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Indice
1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, seppur dovendo essere interpretato sul piano logico e apprezzato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013).
3. Conclusioni: il contenuto di un’intercettazione non è equiparabile alla chiamata in correità
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il contenuto di un’intercettazione sia equiparabile alla chiamata in correità.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che il contenuto di un’intercettazione, anche se contiene accuse verso un terzo come concorrente nel reato, non equivale a una chiamata in correità.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere siffatta equiparazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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