Non basta l’errore diagnostico nell’accertamento del tumore per risarcire i danni al paziente, se tale errore non ha influito sulla malattia. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso clinico e l’iter diagnostico del paziente
Un paziente si sottoponeva ad un esame colonscopico presso una struttura sanitaria di Napoli, all’esito del quale veniva accertata la presenza di una neoformazione al retto, che poi veniva valutata – a seguito di apposita biopsia – in un carcinoma. Il paziente veniva quindi sottoposto ad un trattamento radioterapico in associazione a chemioterapia, al fine di sottoporlo ad un successivo intervento chirurgico, che veniva eseguito alla fine di febbraio del 2016 mediante l’asportazione del retto.
Tuttavia, pochi giorni dopo il primo intervento, si rendeva necessario un ulteriore intervento di radicalizzazione eseguito sempre presso la medesima struttura sanitaria.
Un paio di giorni dopo la dimissione, il paziente si recava nuovamente a visita presso la suddetta struttura sanitaria, così come ripeteva altre due volte nella settimana successiva. Durante uno di questi controlli emergeva la presenza di un nodulo polmonare nel lobo inferiore destro, che il radiologo della struttura sanitaria riteneva fortemente sospetto di localizzazione metastatica.
In considerazione di ciò nei giorni successivi il paziente effettuava un’ulteriore accertamento diagnostico presso altra struttura sanitaria di Napoli, la quale confermava la natura metastatica della lesione polmonare e individuava altresì una diversa lesione sospetta metastatica a carico del fegato.
Su indicazione del medico della seconda struttura sanitaria, il paziente effettuava degli ulteriori approfondimenti diagnostici presso la prima struttura sanitaria. Ma i medici di quest’ultima continuavano a ritenere non sussistente alcuna lesione epatica, ma piuttosto un aumento del nodulo polmonare per il quale nei mesi successivi il paziente veniva sottoposto ad un trattamento chemioterapico.
Anche nei mesi successivi, il radiologo della prima struttura sanitaria continuava a ritenere che non vi fosse nessuno immagine significativa da segnalare e quindi da approfondire con riferimento alla possibile metastasi al fegato.
Il paziente, non convinto dalle diagnosi formulate dal radiologo della prima struttura sanitaria, si rivolgeva quindi ad una nuova struttura sanitaria, dove effettuava un’ecografia, da cui emergeva la presenza di una metastasi epatica confermata anche dalle successive risonanza magnetica e TAC.
Pertanto nell’agosto del 2018 il paziente veniva sottoposto ad un’ulteriore ciclo chemioterapico, interrotto nel mese di novembre 2019 per l’esecuzione dell’intervento chirurgico al fegato finalizzato alla resezione della metastasi ivi presente.
Il paziente si rivolgeva quindi al tribunale di Napoli al fine di far accettare la responsabilità della prima struttura sanitaria e dei medici che lo avevano ivi seguito per la grave negligenza nell’esecuzione e valutazione degli esami nel periodo anteriore al giugno 2018 e quindi per la tardiva diagnosi del tumore epatico che lo aveva colpito. Secondo l’attore, infatti, tale ritardo diagnostico aveva ridotto notevolmente lisciati sopravvivenza del paziente e conseguentemente chiedeva la condanna della predetta struttura sanitaria dei suoi medici al risarcimento dei danni subiti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.Francesco Angelini, Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Francesco Barucco, Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Bruno Tassone, Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.
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2. Responsabilità sanitaria e onere della prova: il quadro giuridico
Il tribunale napoletano ha evidenziato come l’azione promossa dal paziente sia configurabile come avente natura contrattuale nei confronti della struttura sanitaria e come, conseguentemente, da ciò derivi l’applicazione della regola probatoria secondo cui il paziente – che agisce per il risarcimento del danno causato da un evento di malpractice medica – non ha l’onere di provare la colpa della struttura sanitaria convenuta, ne tantomeno la gravità di essa; mentre, spetta alla struttura sanitaria dimostrare il difetto di colpa oppure che la stessa non è particolarmente grave.
Infatti, per quanto riguarda la responsabilità del professionista di fronte a casi di particolare difficoltà o che comunque comportano la risoluzione di particolari problemi, è prevista una limitazione al solo caso del dolo o della colpa grave: in altri termini, il medico e la struttura sanitaria rispondono solo in caso di colpa grave.
Pertanto, il paziente reagisce in giudizio deve provare soltanto l’esistenza del contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario consistente nell’aggravamento della situazione patologica o nell’insorgenza di nuove patologie che derivino dall’intervento eseguito dal sanitario.
3. Errore senza conseguenze: perché il risarcimento è stato negato
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di fare proprie le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u. durante l’istruttoria svolta in giudizio. In particolare, secondo i consulenti d’ufficio, la metastasi epatica era una lesione difficile da rilevare in considerazione della sua sede, ma sulla base del referto dell’esame eseguito il 13 marzo 2017 la lesione avrebbe potuto essere identificata dal radiologo della prima struttura sanitaria. Inoltre detta lesione, se si fosse tenuto in giusto conto il predetto referto, avrebbe potuto essere identificata anche nelle successive tac di follow-up eseguite nei mesi successivi dal paziente.
Tuttavia, secondo i c.t.u., anche qualora il radiologo della prima struttura sanitaria avesse correttamente diagnosticato l’esistenza del tumore epatico del paziente immediatamente nel marzo del 2017, ciò non avrebbe evitato la necessità di eseguire l’intervento di resezione del fegato nella zona in cui era localizzata metastasi, ne avrebbe evitato la chemioterapia prese operatoria; allo stesso modo, la diagnosi più precoce della predetta metastasi non avrebbe avuto alcuna influenza sull’efficacia della radioterapia eseguita sul nodulo polmonare, che sarebbe stata comunque necessaria.
In considerazione degli esiti della consulenza tecnica, il giudice ha ritenuto accertato l’errore compiuto dai medici della prima struttura sanitaria, i quali avrebbero dovuto richiedere tutti gli accertamenti necessari per poter formulare una diagnosi corretta, proprio in considerazione del fatto che vi era un dubbio diagnostico a causa della discordanza tra i risultati di diversi esami diagnostici eseguiti dal paziente.
Tuttavia, in considerazione del fatto che anche qualora la diagnosi fosse stata formulata tempestivamente il trattamento e la prognosi non sarebbero state diverse, il giudice ha ritenuto che all’errore diagnostico posto in essere dai sanitari non può essere correlata alcuna menomazione né alcun danno.
Conseguentemente, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento formulata da parte attrice ed ha però compensato le spese di lite, in ragione della sussistenza di una colpa della struttura sanitaria convenuta.
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