Art. 7 CEDU – Nessuna pena senza legge
Nessuno può essere condannato per un’azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale od internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato.
Il presente Articolo non vieterà il giudizio o la punizione di una persona colpevole di un’azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del Diritto riconosciuto dalle nazioni civili. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il concetto di “materia penale” nel contesto dell’Art. 7 CEDU
La Corte EDU, nella propria Giurisprudenza, utilizza una “nozione sostanziale” dei lemmi materia penale, reato e pena. Tendenzialmente, la Corte EDU considera “di rilevanza penale” un illecito od una sanzione se anche il Diritto dello Stato convenuto fa prevalere la qualificazione di tipo penalistico. Detto in altri termini, la Corte EDU, nell’impiegare la nozione sostanziale dei termini materia penale mira a massimizzare le garanzie contemplate dalla CEDU, nel senso che la tutela penale risulta sempre più “incisiva” di quella civilistica, che è maggiormente debole e variabile. Ognimmodo, per il vero, il concetto di “materia penale” è stato sviluppato dalla Giurisprudenza della Corte EDU non solo e non tanto nell’interpretazione dell’Art. 7 CEDU, bensì soprattutto nell’esegesi dell’Art. 6 CEDU. In effetti, l’Art. 6 CEDU, assai simile all’Art. 111 della Costituzione italiana, disciplina, in forma ben estesa e dettagliata, i fondamenti garantistici che stanno alla base del Procedimento Penale, il che implica anche l’inevitabile chiarimento di quando, come e perché un determinato illecito abbia rilevanza penale anziché civile o amministrativa.
Più nel dettaglio, nello stare decisis giurisprudenziale della Corte EDU, è penale “in senso sostanziale” un illecito catalogato come tale nella maggior parte degli Ordinamenti europei. In secondo luogo, la Corte EDU reputa “sostanzialmente penale” una norma incriminatrice che abbia precettività erga omnes, come normale nella Giuspenalistica, e non soltanto nei confronti di un determinato gruppo di individui, il che è tipico, invece, nella Giuscivilistica. In terzo luogo, nella CEDU, è “penale” un illecito accompagnato da regole tipiche della Procedura Penale e da una sanzione che possa altrettanto essere qualificata come penalistica e non civile o amministrativa.
Altrettanto importante, nella Giurisprudenza della Corte EDU, è il concetto di “pena”, il quale, naturalmente, fa parte anch’esso del Diritto Penale e non dell’ambito civilistico o di quello amministrativistico. In primo luogo, per la CEDU, la pena, nell’Ordinamento dello Stato convenuto, è tale quando comporta una condanna di matrice penale a fronte della violazione di una norma incriminatrice anch’essa penalmente rilevante. In secondo luogo, la pena, per appartenere tecnicamente all’ambito della Giuspenalistica, deve possedere il duplice aspetto teleologico della punizione, ma anche della general-preventività; quest’ultimo profilo è uno di quelli che maggiormente differenziano le sanzioni penali da quelle civili e amministrative. In terzo luogo, la pena, nella Giurisprudenza della Corte EDU, appartiene autenticamente al campo precettivo penalistico solo se proporzionatamente grave e munita di un vero e proprio apparato esecutivo. Anche questi due aspetti non sono per nulla presenti nel Diritto Civile/nella Procedura Civile e nel Diritto Amministrativo/nel Diritto Processuale Amministrativo.
Tutto ciò premesso, si comprende, dunque, che, come precisato da Corte EDU, 17 dicembre 2009, Bouchacourt vs. Francia, “restano fuori dalla nozione convenzionale di pena le misure [di schedatura, ndr] a scopo special-preventivo”, come, ad esempio, l’allestimento di appositi elenchi riservati ai pregiudicati sessuomani ed ai condannati per delitti violenti. Oppure ancora, come notato, in Dottrina, da Bernardi (2001)[1], non sono “pene” nel senso giuspenalistico dell’Art. 7 CEDU “[con riferimento al contesto italiano, ndr] le misure di prevenzione, che, del resto, nemmeno prevedono, tra i propri presupposti, la pronuncia di una condanna, e le misure di sicurezza”. Torna, quindi, la nozione sostanzialmente e strettamente penale di sanzione criminale.
