La Consulta ritiene illegittimo costituzionalmente l’art. 4-bis, co. 1-quater, legge n. 354 del 1974 sui benefici penitenziari: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso: pena breve e richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione
- 2. Le questioni di legittimità costituzionale sugli automatismi ostativi
- 3. La decisione della Consulta: irragionevole il divieto automatico di accesso ai benefici
- 4. Gli effetti della pronuncia: sospensione dell’esecuzione e valutazione individualizzata
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- Note
1. Il caso: pena breve e richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione
Il Tribunale ordinario di Catanzaro, prima sezione penale, era chiamato a decidere su di una richiesta del pubblico ministero di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione inflitta a persona condannata in via definitiva per il reato di atti sessuali con minorenne.
Pur tuttavia, codesta richiesta era stata formulata previa sollevazione di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., avendo il pubblico ministero osservato che, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., il condannato, tra gli altri, per il reato di atti sessuali con minorenne, può accedere ai benefici penitenziari solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno: nel caso di specie, pertanto, il condannato, in ragione del richiamo al citato art. 4-bis, comma 1-quater, da parte dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., «dovrebbe espiare quasi l’intera pena detentiva applicata, senza che il Tribunale di sorveglianza possa valutare in concreto l’idoneità e l’opportunità di una misura alternativa», il che renderebbe il dettato legislativo censurato in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost..
Ciò posto, dal canto suo, il difensore del condannato aveva argomentato in senso adesivo a tale richiesta. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le questioni di legittimità costituzionale sugli automatismi ostativi
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Tribunale sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
In particolare, se la prima disposizione era censurata nella parte in cui esclude la possibilità, per il pubblico ministero, di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne), anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo articolo, a sua volta, la seconda disposizione era censurata nella parte in cui, disciplinando le condizioni che limitano la concessione dei benefici penitenziari, non esclude dal novero dei reati ivi compresi quello di atti sessuali con minorenne, allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità.
Più nel dettaglio, codesto organo giudicante affermava come siffatte questioni sarebbero stati rilevanti, in ragione dell’impossibilità di sospendere l’esecuzione della pena, tanto per il «chiaro tenore letterale» dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., quanto per la giurisprudenza formatasi al riguardo dato che la Cassazione avrebbe escluso la possibilità di interpretare in senso estensivo o analogico l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit., che consente la sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (Violenza sessuale), in caso di minore gravità, fermo restando che sempre la giurisprudenza di legittimità aveva altresì affermato che il pubblico ministero e il giudice dell’esecuzione dovrebbero limitarsi a constatare la presenza dei titoli ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione, spettando invece al tribunale di sorveglianza la valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti normativamente previsti per l’ammissione ai benefici penitenziari.
La richiesta del pubblico ministero di sospendere, nel caso al suo esame, l’ordine di esecuzione non avrebbe potuto pertanto essere accolta, né la rilevanza delle questioni avrebbe potuta essere messa in discussione dalla sussistenza di discrezionalità legislativa in materia, e ciò perché l’assunto non sarebbe insuperabile, non soltanto in ragione della circostanza che la Consulta ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. in relazione ad altre ipotesi di reato (erano citate all’uopo le sentenze n. 3 del 2023 e n. 125 del 2016), ma anche in virtù del fatto che «il vaglio di legittimità costituzionale ben [può] avere ad oggetto la legislazione in tema di politica penitenziaria, così come, del resto, quella in punto di politica criminale e dosimetria della pena».
Ciò posto, per quanto invece riguarda la non manifesta infondatezza, il Tribunale catanzarese dubitava della legittimità costituzionale del citato art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nonché «a monte» dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui escludono che il pubblico ministero possa sospendere l’esecuzione della pena per il reato di atti sessuali con minorenne, anche quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.
