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Indice
1. Ricorso de libertate e misura cautelare custodiale applicata agli indagati
Il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, confermava un provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato, nei confronti di taluni indagati, la misura cautelare della custodia in carcere.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponevano ricorso per Cassazione i difensori. In materia consigliamo la guida “I nuovi reati stradali – Dalla guida in stato di ebbrezza al reato di fuga pericolosa – Aggiornato alla conversione del decreto Sicurezza”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La Cassazione sull’interesse a impugnare dopo revoca o inefficacia della misura
La Suprema Corte riteneva i ricorsi suesposti inammissibili.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010; conf., con specifico riferimento alla impugnazione di una misura divenuta inefficace art. 27 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 1765 del 21/12/2023; Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016; Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011; Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008; Sez. 6, n. 27580 del 16/04/2007, con riferimento, in motivazione, anche alla futura richiesta ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.).
3. Riparazione per ingiusta detenzione: serve una deduzione personale e motivata
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando persista l’interesse a impugnare in caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tale caso, persiste un interesse di questo genere nella misura in cui sia richiesta una deduzione specifica, personale e adeguatamente motivata dell’interessato, idonea a rappresentare in modo concreto il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del beneficio.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, impugnare in codesta ipotesi, in assenza di una deduzione priva di tali caratteristiche.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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