Equo compenso avvocati: cosa cambia davvero dal 2026

Equo compenso avvocati: la riforma 2026 chiarisce quando si applica l’art. 25-bis e introduce obblighi e sanzioni mirate.

Lorena Papini 13/04/26
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Dal 7 aprile 2026 è entrata in vigore la modifica dell’art. 25-bis del Codice deontologico forense, dedicato all’equo compenso. Con una circolare, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha chiarito in modo netto l’ambito di applicazione della norma, rispondendo alle criticità sollevate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il punto centrale della riforma è la delimitazione dei casi in cui scattano obblighi e divieti per gli avvocati, evitando interpretazioni troppo estensive.

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Indice

1. Stop alle interpretazioni estensive


Uno dei problemi principali della versione precedente dell’art. 25-bis era il rischio di applicazione generalizzata a tutti i rapporti professionali. L’AGCM aveva segnalato come questa lettura potesse creare distorsioni della concorrenza, imponendo vincoli non sempre giustificati.
Il CNF è intervenuto proprio su questo punto: la nuova formulazione elimina ogni ambiguità e chiarisce che la disciplina dell’equo compenso non vale in modo universale. Non tutti i clienti, infatti, rientrano nel perimetro della norma.

2. A chi si applica davvero l’equo compenso


La modifica lega espressamente l’art. 25-bis alla legge n. 49/2023, che individua i cosiddetti “committenti forti”. Si tratta di soggetti con maggiore potere contrattuale rispetto al professionista.
In particolare, la disciplina si applica ai rapporti con:

  • banche e assicurazioni (incluse controllate e mandatarie);
  • imprese con più di 50 dipendenti o oltre 10 milioni di euro di fatturato annuo;
  • pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

Questa scelta mira a proteggere l’avvocato nei confronti di clienti strutturati, evitando compensi sproporzionati imposti unilateralmente.

3. Fuori dall’ambito: cosa cambia per gli altri clienti


Una delle novità più rilevanti è ciò che resta fuori. Il nuovo art. 25-bis chiarisce esplicitamente che la disciplina non si applica ai rapporti con soggetti diversi da quelli indicati.
Questo significa che, nei rapporti con privati cittadini o piccole realtà non rientranti nei parametri di legge, non operano automaticamente i vincoli stringenti dell’equo compenso previsti dalla norma deontologica.
Si tratta di un passaggio fondamentale, che restituisce maggiore flessibilità nei rapporti professionali “ordinari”.

4. Il principio cardine: compenso equo e proporzionato


Nei casi in cui la norma si applica, il principio resta chiaro: l’avvocato non può accettare compensi non equi. Il compenso deve essere giusto, proporzionato alla prestazione, conforme ai parametri forensi vigenti.
L’obiettivo è evitare squilibri contrattuali nei confronti dei grandi committenti, dove il professionista potrebbe trovarsi in posizione di debolezza.

5. Nuovo obbligo di informazione scritta


La riforma introduce anche un importante obbligo formale. Quando il contratto o la convenzione è predisposto esclusivamente dall’avvocato, questi deve informare per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare i criteri dell’equo compenso.
Si tratta di una tutela ulteriore, che rafforza la trasparenza e previene contestazioni future. In caso contrario, la pattuizione può risultare nulla.

6. Le sanzioni disciplinari


Il sistema prevede anche conseguenze precise in caso di violazione:

  • la pattuizione di un compenso non equo comporta la censura;
  • la mancata informazione scritta comporta l’avvertimento.

Le sanzioni, quindi, sono differenziate in base alla gravità della violazione, ma confermano la centralità della norma nel sistema deontologico.

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