Per il giudice a quo, le norme censurate sarebbero in contrasto, innanzitutto, con il principio d’eguaglianza, in ragione della disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., posta a protezione di un bene giuridico analogo – la libertà sessuale – e per la quale non opera, in caso di minore gravità, il divieto di sospensione di esecuzione della pena, secondo quanto prevede l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit., osservandosi a tal riguardo che, se è vero che il reato di atti sessuali con minorenne «riveste particolare gravità in ragione dell’età della persona offesa e della sua correlata condizione in punto di consapevole autodeterminazione», non meno grave sarebbe il reato di violenza sessuale, «che presuppone il dissenso (o anche la mera mancanza di consenso) della vittima», tanto più se si considera che, in relazione all’identico bene giuridico tutelato, per il giudice rimettente, non si può però escludere che, in concreto, la condotta di atti sessuali con minorenne, nella forma attenuata, sia meno grave di quella di violenza sessuale, del pari nella forma attenuata: come accadrebbe nel caso di specie, a fronte del consenso della persona offesa che abbia un grado di maturazione non troppo distante da quello proprio del maggiorenne.
Del resto, sempre ad avviso di questo giudice, la disparità di trattamento si verificherebbe anche in relazione ad altre fattispecie di reato che, pur poste a tutela di beni giuridici diversi, sono da considerare più o analogamente gravi rispetto al reato di atti sessuali con minorenne, senza però che sia previsto il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione: il giudice a quo richiamava, «a titolo di esempio», le fattispecie di cui agli artt. 287, 375, terzo comma, 579 e 629, terzo comma, cod. pen.
Ciò posto, secondo il Tribunale di Catanzaro, l’art. 3 Cost. sarebbe altresì violato sotto il profilo della ragionevolezza visto che le norme censurate impongono al pubblico ministero di dare corso all’esecuzione della pena, non potendo valutare in concreto se la contenuta pericolosità del condannato renderebbe possibile l’accesso ad una misura alternativa alla detenzione «senza un previo passaggio in carcere».
Il giudice a quo, infine, riteneva le norme censurate in contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. poiché, se è vero che il legislatore può imporre un periodo di carcerazione prima dell’accesso alle misure alternative alla detenzione, in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice taluni reati, così come considerare detto accesso una eventualità meramente residuale (si citava la sentenza n. 41 del 2018 della Consulta), tuttavia, per il caso del reato di atti sessuali con minorenne per il quale sia stata riconosciuta la minore gravità, «presumere, in maniera rigida ed automatica, in capo al condannato un grado di pericolosità contenibile solo con il carcere, per un periodo di almeno un anno, è opzione legislativa suscettibile di contrasto con il richiamato finalismo rieducativo della pena», denotandosi contestualmente che la vicenda concreta ben dimostrerebbe quanto argomentato, in quanto il condannato – in ragione della pena applicatagli pari a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione – potrebbe fruire di una misura alternativa alla detenzione solo dopo un anno di detenzione in carcere: il che sarebbe «un sacrificio inutile e vanificatore del processo rieducativo», in quanto il reo percepirebbe di subire un trattamento penitenziario «svincolato dalla gravità della propria condotta e dalla pericolosità sottesa alla stessa». Invero, ciò che era censurato, precisava il Tribunale rimettente, non è la scelta legislativa di colpire più severamente i reati sessuali commessi in danno di minori, ma piuttosto la modalità esecutiva della pena, che deve essere finalizzata alla rieducazione del condannato e che, pertanto, deve sganciarsi dall’automatismo di cui alle norme censurate, che obliterano «le peculiarità dei singoli casi concreti».
3. La decisione della Consulta: irragionevole il divieto automatico di accesso ai benefici
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e reputata infondata l’eccezione prospettata da parte dell’Avvocatura generale dello Stato – stimava le questioni suesposte fondate, nei termini e nei modi, che vedremo da qui abreve.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità costituzionale osservavano prima di tutto come la medesima Corte costituzionale abbia già rilevato che «[l]a sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione» (sentenza n. 90 del 2017), la cui ratio dell’istituto è quella di evitare la limitazione della libertà personale nella forma più severa – la detenzione in carcere – nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo modalità meno incisive su quella libertà e maggiormente funzionali al percorso di rieducazione.
