UE: illegittimo negare la rettifica di genere ai cittadini

La Corte UE: illegittimo negare la rettifica di genere a cittadini che esercitano la libera circolazione tra Stati membri (sentenza C-43/24)

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Per i giudici di Lussemburgo (sentenza della Corte UE nella causa C-43/24) le norme nazionali che impediscono la modifica del genere nei registri di stato civile ledono il diritto dell’Unione e ostacolano la libertà di circolazione. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Sentenza della Corte UE nella causa C-43/24)

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Indice

1. Rifiuto della rettifica anagrafica


La vicenda posta sotto la lente della Corte UE con la causa C‑43/24 origina da una cittadina bulgara, registrata alla nascita come uomo e identificata, secondo il diritto bulgaro, con un nome e un numero personale corrispondenti a quel sesso. Trasferitasi in Italia, dove ha iniziato un iter medico di affermazione di genere, la persona vive nell’attualità come donna e ha chiesto alle autorità del proprio Paese la rettifica del sesso e del nome nei registri di stato civile. Malgrado la presenza di perizie mediche e giudiziarie che confermavano la sua identità di genere femminile, le autorità e i giudici bulgari hanno rigettato la domanda. Secondo la rigorosa lettura fornita dall’Assemblea plenaria delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione bulgara, la keyword “sesso” avrebbe soltanto un significato biologico e non consentirebbe alcuna modifica dei dati anagrafici originari. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Rinvio pregiudiziale e dubbi sulla compatibilità col diritto UE


Di fronte a tale interpretazione restrittiva, la Corte suprema di cassazione bulgara ha sollevato un rinvio pregiudiziale, chiedendo ai giudici dell’Unione se una simile normativa risulti compatibile col diritto alla libera circolazione garantito ai cittadini europei.

3. Normativa nazionale viola le libertà fondamentali


Con la sentenza del 12 marzo 2026 la Corte di giustizia ha accertato che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che impedisca la modifica del genere nei registri di stato civile a un cittadino che abbia esercitato la propria libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro. Pur riconoscendo che la competenza in materia di stato civile e rilascio dei documenti d’identità spetta agli Stati membri, la Corte UE ha precisato che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dall’UE.

4. Ostacolo alla libera circolazione


Per i giudici europei, la discordanza tra l’identità di genere vissuta da una persona e le indicazioni di sesso riportate nei documenti ufficiali può compromettere l’esercizio della libertà di circolazione. Ciò può accadere durante controlli d’identità, spostamenti transfrontalieri o attività professionali, generando continui dubbi sull’identità della persona e sull’autenticità dei documenti. Restrizioni di tale indole possono essere ammesse solamente se giustificate da obiettivi di interesse generale, rispettose del principio di proporzionalità e compatibili coi diritti fondamentali protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, compreso il diritto al rispetto della vita privata, che peraltro include l’identità di genere. Gli Stati membri hanno quindi il dovere di predisporre procedure chiare, accessibili ed efficaci per il riconoscimento giuridico del genere.

5. Ruolo del giudice nazionale rispetto alla Corte costituzionale


La Corte, infine, ha precisato un ulteriore aspetto rilevante: il diritto dell’Unione impedisce che un giudice nazionale sia vincolato da un’interpretazione della propria Corte costituzionale ove gli stessi ostacoli l’applicazione del diritto dell’Unione così come interpretato dalla Corte di giustizia. Ciò riafferma il primato del diritto dell’Unione e l’obbligo dei giudici nazionali di garantirne la piena efficacia.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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