Bancarotta per distrazione: no a presunzioni sulle scritture

Bancarotta fraudolenta per distrazione: la disponibilità dei beni non rinvenuti non si presume dalle scritture contabili ex art. 2710 c.c.

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In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 2710 cod. civ.? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 35620 del 7-10-2025

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Indice

1. La questione: vizio di motivazione per manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 216, comma 1, n. 1 L.F.


La Corte di Appello di Catanzaro, all’esito di trattazione orale, in parziale riforma di uns pronuncia emessa in primo grado nei confronti degli imputati, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, limitatamente ai beni strumentali, e di bancarotta fraudolenta documentale, in termini di distruzione della documentazione contabile, aveva, previo riconoscimento del vincolo della continuazione coi reati giudicati con la sentenza della Corte territoriale sempre di Catanzaro, rideterminato la pena inflitta in complessivi anni quattro e mesi sei di reclusione, con le pene accessorie di cui all’articolo 216 L.F. per la durata di anni 5, e, previa formulazione del giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza, aveva rideterminato la pena inflitta a S. P. in anni due di reclusione riducendo la durata delle pene accessorie in misura pari a quella della pena principale, confermandosi nel resto la sentenza di primo grado.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione per manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 216, comma 1, n. 1 L.F.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito – nella loro intrinseca attendibilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l’attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l’intrinseco dato oggettivo (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 55805 del 03/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 52219 del 30/10/2014, che richiama la necessità della congrua motivazione soprattutto nel caso in cui la corrispondenza al vero del dato contabile sia negata dall’imprenditore).

3. Conclusioni: bancarotta fraudolenta per distrazione: l’attendibilità delle scritture contabili va valutata autonomamente e non può presumersi ex art. 2710 c.c.


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 2710 cod. civ.[1].
Si afferma difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la precedente disponibilità dei beni non rinvenuti non può basarsi sulla presunzione di attendibilità delle scritture contabili ex art. 2710 c.c., dovendo il giudice valutarne l’intrinseca attendibilità e motivare adeguatamente in caso contrario.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatto illecito penale in una eventualità di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Note


(1) Ai sensi del quale: “I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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