Oltre a ciò, si notava per giunta come, in coerenza con questa funzione dell’istituto, si sia altresì affermato che vi è un «tendenziale collegamento della sospensione dell’ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative» (sentenza n. 41 del 2018); in altre parole, per i giudici di legittimità costituzionale, sussiste un «parallelismo» (ancora sentenza n. 41 del 2018) tra la possibilità, in astratto, di immediato accesso alle misure alternative – nel senso che, in ragione del quantum di pena da scontare, il condannato può presentare istanza di accesso a dette misure, rimanendo in capo alla magistratura di sorveglianza il dovere di vagliare l’istanza in concreto – e dovere del pubblico ministero di disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di presentare detta istanza senza essere, nelle more della relativa decisione, privato della libertà personale.
Ordunque, sempre per la Consulta, questo meccanismo, in linea con i princìpi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di rieducazione del condannato di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. evita la frattura dei legami del condannato «con il proprio contesto familiare, sociale e – soprattutto – lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo» (sentenza n. 3 del 2023), tenuto conto altresì del fatto che, quando la pena da scontare è breve, evita il rischio, assai probabile in concreto, che la decisione del giudice di sorveglianza sull’accesso alle misure alternative «intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena» (ancora sentenza n. 3 del 2023).
Ebbene, proprio perché il collegamento in questione costituisce «un punto di equilibrio ottimale» (sentenza n. 41 del 2018) e risponde a princìpi costituzionali, per la Consulta, il legislatore dovrebbe con prontezza intervenire, come la medesima Corte costituzionale ha già avuto modo di sollecitare, per «arginare l’allarmante fenomeno della dilatazione della platea dei liberi sospesi» (sentenza n. 176 del 2024) visto che, in ragione dell’eccessivo carico di procedimenti, i Tribunali di sorveglianza non riescono a rispondere in tempi ragionevoli alle istanze di accesso alle misure alternative presentate da persone condannate in via definitiva la cui pena è stata sospesa, con conseguente creazione, appunto, di un «enorme numero di cosiddetti “liberi sospesi”» (sentenza n. 84 del 2024; sul punto, anche sentenza n. 201 del 2025), ponendosi ciò a discapito, tanto dell’efficienza della giustizia penale, la quale «non può essere valutata unicamente in rapporto al processo di cognizione, trascurando i tempi di attivazione della fase esecutiva» (sentenza n. 176 del 2024), quanto delle stesse esigenze di sicurezza pubblica, a fronte di situazioni che potrebbero indurre il giudice di sorveglianza a negare l’accesso ai benefici penitenziari, quanto, infine, dei diritti del condannato, che non può essere lungamente lasciato nell’incertezza circa le modalità con cui dovrà scontare la pena, che possono evidentemente essere più o meno limitative della libertà personale.
Fermo, dunque, in linea di principio, il parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensione dell’esecuzione della pena, si faceva presente come lo stesso Giudice delle leggi abbia altresì osservato che detto parallelismo è tendenziale, perché «appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti» (sentenza n. 41 del 2018), facendosene conseguire da ciò come il legislatore possa ritenere, pertanto, che, ferma restando la possibilità di fare immediatamente istanza di accesso alle misure alternative, la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specifici delitti (sentenze n. 3 del 2023, n. 238 del 2021, n. 216 del 2019, n. 41 del 2018, n. 90 del 2017 e n. 125 del 2016), o perché l’accesso alle misure alternative «è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale, sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all’esito del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione» (sentenza n. 41 del 2018), fermo restando però che, al contempo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, proprio perché si tratta di «eccezioni al “punto di equilibrio ottimale” rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l’accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione» (sentenza n. 3 del 2023), le scelte del legislatore che rompano il parallelismo devono essere sottoposte a uno scrutinio «particolarmente stretto» (sentenza n. 41 del 2018).