Tuttavia, perlomeno con attinenza alle misure di sicurezza, Corte EDU, 17 dicembre 2009, M. vs. Germania qualifica come “pena” ex Art. 7 CEDU anche la misura di sicurezza. Nel Precedente or ora citato, il ricorrente contestava l’applicazione retroattiva della più severa Sicherungverwahrung (misura personale detentiva della custodia di sicurezza). Nelle proprie Motivazioni, la summenzionata Corte EDU, 17 dicembre 2009, M. vs. Germania afferma che “tale misura [di sicurezza del Diritto tedesco, ndr] va considerata come una vera e propria pena [ex Art. 7 CEDU]; da un lato [infatti] rileva che, nel caso di specie, la Sicherungverwahrung è stata inflitta a seguito di una condanna e va ravvisato, nella misura di sicurezza, un compresente fine dissuasivo; dall’altro lato, si verifica che il concreto trattamento generalmente offerto agli internati non può essere caratterizzato, in senso funzionale, alla riduzione della pericolosità sociale. Dunque, non è consentito distinguere la misura di sicurezza da una pena in senso formale. [Tra l’altro, ndr] la natura [pesantemente, ndr] afflittiva della misura di sicurezza, anche da un punto di vista astratto, appare in tutto simile a quella di una pena, comportando la privazione della libertà personale”. Come si nota, in Corte EDU, 17 dicembre 2009, M. vs. Germania, le misure di sicurezza, se eccessivamente afflittive, vengono qualificate come equipollenti alle sanzioni criminali.
Sempre in tema di qualificazione della “pena”, in Corte EDU, 15 dicembre 2009, Gurguchiani vs. Spagna, la misura dell’espulsione comminata in sostituzione della pena detentiva è stata interpretata come “pena” a tutti gli effetti e non come “misura in sostituzione della pena”. Oltretutto e, anzi, soprattutto, si consideri che, nella fattispecie qui in parola, tale misura sostitutiva, applicata retroattivamente, denotava un carattere retributivo assai pesante, che nulla aveva di “sostitutivo” rispetto alla detenzione ordinaria. Corte EDU, 15 dicembre 2009, Gurguchiani vs. Spagna sentenzia che “sussiste uno stretto nesso tra l’espulsione e la pena”. Tuttavia, molto dipende dal caso concreto, ovverosia dal fatto se l’espulsione, in concreto, presenti, nel singolo Ordinamento dello Stato convenuto, un’afflittività pari a quella della pena detentiva. P.e., Corte EDU, 5 ottobre 2000, Maaouia vs. Francia precisa che non sempre l’espulsione dello straniero, soprattutto se a fine pena, è equipollente ad una sanzione criminale nel senso degli Artt. 6 e 7 CEDU. Infatti, Corte EDU, 5 ottobre 2000, Maaouia vs. Francia specifica che “il fatto che la misura [dell’espulsione, ndr] sia stata decisa nel quadro di un processo penale non [sempre] può cambiare il carattere essenzialmente preventivo della misura stessa”. Ossia, dipende dalla “durezza” del regime della misura sostitutiva; tale carattere più o meno afflittivo consente di distinguere ciò che è pena da ciò che è misura sostitutiva. Dopotutto, tale era pure la ratio sottesa a Corte EDU, 17 dicembre 2009, M. vs. Germania.
