Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, c.d. Decreto fiscale 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026 (testo scaricabile in PDF dal box qui sotto), interviene su alcuni punti molto sensibili della normativa recente e lo fa con un obiettivo preciso: evitare inceppamenti applicativi, correggere effetti distorsivi e mettere in sicurezza regole che, così come erano state formulate, rischiavano di creare problemi a imprese, professionisti e amministrazioni.
Per chi lavora nel settore legale, il dato più interessante è proprio questo: non siamo davanti a norme solo “tecniche”, ma a disposizioni che hanno un impatto immediato sull’attività di consulenza, sulla redazione dei pareri, sulla pianificazione fiscale e, in diversi casi, anche sulla strategia contenziosa. Alcuni interventi toccano operazioni societarie, altri incidono sui rapporti con il Fisco e con l’agente della riscossione, altri ancora riguardano aspetti meno vistosi ma molto concreti, come la gestione delle spese processuali per le parti patrocinate dall’Avvocatura dello Stato.
Indice
- 1. PEX e dividendi: il decreto rimette ordine nella fiscalità delle partecipazioni
- 2. IVA e operazioni permutative: una correzione pensata per disinnescare i problemi
- 3. Riscossione: una norma tecnica che può avere effetti molto concreti
- 4. Crediti d’imposta e ammortamenti: il decreto parla anche alle imprese
- 5. Avvocatura dello Stato: una piccola norma, ma molto utile sul piano pratico
- 6. FAQ operative sul Decreto fiscale 2026
- Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
1. PEX e dividendi: il decreto rimette ordine nella fiscalità delle partecipazioni
Tra le norme più rilevanti per un professionista legale c’è sicuramente l’articolo 11, che interviene sul regime dei dividendi e della participation exemption. È una disposizione che interessa da vicino chi assiste società, gruppi, holding e operazioni straordinarie, perché riporta il sistema verso un impianto più lineare e più prevedibile.
In sostanza, il decreto ripristina il regime ordinario di esclusione del 95% degli utili percepiti dalle società e rimuove alcuni requisiti aggiuntivi introdotti dalla legge di bilancio 2026, che avevano complicato la disciplina. Viene inoltre confermata la ritenuta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società residenti in Stati UE o SEE in presenza delle condizioni richieste.
Sul piano pratico, questa è una novità da monitorare subito. Gli studi che stanno seguendo riorganizzazioni societarie, distribuzioni di utili, acquisizioni o ristrutturazioni di gruppo dovranno verificare se gli schemi impostati nei primi mesi del 2026 vadano rivisti alla luce del nuovo assetto. È uno di quei casi in cui la lettura della norma non basta: serve capire come si coordinano decorrenza, operazioni in corso e aspettative maturate sotto la disciplina precedente.
- Verificare distribuzioni di utili deliberate o pianificate nel 2026
- Riesaminare operazioni infragruppo (holding, cash pooling, riorganizzazioni)
- Controllare pareri già resi ai clienti alla luce delle modifiche
- Aggiornare modelli di pianificazione fiscale e tax ruling interni
- Valutare possibili profili di contenzioso o interpello sulla disciplina transitoria
2. IVA e operazioni permutative: una correzione pensata per disinnescare i problemi
Molto interessante, anche in chiave di possibile contenzioso, è l’articolo 1, che modifica la decorrenza del nuovo regime IVA sulle operazioni permutative. Il decreto chiarisce che le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La parte più delicata, però, è la clausola di salvaguardia. Il legislatore fa salvi i comportamenti pregressi e precisa che non si procede né a rimborsi d’imposta né a rettifiche rispetto all’imposta già liquidata. È una scelta chiaramente orientata a contenere l’incertezza e ad arginare un possibile contenzioso diffuso.
Dal punto di vista dell’avvocato tributarista, il tema è tutt’altro che secondario. Quando una norma esclude rimborsi e rettifiche, il problema non sparisce: si sposta sul terreno dell’interpretazione, dell’affidamento del contribuente e della compatibilità sistematica della disciplina con i principi generali dell’IVA. Per questo la disposizione merita attenzione, soprattutto per le operazioni già impostate tra l’inizio dell’anno e l’entrata in vigore del decreto.
3. Riscossione: una norma tecnica che può avere effetti molto concreti
L’articolo 10 ha un taglio più specialistico, ma non per questo meno rilevante. Interviene in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, introducendo una scansione temporale precisa.