Per i giudici di legittimità costituzionale, del resto, oltre a ciò, deve immediatamente rilevarsi anche che le norme censurate non si limitano a prevedere che, in ragione del titolo di reato, il condannato deve cominciare a scontare la pena in carcere, pur potendo immediatamente presentare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione, come accade nei casi in cui è impedita la sospensione dell’esecuzione della pena dato che, al contrario, esse vietano ex lege l’accesso alle misure alternative per l’intero primo anno di detenzione, sicché non solo vi è la rottura del tendenziale parallelismo di cui si è detto, ma è anche impedita, per un lungo periodo di tempo, la valutazione individualizzata da parte del giudice di sorveglianza: valutazione che è funzionale a garantire le finalità rieducative della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; tanto che, non a caso, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che tale valutazione individualizzata, finalizzata alla concessione dei benefici in questione, rimane possibile anche quando il legislatore ha previsto, non irragionevolmente, che, nelle more della decisione sull’accesso alle misure alternative, non possa essere sospesa l’esecuzione della pena (sentenze n. 238 del 2021 e n. 216 del 2019).
Tra l’altro, per la Consulta, quanto appena enunciato mette per giunta in luce la correttezza della scelta del rimettente di censurare sia l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., sia l’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. dal momento che, per quanto il giudice a quo sia ora investito soltanto della decisione sulla sospensione dell’ordine di carcerazione, disciplinato dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., è evidente che un’eventuale decisione della Corte costituzionale, che si limitasse ad accogliere le sole questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto tale disposizione, risulterebbe inutiliter data perché, se la sospensione dell’ordine di esecuzione ha il preciso significato di consentire al condannato, nei trenta giorni successivi, di formulare al tribunale di sorveglianza un’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, laddove però rimanesse ferma, a carico dei condannati per un fatto di minore gravità di cui all’art. 609-quater cod. pen., la preclusione all’accesso a qualsiasi misura alternativa in assenza di un anno di osservazione in carcere, l’istanza relativa sarebbe comunque destinata a essere rigettata dal Tribunale di sorveglianza; di talché la sospensione dell’ordine di esecuzione si risolverebbe soltanto nell’inutile dilazione di una pena detentiva destinata a essere in ogni caso scontata.
Del tutto coerentemente, allora, per la Corte, il rimettente mirava anzitutto – dal punto di vista logico – a rimuovere l’obbligo di osservazione annuale intramuraria a carico della particolare categoria di condannati qui all’esame, cosicché anch’essi possano accedere a una misura alternativa alla detenzione sin dall’inizio dell’esecuzione della pena, poiché una tale possibilità conferirebbe significato anche alla sospensione dell’ordine di esecuzione, che consentirebbe a questo punto al condannato di formulare al tribunale di sorveglianza una istanza effettivamente accoglibile.
Ordunque, alla luce dei richiamati princìpi posti dalla giurisprudenza costituzionale in materia – di cui si notava come essi siano peraltro espressione del più generale orientamento della Consulta a escludere rigidi automatismi in materia di benefici penitenziari (da ultimo, sentenza n. 24 del 2025) – si stimava in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. la scelta del legislatore di sottrarre i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen., alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione espressa dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., prevedendo, inoltre, che per il primo anno di detenzione non possano neppure fare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione.
In particolare, per il Giudice delle leggi, le norme censurate sono, innanzitutto, intrinsecamente irragionevoli visto che, se la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen. consente di diminuire la pena per gli atti sessuali con minorenne fino a due terzi, così da temperare gli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che incidono sul libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale, e la correlata diversa intensità del disvalore in concreto delle condotte, che possono compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente (sentenze n. 203 e n. 202 del 2025, e n. 91 del 2024), a fronte però di una circostanza attenuante ad effetto speciale di tal genere, che per l’appunto si fonda sulla presa d’atto dell’ampiezza della formulazione normativa dell’art. 609-quater cod. pen. e sulla connessa idoneità a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore, è per l’appunto irragionevole presumere che il condannato sia sempre e comunque pericoloso a tal punto, che sia necessario avviarlo alla pena detentiva in carcere, ma anche rendergli impossibile l’accesso a misure alternative prima di un anno, con una portata limitativa della libertà personale particolarmente e irragionevolmente afflittiva (sentenza n. 32 del 2020), tenuto conto altresì del fatto che, come dimostrava il caso di cui al giudizio a quo, in cui la pena concretamente irrogata era di poco superiore all’anno, le norme censurate possono comportare che il detenuto non abbia possibilità di accedere a misure alternative sostanzialmente per l’intero tempo della condanna, con ovvie ricadute sul processo di rieducazione, perché egli non potrebbe che percepire le modalità esecutive della pena come sproporzionate rispetto a un fatto che è stato riconosciuto essere di minore gravità.
Tra l’altro, per i giudici di legittimità costituzionale, gli artt. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. sono in contrasto con l’art. 3 Cost. anche in ragione del trattamento che riservano al condannato per atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, rispetto a quello che riservano al condannato per violenza sessuale cui sia stata riconosciuta l’identica circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. posto che l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit. espressamente esclude, in relazione a quest’ultimo, l’applicabilità della previsione dell’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno prima di poter ottenere i benefici penitenziari, facendosene conseguire da ciò che il condannato, per violenza sessuale ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., se la pena in concreto irrogata è pari o inferiore a quattro anni, potrà vedersi sospesa la pena ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen..
Orbene, per la Corte costituzionale, il diverso trattamento è privo di giustificazione dal momento che gli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen. proteggono analoghi beni giuridici costituzionalmente rilevanti (rispettivamente, la libertà sessuale e il libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale), prevedono la stessa cornice edittale (da sei a dodici anni di reclusione) e sono posti in rapporto di specialità, in quanto il secondo trova applicazione al di fuori delle ipotesi previste dal primo.
Ebbene, per la Corte, in un tale quadro normativo, è irragionevole che il condannato per il reato di violenza sessuale, che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità, possa vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in attesa di una valutazione individualizzata in ordine all’accesso alle misure alternative alla detenzione, quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, mentre il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne – che presuppone l’assenza di violenza, minaccia o abuso di autorità, stante il fatto che ove ricorrano trova applicazione l’art. 609-bis, con l’aumento di pena di cui all’art. 609-ter, primo comma, numero 5), o secondo comma, cod. pen. – pur se il caso sia stato riconosciuto di minore gravità non solo non si vedrà sospesa la pena, con immediato ingresso in carcere, ma non potrà neppure presentare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione prima di un anno, così come nemmeno la tutela del minore nella fattispecie sottoposta alla Consulta – che può riguardare, come nel caso di cui al giudizio a quo, anche soggetti prossimi alla soglia dei quattordici anni, che hanno acconsentito al compimento di atti sessuali con persone poco più che maggiorenni – è reputata idonea a compensare un trattamento significativamente differenziato, quanto alle modalità di esecuzione della pena, rispetto all’ipotesi di violenza sessuale, in cui la volontà del soggetto passivo del reato è coartata con violenza fisica o psicologica: tanto che il legislatore ha previsto per le due fattispecie, sul piano sostanziale, una identica cornice edittale e una altrettanto identica circostanza attenuante ad effetto speciale per i casi di minore gravità.