Un altro esempio di sanzione equivalente a “pena” è illustrato pure in Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi et al. vs. Italia. In questo Precedente, la Corte EDU ha asserito che “è una vera e propria pena la confisca urbanistica prevista dal DPR 380/2001 [TU sull’edilizia, ndr]. Essa è stata applicata dai giudici nazionali [nel caso in esame, ndr] nonostante l’assoluzione dall’accusa di lottizzazione abusiva per ignoranza inevitabile della legge penale. Dall’analisi del contenuto della misura nazionale – che, nel caso concreto, ha operato colpendo l’85% dei terreni non costruiti e, quindi, in assenza di un reale pericolo per il paesaggio – è emersa una funzione ibrida della confisca urbanistica, in parte preventiva e in parte repressiva”. Ancora una volta, una sanzione collaterale viene sussunta nel campo precettivo delle “pene” in senso criminale; in questo caso, come si può notare, la misura preventiva è stata qualificata alla stregua di una “pena” alla luce della propria sproporzionata repressività. Nuovamente, in Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi vs. Italia, viene confermata l’estensibilità fattuale della nozione di “materia penale”. Tutto ciò che comprime “pesantemente” i diritti convenzionali appartiene all’ambito del “penalmente rilevante”, anche se, sotto il profilo formale, l’Ordinamento dello Stato convenuto non riconosce alla misura contestata natura penalistica jure stricto. Ciò che conta realmente è la “afflittività” del provvedimento, a prescindere dai nominalismi definitori.
Tuttavia, dalle succitate osservazioni rimangono escluse le norme di Diritto Processuale Penale e quelle di Diritto Penitenziario, le quali sono censurabili per altri motivi, ma non ex Art. 7 CEDU, che è riferibile al solo Diritto Penale sostanziale. P.e., Corte EDU, 24 luglio 2008, Kononov vs. Lettonia ha evidenziato che “le garanzie dell’Art. 7 CEDU non riguardano la legge processuale. La nozione di materia penale non ricomprende nemmeno l’esecuzione della pena [che, comunque, rimane tutelabile ex Art. 3 CEDU, ndr]”. A tal proposito, sempre Corte EDU, 24 luglio 2008, Kononov vs. Lettonia ha, quindi, rimarcato che “la disciplina della prescrizione è da considerarsi legge processuale e, dunque, non è coperta dalla legalità penale convenzionale, pur dovendosi comunque ritenere che l’Art. 7 CEDU faccia salva la prescrizione già intervenuta”. Parimenti, il Diritto Penitenziario non è “materia penale” e, pertanto, è tutelato convenzionalmente, ma non nell’Art. 7 CEDU. In effetti, Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro ha statuito che “la liberazione condizionale [contestabile ex Art. 3 CEDU] va considerata semplice esecuzione della pena [e non pena contestabile nel nome del principio della legalità ex Art. 7 CEDU, ndr]”.
Tuttavia, può capitare, all’interno della Giurisprudenza della Corte EDU, che la procedura penale configuri anche una pena in senso sostanziale. Con afferenza a siffatta tematica, Corte EDU, 19 settembre 2009, Scoppola vs. Italia ha osservato che “la distinzione tra pena e sua esecuzione e, più in generale, tra discipline che attengono alla pena [ex Art. 7 CEDU] e discipline che, invece, non vi attengono, non è sempre netta nella pratica”. Nel dettaglio, Corte EDU, 19 settembre 2009, Scoppola vs. Italia ha precisato che il comma 2 Art. 442 Cpp (sconti di pena in caso di scelta del rito abbreviato), pur essendo una legge processuale, è sindacabile ex Art. 7 CEDU, poiché “[l’Art. 442 comma 2 Cpp] nonostante sia una disposizione collocata nel Codice di rito nazionale, tuttavia è consacrata interamente alla severità della pena da infliggere. L’Art. 442 comma 2 Cpp è, dunque, legge penale, ossia una legge che fissa la pena e che, quindi, ricade nel campo di applicazione dell’ultima parte dell’Art. 7 comma 1 CEDU”. Di nuovo, come si può notare, il concetto di “pena” e di “Diritto Penale sostanziale”, nell’Art. 7 CEDU, supera qualsivoglia inutile e sterile nominalismo, in tanto in quanto ciò che conta è la concreta incidenza sanzionatoria.