Per i carichi interessati, se sono trascorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto richiamato dalla norma. Per chi assiste enti creditori o soggetti coinvolti nella gestione dei carichi, si tratta di un dettaglio tutt’altro che marginale.
Le norme sui termini, soprattutto in materia di riscossione, non sono mai neutre. Producono effetti su organizzazione interna, responsabilità amministrative, controlli sui flussi e, in prospettiva, anche su possibili contestazioni. In altre parole: è una disposizione da portare subito all’attenzione dei clienti istituzionali e degli uffici legali che si interfacciano con la riscossione.
4. Crediti d’imposta e ammortamenti: il decreto parla anche alle imprese
Il decreto contiene poi due interventi che gli avvocati d’impresa e i consulenti legali dovrebbero guardare con attenzione.
Il primo è l’articolo 8, che prevede per il 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che abbiano già presentato determinate comunicazioni e ricevuto dal GSE la conferma della sussistenza dei requisiti tecnici. Il contributo è pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, entro il limite di spesa fissato dalla norma.
Il secondo è l’articolo 7, che sopprime il riferimento ai beni prodotti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo ai fini della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali. Anche qui il significato operativo è chiaro: si amplia il perimetro della misura e si riduce una possibile fonte di rigidità interpretativa.
Per chi assiste le imprese, queste disposizioni non sono solo “fisco”. Sono contratti, compliance, controlli, certificazioni, gestione dei rapporti con il GSE e con l’Agenzia delle entrate. Sono, soprattutto, norme che richiedono una consulenza integrata, dove il profilo tributario si intreccia con quello amministrativo e documentale.
Credito d’imposta art. 8
- Verificare se il cliente ha ricevuto comunicazione GSE positiva
- Controllare:
- correttezza delle certificazioni
- importi comunicati
- Assistere nell’utilizzo del credito:
- compensazione F24
- rispetto dei termini (31 dicembre 2026)
- Preparare documentazione per eventuali controlli
Ammortamenti art. 7:
- Rivedere investimenti programmati nel 2026
- Verificare beni acquistati fuori UE/SEE ora agevolabili
- Aggiornare:
- contratti di fornitura
- business plan e piani industriali
5. Avvocatura dello Stato: una piccola norma, ma molto utile sul piano pratico
Tra le disposizioni che potrebbero passare inosservate, ma che invece meritano una segnalazione, c’è l’articolo 17. La norma autorizza una spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 in favore dell’Avvocatura dello Stato, destinata al pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.
Non è una modifica del processo civile o amministrativo, né un intervento sulla disciplina del patrocinio pubblico in senso stretto. Ma è una misura con ricadute operative evidenti. Significa, in concreto, rafforzare la capacità dell’Avvocatura di gestire con maggiore continuità gli oneri processuali legati alle cause delle amministrazioni e degli enti assistiti.
Per i professionisti che lavorano a contatto con il contenzioso pubblico, il dato è interessante perché incide sull’organizzazione pratica della difesa e sulla copertura di voci che, se trascurate, possono rallentare l’attività processuale. È una norma “piccola” solo in apparenza.
6. FAQ operative sul Decreto fiscale 2026
Qual è la disposizione più importante per gli avvocati d’impresa?
- L’articolo 11, perché interviene sul regime di dividendi e PEX e tocca direttamente operazioni societarie, gruppi e distribuzioni di utili.
C’è qualcosa che può incidere subito sul contenzioso tributario?
- Sì. In particolare l’articolo 1 sull’IVA delle operazioni permutative e l’articolo 10 sulla riscossione, entrambi potenzialmente rilevanti sul piano interpretativo e procedurale.
Il decreto contiene misure utili anche per la consulenza alle imprese?
- Certamente. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 8 e la modifica agli ammortamenti dell’articolo 7 sono due norme con impatto diretto sull’attività di assistenza alle aziende.
La norma sull’Avvocatura dello Stato cambia le regole del processo?
- No. Non modifica il rito, ma rafforza la copertura finanziaria per spese degli atti processuali e contributo unificato delle parti patrocinate.
Perché questo decreto interessa anche chi non fa solo diritto tributario?
- Perché molte disposizioni hanno effetti trasversali: societario, amministrativo, contenzioso, contrattualistica e organizzazione della difesa tecnica.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento