Polizza condominiale sospesa: niente manleva se il premio è pagato dopo il sinistro

Se il premio è pagato dopo il sinistro, la garanzia resta sospesa: il condominio deve provare la copertura assicurativa.

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Polizza condominiale sospesa e manleva negata: onere probatorio del condominio e limiti della riattivazione ex art. 1901 c.c. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
riferimenti normativi: art. 1901 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sentenza del 10/02/2022, n. 4357

Corte d’Appello di Napoli – sentenza n. 3124 del 24-04-2026

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Indice

1. Caduta sulle scale e chiamata in garanzia dell’assicurazione


La vicenda trae origine da una domanda risarcitoria proposta da una condomina che, nel gennaio 2015, mentre scendeva le scale del condominio, cadeva a causa della presenza di materiale scivoloso non visibile né segnalato. L’attrice citava in giudizio il condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per lesioni personali. Il condominio, costituitosi, contestava la domanda e chiamava in garanzia sia la compagnia assicurativa sia l’impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione delle facciate, sostenendo che la responsabilità era imputabile a quest’ultima.
Si costituivano in giudizio sia la società appaltatrice, che negava ogni addebito, sia la compagnia assicurativa, che eccepiva la carenza di copertura al momento del sinistro. Dopo aver assunto prove testimoniali ed espletato una consulenza medico-legale, il Tribunale, accoglieva la domanda dell’attrice, ritenendo provata la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. e quella solidale dell’impresa appaltatrice. Il giudice di primo grado riteneva altresì operante la polizza assicurativa, accogliendo la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della compagnia.
La compagnia assicurativa proponeva appello, articolando due motivi: il primo volto a contestare l’operatività della copertura assicurativa al momento del sinistro; il secondo diretto a censurare l’affermazione della responsabilità solidale del condominio per culpa in eligendo. Si costituivano l’attrice e il condominio, chiedendo il rigetto del gravame; la società appaltatrice rimaneva contumace. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Polizza riattivata dopo il sinistro: quale decorrenza della garanzia?


In presenza di una polizza assicurativa sospesa e successivamente riattivata in data posteriore al sinistro, il giudice deve limitarsi al dato formale della riattivazione oppure verificare in concreto la continuità del rapporto assicurativo, la decorrenza effettiva della garanzia ex art. 1901 c.c. e l’onere probatorio gravante sul condominio circa l’inclusione del rischio nel perimetro della copertura?

3. Manleva esclusa se manca la prova della copertura assicurativa


La Corte d’Appello ha accolto il primo motivo di gravame, riformando la sentenza nella parte relativa alla manleva assicurativa, dichiarando assorbito il secondo motivo.
I giudici di secondo grado hanno evidenziato che la polizza stipulata dal condominio aveva durata annuale (10.07.2013 – 10.07.2014) e che, alla scadenza, il premio non era stato pagato.
Successivamente, nel gennaio 2015, il condominio aveva pagato il premio arretrato e le parti avevano sottoscritto un atto di “variazione e riattivazione” della polizza. Tuttavia, tale atto prevedeva espressamente che la riattivazione avesse effetto solo dal 10.07.2014, “salvo quanto previsto dall’art. 1901 c.c.”, e che la garanzia decorresse dalle ore 24 del giorno del pagamento, avvenuto il 19.01.2015. La Corte ha sottolineato che nel documento non vi era alcuna clausola che estendesse retroattivamente la copertura ai fatti verificatisi prima di tale data. Poiché il sinistro era avvenuto il 18 gennaio 2015, ossia prima della decorrenza della garanzia, la copertura assicurativa non poteva operare.
I giudici di secondo grado hanno evidenziato inoltre che spettava al condominio, quale attore in manleva, provare che il sinistro rientrasse tra i rischi coperti dalla polizza, onere non assolto.
Di conseguenza, la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della compagnia assicurativa è stata rigettata. Tale conclusione ha travolto anche il capo della sentenza che aveva affermato la responsabilità solidale del condominio con l’impresa appaltatrice, statuizione che comunque non era stata trasfusa nel dispositivo e che, in ogni caso, avrebbe richiesto un appello incidentale da parte del condominio, nella specie non proposto.
La Corte ha riformato quindi la sentenza di primo grado limitatamente alla manleva e rideterminato le spese di lite, ponendole a carico del condominio, soccombente nel rapporto con la compagnia assicurativa.

4. Premio tardivo, sospensione della garanzia e responsabilità dell’amministratore


Quando si parla di mancato pagamento del premio assicurativo, l’art. 1901 c.c. costruisce un sistema molto rigido, pensato per evitare che l’assicurazione rimanga esposta al rischio senza aver ricevuto il corrispettivo. La norma distingue due situazioni: il mancato pagamento del primo premio e quello dei premi successivi, ma in entrambi i casi introduce un effetto immediato e molto concreto: la sospensione della garanzia.
Nel caso dei premi successivi, il legislatore concede un breve margine di tolleranza: quindici giorni dalla scadenza.
È importante evidenziare che l’accettazione del premio pagato in ritardo non integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall’art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all’indennizzo e abdicativa dell’effetto sospensivo dell’efficacia del contratto (Cass. civ., sez. III, 10/02/2022, n. 4357).
La sospensione, però, non è l’unica conseguenza.
Se il premio continua a non essere pagato e l’assicuratore non si attiva per recuperarlo entro sei mesi, il contratto si considera risolto di diritto.
Si ricorda che spetta all’amministratore condominiale risarcire il sinistro occorso al singolo proprietario esclusivo che non risulta coperto dall’assicurazione per il mancato pagamento della polizza stipulata dall’ente di gestione (Cass. civ., sez. III, 05/02/2021, n. 2831). Rientra tra i compiti dell’amministratore la gestione ordinaria del condominio e la tutela dei suoi interessi, inclusi il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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