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2. Il Diritto Penale internazionale ed il principio di legalità
reati e delle pene. A tal proposito, in Dottrina, Harris & O’Boyle & Bates & Buckley (2009)[2] rilevano che “il principio [di legalità] si specifica nell’esigenza che l’an, il quomodo ed il quantum della punizione trovino il proprio fondamento in una legge, nazionale oppure internazionale, già in vigore al momento del fatto. Peraltro, al comma 2 dell’Articolo in commento, si prevede un’eccezione al principio appena esposto, consentendosi la punizione della persona responsabile di un fatto che, al momento in cui è stato commesso, doveva considerarsi criminale secondo i principi generali del Diritto riconosciuti dalle nazioni civili. La Corte EDU si è avvalsa di tale deroga alla legalità penale in casi concernenti vicende accadute durante il secondo conflitto mondiale o nell’immediato dopoguerra”.
Anzitutto, in ogni caso, biosogna chiarire il significato del lemma “legge” (rectius: “legge penale”) nell’Art. 7 CEDU. In Dottrina, Zagrebelsky (2009)[3] ha specificato che “secondo la Giurisprudenza della Corte EDU, […] la legge non è tanto l’atto scritto che risulta da particolari procedimenti di produzione, quanto il Diritto applicato, che è tale – è Diritto – non per la forma che assume, scritta o non scritta, legislativa, regolamentare-amministrativa o giurisprudenziale, ma per alcune qualità che deve possedere. In questo senso, da tempo, la Corte EDU riconduce la legalità all’esigenza che la regola di giudizio, intervenuta a disciplinare la vicenda del ricorrente, fosse ragionevolmente conoscibile al momento della scelta comportamentale. Più precisamente, ai sensi della CEDU, è legge la regola di giudizio accessibile e prevedibile”. Come si nota, la Corte EDU, negli ultimi decenni, ha privilegiato una visione fattuale ed assai concreta del lemma “legge” o, ancor meglio, “legge penale”. In effetti, a conferma di tale visione “pragmatica” di cosa sia “legge penale”, essa è stata definita come una “norma socialmente prevedibile” in due importanti Precedenti, ovverosia Corte EDU, 24 maggio 1988, Muller vs. Svizzera e Corte EDU, 22 novembre 1995, S.W. vs. Regno Unito. Dunque, per la Corte EDU, è legge penale la norma sociale vigente, nazionale od internazionale, la cui validità precettiva sia socialmente ed ordinariamente prevedibile; il tutto a prescindere dalle procedure della propria nomogenesi.
Quanto, poi, alla definizione di “legge penale internazionale”, Bernardi (ibidem)[4] puntualizza che “[nella Giurisprudenza della Corte EDU, ndr] nella nozione di legge [penale] internazionale va ricompreso tanto il Diritto pattizio quanto quello consuetudinario”. Anche in ambito internazionalistico, il menzionato Autore evidenzia, presso la Corte EDU, un’interpretazione fattuale, concreta e pragmatica dei lemmi “legge penale”. P.e., in Corte EDU, 24 luglio 2008, Kononov vs. Lettonia, si è precisato che, all’epoca dei crimini di guerra contestati (1944), “[la Lettonia] non aveva ancora effettuato un effettivo recepimento della disciplina concernente i crimini di guerra – in particolare, della Convenzione dell’Aja del 1907 -, [ma] tali norme penali [internazionali] debbono comunque già considerarsi vigenti [nel 1944] ai sensi dell’Art. 7 CEDU, in quanto, già al momento dei fatti di causa, esse costituivano fondamentali norme consuetudinarie”. Ecco che, nell’applicazione dell’Art. 7 CEDU, torna un’esegesi molto fattuale e molto concreta della nozione di “legge penale (internazionale)”. Ciò che è anomale, in Corte EDU, 24 luglio 2008, Kononov vs. Lettonia, è che, come osservato da Harris & O’Boyle & Bates & Buckley (ibidem)[5], la Corte EDU non si è avvalsa del comma 2 Art. 7 CEDU al fine di qualificare la Convenzione dell’Aja del 1907 sui crimini di guerra come “fonte di principi generali del Diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. In ogni caso, la Sentenza del 2008 qui in esame è stata modificata in secondo grado. Infatti, Corte EDU, Grande Camera, 17 maggio 2010, Kononov vs. Lettonia, utilizzando, questa volta, il comma 2 Art. 7 CEDU, ha concluso che “la condotta del ricorrente è classificabile tra i crimini di guerra, in quanto contrastante con le leggi e gli usi fondamentali di guerra, i quali, già allora, proibivano l’uccisione di un nemico messo fuori combattimento”. Come si vede, nella Sentenza definitiva di Corte EDU, Grande Camera, 17 maggio 2010, Kononov vs. Lettonia, il comma 2 Art. 7 CEDU ha consentito di considerare “legge penale internazionale vigente” la Convenzione dell’Aja del 1907 sui crimini di guerra, in tanto in quanto essa è ed era, a tutti gli effetti, un “principio generale del Diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Simile, sempre in tema di “legge penale internazionale applicabile” è pure Corte EDU, Grande Camera, 19 settembre 2008, Korbely vs. Ungheria, nella quale il ricorrente è stato assolto dall’accusa di “crimini contro l’umanità” per aver giustiziato, durante la guerra civile ungherese del 1956, un “capo” di un gruppo di dimostranti. Nel dettaglio, Corte EDU, Grande Camera, 19 settembre 2008, Korbely vs. Ungheria ha reputato violato l’Art. 7 CEDU “non tanto sulla base dell’esigenza che tali crimini contro l’umanità fossero formalmente previsti dall’Ordinamento ungherese del tempo e che, quindi, fossero già state recepite le Convenzioni internazionali rilevanti al momento degli avvenimenti oggetto del giudizio, quanto, piuttosto, sull’effettiva riconducibilità del fatto concreto alla nozione di crimine contro l’umanità secondo il Diritto Internazionale del tempo [poiché] il dimostrante ucciso non è riconducibile alla categoria dei non partecipanti alle ostilità (i quali sono le potenziali vittime di un crimine contro l’umanità) […]. Ovverosia, il capo dei dimostranti [e non un semplice dimostrante fra i tanti, ndr] non può essere considerato un non combattente [contro cui era vietato aprire il fuoco, ndr]”. Pertanto, Corte EDU, Grande Camera, 19 settembre 2008, Korbely vs. Ungheria non ha contestato la piena precettività dell’Art. 7 CEDU; il problema, piuttosto, è di natura fattuale, ossia “il fatto non sussiste” poiché la presunta parte lesa non era un “civile inerme”, bensì un “capo-gruppo” attivo e belligerante. La questione problematica è in punto di fatto, non in punto di diritto.
3. Il Diritto interno nazionale ed il “principio di legalità”, il quale comporta “la chiarezza e la prevedibilità” dei reati
Corte EDU, 19 febbraio 2008, Kuolelis et al. vs. Lituania ha esaminato il ricorso di alcuni membri del vecchio PCUS, i quali sono stati condannati per associazione sovversiva, tra il 1990 ed il 1991, per aver tentato di impedire l’indipendenza della Lituania, che si stava separando dall’Unione Sovietica. I ricorrenti hanno agito, prevalentemente, nel novembre del 1990, ma l’indipendenza formale della Lituania risale al settembre del 1991. Ciononostante, Corte EDU, 19 febbraio 2008, Kuolelis et al. vs. Lituania ha respinto le doglianze dei filo-sovietici ricorrenti perché “nel novembre 1990, la volontà politica del nuovo Governo lituano (non della Repubblica sovietica della Lituania) era chiaramente stabilita e le nuove leggi [in materia di eversione, ndr] era sufficientemente chiare ed accessibili, e le conseguenze delle relative trasgressioni erano adeguatamente prevedibili, come una questione di senso comune” Per conseguenza, il mutamento radicale dell’Ordinamento giuridico ha recato alla non violazione dell’Art. 7 CEDU, poiché la nuova legge penale nazionale era ormai vigente anche prima del riconoscimento internazionale del neo-nato Stato lituano.
