Con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema centrale nel diritto del lavoro: l’accesso alla NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto. La decisione si inserisce in un contesto di crescente utilizzo degli accordi conciliativi, spesso collegati a processi di riorganizzazione aziendale e incentivazione all’esodo.
Il punto dirimente affrontato dai giudici di legittimità riguarda la possibilità di riconoscere l’indennità di disoccupazione anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla legge, attraverso un’interpretazione analogica. La risposta è netta: no. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. NASpI e risoluzione consensuale: quando spetta davvero
- 2. Il nodo dell’analogia: un limite invalicabile
- 3. Licenziamento e risoluzione consensuale: due mondi distinti
- 4. Esodi incentivati: non basta la finalità organizzativa
- 5. Le implicazioni pratiche per operatori e imprese
- 6. Conclusioni
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1. NASpI e risoluzione consensuale: quando spetta davvero
La Cassazione ribadisce un principio già presente nel sistema normativo, ma spesso oggetto di interpretazioni estensive nella prassi: la NASpI spetta in caso di risoluzione consensuale solo se questa avviene nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966.
Al di fuori di tale perimetro, la cessazione del rapporto non è considerata “involontaria”, requisito essenziale per accedere alla prestazione. Nel caso esaminato, l’accordo tra lavoratrice e datore di lavoro, pur avvenuto in sede sindacale e accompagnato da incentivo all’esodo, non rientrava nella procedura legale tipizzata. Per approfondimenti, consigliamo il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
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2. Il nodo dell’analogia: un limite invalicabile
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il ricorso all’analogia. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile, in via analogica, la disciplina dell’offerta conciliativa prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015, valorizzando il contesto di riorganizzazione aziendale.
La Cassazione censura questa impostazione, richiamando un principio consolidato: l’analogia è ammessa solo in presenza di un vuoto normativo.
Nel caso di specie, tale vuoto non sussiste, poiché la materia è già compiutamente disciplinata dall’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015. Ne consegue che qualsiasi estensione analogica risulta indebita.
3. Licenziamento e risoluzione consensuale: due mondi distinti
La pronuncia chiarisce in modo netto la distinzione tra diverse fattispecie:
- la procedura ex art. 7 L. 604/1966 presuppone un’intenzione datoriale di licenziare;
- l’offerta conciliativa ex art. 6 d.lgs. 23/2015 richiede un licenziamento già intimato;
- la risoluzione consensuale “pura” si colloca invece fuori da queste ipotesi.
Nel caso concreto, mancava qualsiasi forma di licenziamento, anche solo prospettato. Per questo motivo, la Corte esclude la possibilità di assimilare la fattispecie a quelle che consentono l’accesso alla NASpI.
4. Esodi incentivati: non basta la finalità organizzativa
Particolarmente significativa è la presa di posizione della Cassazione rispetto agli esodi incentivati. Anche quando l’accordo è inserito in un più ampio piano di riduzione del personale, ciò non è sufficiente a qualificare la cessazione come involontaria.
La volontà datoriale, pur presente sullo sfondo, non si traduce in un atto di licenziamento e non può quindi fondare il diritto alla prestazione previdenziale.
5. Le implicazioni pratiche per operatori e imprese
La decisione ha importanti ricadute operative. Per i professionisti del diritto del lavoro, emerge la necessità di valutare con estrema attenzione la struttura degli accordi di risoluzione consensuale.
In particolare:
- gli accordi fuori dalla procedura ex art. 7 espongono il lavoratore al rischio di perdere la NASpI;
- non è possibile fare affidamento su interpretazioni estensive o analogiche;
- è fondamentale verificare la presenza di un effettivo procedimento di licenziamento, anche solo avviato.
Per le imprese, ciò implica una maggiore consapevolezza nella gestione delle uscite incentivare, soprattutto in termini di comunicazione e struttura giuridica degli accordi.
6. Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione rafforza un approccio rigoroso e formale nell’accesso alla NASpI, limitando gli spazi interpretativi e ribadendo la centralità del dato normativo.
Il messaggio è chiaro: la tutela previdenziale non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dal legislatore, neppure in presenza di situazioni sostanzialmente assimilabili. Un orientamento destinato a incidere in modo significativo sulla prassi negoziale e sul contenzioso futuro.
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