualora il paziente non abbia chiesto la risoluzione del contratto, è possibile per il giudice interpretare le domande da questi formulate come contenenti anche la domanda di risoluzione, qualora quest’ultima sia necessaria per poter statuire su un’altra domanda esperita.
Infine, accanto alla domanda di restituzione del corrispettivo, in tale casi, il paziente può altresì chiedere il risarcimento dei danni subiti. Detti danni possono avere sia contenuto patrimoniale, come le spese mediche sostenute per indagare l’esistenza dell’errore medico e le spese sostenute per rimuovere le conseguenze dannose, sia contenuto non patrimoniale, come il danno biologico permanente e temporaneo e come il danno morale. Infine, il paziente potrà chiedere al giudice il rimborso dei costi sostenuti per l’assistenza tecnica e per la difesa sia nel giudizio di merito che nell’eventuale giudizio di accertamento tecnico preventivo.
3. Rimborso, danni e spese legali: cosa può ottenere il paziente
Nel caso di specie, il giudice, facendo propri i risultati emersi all’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento per ATP precedente alla causa di merito, ha ritenuto sussistente una responsabilità della struttura sanitaria convenuta, in quanto i dispositivi protesici installati sul paziente non sono stati posizionati a regola d’arte ed inoltre non erano congrui rispetto alle problematiche lamentate.
Per quanto concerne i danni subiti dal paziente, il tribunale di Bologna ha accertato che, nel caso di specie, le domande e le difese attoree presuppongono implicitamente anche la richiesta di risoluzione del contratto di prestazione sanitaria stipulato con la convenuta. Infatti, nei propri atti difensivi, il paziente ha utilizzato il termine “restituzione” delle somme versate ed ha più volte fatto riferimento al grave inadempimento della convenuta e di non avere più interesse ad ottenere da quest’ultima la prestazione contrattuale. Conseguentemente, il giudice, ritenendo di non scarsa importanza l’inadempimento della struttura sanitaria, ha risolto il contratto di spedalità ed ha condannato la convenuta a restituire al paziente l’acconto che egli aveva già versato di euro 14.000.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, il giudice ha riconosciuto a favore del paziente le spese da questi sostenute per le indagini mediche necessarie ad accertare l’errore medico. Invece, il giudice non ha riconosciuto integralmente le spese necessarie per rimuovere le conseguenze dannose dell’inadempimento della struttura sanitaria, in quanto non ha considerato dovute le spese necessarie per l’istallazione dei denti provvisori, in quanto afferenti al nuovo intervento di protesizzazione con altro professionista che rimangono a carico dell’attore.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, seguendo anche in questo caso le indicazioni del c.t.u., il giudice ha riconosciuto a favore del paziente il danno per l’invalidità temporanea che dovrà subire quest’ultimo dopo l’esecuzione del futuro intervento di rimozione delle protesi attualmente installate.
Invece, il giudice non ha riconosciuto il danno biologico permanente a favore del paziente, in quanto gli interventi eseguiti dalla convenuta sono reversibili attraverso una nuova protesizzazione. Conseguentemente, il giudice non ha riconosciuto neanche il danno morale a favore del paziente in quanto quest’ultimo aveva soltanto dedotto delle affermazioni generiche che non potevano sostanziare un danno morale. Ciò maggior ragione, tenuto conto del fatto che la mancanza di lesioni permanenti esclude de plano un riconoscimento automatico del danno morale. Inoltre, il giudice ha ritenuto che anche il comportamento tenuto dal paziente dopo l’evento di malpractice medica escluda la sussistenza di un danno morale: infatti, lo stesso paziente non ha provveduto a rimuovere le protesi installate in maniera non conforme alla regola d’arte, con ciò dimostrando che il disagio fisico conseguente all’intervento errato è per lui tollerabile.
Infine, il giudice ha riconosciuto a favore del paziente il rimborso delle spese tecniche (CTU) e legali per la fase di ATP e per quella del giudizio di merito, anche se nella misura del 50% in considerazione del fatto che egli aveva rifiutato una proposta conciliativa formulata dal giudice di importo corrispondente a quanto poi liquidato al medesimo nella sentenza.
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