Viceversa, Corte EDU, 25 giugno 2009, Liivik vs. Estonia ha ammesso la violazione dell’Art. 7 CEDU. Nel Precedente or ora citato, la Corte EDU ha affermato che il reato d’abuso d’ufficio, nel Codice penale estone dell’epoca, non costituiva una “legge penale chiara e prevedibile” per il ricorrente ex Art. 7 CEDU. Più nel dettaglio, tale “mancanza di chiarezza e prevedibilità” sussisteva, in Corte EDU, 25 giugno 2009, Liivik vs. Estonia, in tanto in quanto “la fattispecie dell’abuso d’ufficio era stata ereditata dall’Ordinamento sovietico e, dunque, non poteva che risultare di difficile applicazione nel contesto, completamente nuovo, di un’economia [privatizzata, ndr] di mercato, che faceva da sfondo alla vicenda di specie”. In secondo luogo, Corte EDU, 25 giugno 2009, Liivik vs. Estonia ha rilevato che il presunto abuso d’ufficio del ricorrente non aveva cagionato “danni materiali, bensì soltanto un [vago, ndr] rischio per l’integrità delle finanze statali; quanto al danno morale [allo Stato estone, ndr], i criteri utilizzati dai giudici nazionali per valutarne la sussistenza devono considerarsi eccessivamente vaghi”. Corte EDU, 25 giugno 2009, Liivik vs. Estonia ribadisce il problema della “non chiarezza e prevedibilità” di una norma ereditata da un Ordinamento precedente. Il mutamento della potestà statuale e della macroeconomia nazionale comporta, necessariamente, anche l’intervento di uno scenario precettivo completamente rinnovato, in cui la nuova legge penale vigente potrebbe non essere stata ancora recepita dalla coscienza popolare comune. Il subentrare di un nuovo Ordinamento statale, politico ed economico può far venir meno la chiarezza e la prevedibilità del nuovo Diritto Penale presso i consociati; donde, l’elevata probabilità di una violazione di quella certezza del Diritto che sta alla base del comma 1 Art. 7 CEDU.
D’altra parte, anche in Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro nonché in Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi et al vs. Italia, la Corte EDU aveva asserito, senza incertezza alcuna, che l’Art. 7 CEDU implica “l’accessibilità e la prevedibilità della pena” da parte dell’eventuale infrattore.
In Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro, il ricorrente lamentava che una legge successiva alla propria condanna all’ergastolo, rendeva la pena perpetua “non più riducibile”, negando l’accesso alla liberazione anticipata dopo 20 anni di espiazione intra-muraria. Ora, secondo Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro, il problema non era tanto la non retroattività della legge intervenuta, quanto, piuttosto, la “non prevedibilità” della nuova normativa sulla negazione della riducibilità dell’ergastolo dopo 20 anni di reclusione già espiata. Nuovamente, Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro critica, alla luce dell’Art. 7 CEDU, la mancanza di “prevedibilità” della legge penale nazionale vigente, anche se, nella fattispecie qui in parola, non v’erano dubbi circa la ratio della “chiarezza”. L’Art. 7 CEDU condanna il carattere “abnorme” di una norma penale radicalmente modificata senza il rispetto del principio del favor rei. Una determinata garanzia di matrice penale, ex Art. 7 CEDU, non può essere abrogata in danno della ratio del garantismo e della certezza del Diritto. Senza, poi, contare la violazione dell’Art. 3 CEDU qualora l’ergastolo non sia più o non sia stato mai riducibile.