Per di più, si stimava tra l’altro il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena recato dalle norme censurate e la correlata impossibilità, per il primo anno di detenzione, di fare domanda di ammissione ai benefici penitenziari in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost. giacché, se la rottura del parallelismo tra la possibilità di accedere, in astratto, alle misure alternative alla detenzione e la sospensione, nelle more della valutazione individualizzata, dell’esecuzione della pena non è di per sé costituzionalmente illegittimo, ben potendo il legislatore sempre ritenere che la finalità di rieducazione della pena – che può trovare al di fuori del carcere, specie quando le condanne siano brevi o molto brevi, un ambiente più consono – debba essere diversamente bilanciata; ciò tanto più quando intenda dare particolare protezione a beni giuridici di cui sia titolare il minore, quando, tuttavia, la scelta legislativa sia manifestamente irragionevole, come lo è quella posta dalle norme censurate, per il Giudice delle leggi, essa determina altresì «un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto all’orientamento rieducativo della pena, imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 3 del 2023).
In effetti, se l’illegittimo divieto di sospensione dell’esecuzione della pena è frutto del richiamo, operato dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., ai delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit., la reductio ad legitimitatem della disciplina censurata, per la Corte, è possibile, pertanto, mediante la dichiarazione d’illegittimità costituzionale del solo art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen. dato che, una volta espunta detta applicabilità, viene altresì meno, per la ipotesi qui considerata, l’operatività del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., dovendo invece essere applicata la regola generale di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che prevede la sospensione dell’esecuzione della pena al fine di consentire al condannato di presentare, in stato di libertà, istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione, fermo restando che spetterà al Tribunale di sorveglianza compiere la valutazione individualizzata in ordine alla possibilità, per il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, di ottenerle.
In particolare, al fine del necessario giudizio prognostico favorevole in ordine alla capacità delle misure alternative alla detenzione di contribuire alla risocializzazione del reo e, al contempo, di assicurare la rigorosa prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati, per il Giudice delle leggi, potranno essere presi in considerazione, oltre agli elementi specifici del caso concreto (quali il divario di età o la specifica interferenza con lo sviluppo della libertà sessuale del minorenne), il comportamento serbato dal condannato dopo la commissione del reato e durante il procedimento penale (art. 47, comma 3-bis, ordin. penit.), nonché i risultati della necessaria osservazione della personalità condotta mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna (art. 47, comma 2, ordin. penit.).
4. Gli effetti della pronuncia: sospensione dell’esecuzione e valutazione individualizzata
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4-bis, co. 1-quater, legge n. 354 del 1975[1], la Consulta, con la decisione qui in esame, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo siffatta disposizione codicistica nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen..
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, non sarà più richiesta quella valutazione positiva, che è tenuta a fare il Magistrato o il Tribunale di Sorveglianza, secondo le modalità stabilite in codesto precetto normativo, per potere consentire il detenuto o l’internato ad accedere ai benefici penitenziari previsti dal primo comma sempre di questo articolo 4-bis[2], allorchè la condanna riguardi il delitto di atti sessuali con minorenne, allorché sia riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609-quater, co. 6, cod. pen., vale a dire nei casi di minore gravità, pur dovendosi comunque applicarela regola generale di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che prevede la sospensione dell’esecuzione della pena al fine di consentire al condannato di presentare, in stato di libertà, istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione, e fermo restando che spetterà comunque al Tribunale di sorveglianza compiere la valutazione individualizzata in ordine alla possibilità, per il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, di ottenerle.
In particolare, come evidenziato in questa stessa pronuncia e già esaminato poco prima, al fine del necessario giudizio prognostico favorevole in ordine alla capacità delle misure alternative alla detenzione di contribuire alla risocializzazione del reo e, al contempo, di assicurare la rigorosa prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati, potranno essere presi in considerazione, oltre agli elementi specifici del caso concreto (quali il divario di età o la specifica interferenza con lo sviluppo della libertà sessuale del minorenne), il comportamento serbato dal condannato dopo la commissione del reato e durante il procedimento penale (art. 47, comma 3-bis, ordin. penit.), nonché i risultati della necessaria osservazione della personalità condotta mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna (art. 47, comma 2, ordin. penit.).
Queste sono dunque in sostanza le novità che connotano il provvedimento qui in commento.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, art. 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata”.
[2]Secondo cui: “L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell’esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati”.
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