Anche Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi et al. vs. Italia qualifica come “non prevedibile”, dunque illegittima ex Art. 7 CEDU, la sanzione della confisca urbanistica per lottizzazione abusiva p. e p. ex Artt. 30 e 44 TU sull’edilizia del 2001. Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi et al. vs. Italia, nel punto 114 delle proprie Motivazioni, sottolinea che “tale fattispecie criminosa [della confisca urbanistica, ndr], nel caso concreto, si atteggia a precetto inevitabilmente ignorato, con la conseguente attivazione dell’Art. 5 CP [in tema di ignoranza della legge penale, ndr], ciò che, tuttavia, non era stato sufficiente ad inibire la confisca urbanistica, classificata dai giudici nazionali misura amministrativa, e come tale suscettibile [contro la ratio costituzionale della ragionevolezza, ndr] di applicazione anche in caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato”. Oltre a questo profilo di non ragionevolezza e di non proporzionalità, Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi et al vs. Italia, mette in rilievo pure, ex Art. 7 CEDU, che “la base legale dell’infrazione (la norma precetto) [relativa alla confisca urbanistica ex Artt. 30 e 44 TU sull’edilizia del 2001, ndr] non risponde, al momento della commissione del fatto, ai criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità [e dunque] era impossibile, per il ricorrente, prevedere che una sanzione gli sarebbe stata inflitta”. A parere di chi redige, il maggior pregio e la maggiore raffinatezza ermeneutica di Corte EDU, 20 gennaio 2009, Sud Fondi vs. Italia constano nel coniugare il rilievo della “non chiarezza e non prevedibilità” con quello connesso della “non ragionevolezza” della permanenza indelebile della sanzione amministrativa della confisca urbanistica nonostante la sopravvenuta assoluzione in sede penale. Nella Common Law britannica, si parlerebbe di “unreasonables”.
Vale la pena pure di menzionare l’altrettanto importante Precedente contenuto in Corte EDU, 23 marzo 2010, Sommer vs. Italia. Il ricorrente, responsabile di un eccidio nazista commesso in danno di civili inermi nell’Italia degli Anni Quaranta del Novecento, lamentava, in Corte EDU, 23 marzo 2010, Sommer vs. Italia, “di essere stato condannato ad una pena più pesante di quella di giustizia, per via della sussunzione dei fatti commessi sotto l’Art. 185 CPMG – che punisce con l’ergastolo l’omicidio ingiustificato del nemico estraneo alle operazioni di guerra – e non sotto gli Artt. 174 e 175 CPMG – che puniscono con la reclusione non inferiore a 10 anni la strage compiuta con l’utilizzo di mezzi o dispositivi di guerra proibiti dalla legge o dalle Convenzioni internazionali”. Corte EDU, 23 marzo 2010, Sommer vs. Italia ha respinto il ricorso ex Art. 7 CEDU “perché non spetta alla Corte EDU conoscere degli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi dal giudice interno, né pronunciarsi sulla responsabilità del ricorrente, dovendo, invece, la Corte EDU limitarsi a verificare se la legge penale in questione fosse, al momento dei fatti, chiara e prevedibile [ex Art. 7 CEDU] e se i giudici nazionali ne abbiano dato un’interpretazione arbitraria, ciò che, nel caso concreto, non è avvenuto”. Tornano, anche in Corte EDU, 23 marzo 2010, Sommer vs. Italia, i limiti-cardine della “chiarezza e prevedibilità” della legge penale nazionale vigente in tempore commissi delicti.
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Note
[1]Bernardi, sub Art. 7 CEDU (Nessuna pena senza legge), in Bartole & Conforti & Raimondi (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, Padova, 2001
[2]Harris & O’Boyle & Bates & Buckley, Article 7: freedom from retroactive criminal offences and punishment, in Harris & O’Boyle & Wabrick (Ed.), Law of the European Convention an Human Rights, Second edition, Oxford University Press, Oxford,2009
[3]Zagrebelsky, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il principio di legalità nella materia penale. Studi e materiali di diritto penale, Università di Bologna, 2009
[4]Bernardi, op. cit.
[5]Harris & O’Boyle & Bates & Buckley, op. cit.
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