La legge di conversione del decreto Milleproroghe, approvata il 25 febbraio in via definitiva, stabilizza una delle innovazioni maggiormente significative introdotte nel corso della pandemia: l’impiego strutturale di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica. Con l’inserimento del nuovo articolo 5, comma 10‑quinquies, il Parlamento rende permanente un regime che finora era prorogato di anno in anno. In materia vedi anche: Farmacie, ricetta dematerializzata e responsabilità professionale: il 2026 è l’anno della maturità digitale.
Indice
- 1. Cambiamento strutturale della ricetta, cosa prevede il nuovo comma 10 quinquies
- 2. Come funziona la ricetta elettronica “dematerializzata”
- 3. Dalla digitalizzazione alla completa dematerializzazione
- 4. Perché la stabilizzazione è rilevante
- 5. Questioni aperte
- 6. Svolta definitiva nella digitalizzazione sanitaria
- Formazione in materia per professionisti
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1. Cambiamento strutturale della ricetta, cosa prevede il nuovo comma 10 quinquies
Il comma 10‑quinquies modifica l’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198/2022, sopprimendo la scadenza del 31 dicembre 2025 e rendendo a regime le modalità semplificate di gestione della ricetta elettronica introdotte dall’ordinanza della Protezione civile n. 884/2022. In concreto, diventano permanenti:
- l’impiego di strumenti digitali alternativi al promemoria cartaceo;
- la possibilità di inviare il numero di ricetta elettronica (NRE) tramite e‑mail, SMS, app di messaggistica o comunicazione telefonica;
- la facoltà per l’assistito di presentare in farmacia il promemoria dematerializzato o il solo NRE.
Si tratta di modalità originate in piena emergenza sanitaria, in seguito prorogate plurime volte, fino al 2025, e ora definitivamente integrate nel sistema ordinario.
2. Come funziona la ricetta elettronica “dematerializzata”
L’ordinanza n. 884/2022, ora stabilizzata, prevede che:
- il medico possa inviare all’assistito il promemoria dematerializzato via PEC, e‑mail, SMS, app di messaggistica o comunicazione telefonica;
- l’assistito possa trasmettere alla farmacia: il promemoria ricevuto via e‑mail; il solo NRE accompagnato dal codice fiscale; il messaggio SMS o WhatsApp ricevuto dal medico; oppure comunicare verbalmente il numero ricevuto telefonicamente.
Queste modalità si aggiungono a quelle già previste dal decreto MEF 30 dicembre 2020, senza sostituirle. In materia di cybersicurezza, abbiamo organizzato il corso Dal GDPR alla Legge AI – Policy, reporting e strumenti pratici per la governance dei dati. Abbiamo anche pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
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3. Dalla digitalizzazione alla completa dematerializzazione
L’evoluzione della ricetta elettronica è il risultato di una stratificazione normativa:
- Decreto MEF 2 novembre 2011: istituzione della ricetta elettronica e informatizzazione del processo prescrittivo.
- Decreto MEF 25 marzo 2020: estensione della dematerializzazione a ricette e piani terapeutici.
- Decreto MEF 1° dicembre 2022: update delle modalità operative.
- Decreto MEF 27 febbraio 2025: introduzione dell’autenticazione a due o più fattori per le funzionalità della ricetta dematerializzata.
- Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024): obbligo generalizzato di prescrizione elettronica per tutte le ricette SSN, SASN e a carico del cittadino; obbligo per le Regioni di garantire la piena alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).
Il Milleproroghe interviene su questo quadro consolidando definitivamente la fase emergenziale in un regime stabile.
4. Perché la stabilizzazione è rilevante
L’opzione del legislatore presenta impatti significativi:
- semplificazione per i cittadini: non è più necessario ritirare o stampare il promemoria cartaceo;
- maggiore accessibilità: le persone fragili o con difficoltà di spostamento possono gestire le prescrizioni da remoto;
- efficienza per medici e farmacie: riduzione dei passaggi burocratici e maggiore fluidità nella gestione delle ricette;
- coerenza col FSE 2.0: la digitalizzazione delle prescrizioni è un tassello essenziale per l’alimentazione automatica del fascicolo sanitario;
- riduzione dei costi e dell’impatto ambientale: meno carta, meno stampe, meno archiviazione.
5. Questioni aperte
La stabilizzazione del regime emergenziale apre anche alcuni nodi ermeneutici e operativi:
- l’armonizzazione tra le modalità “aggiuntive” dell’ordinanza n. 884/2022 e quelle previste dai decreti MEF;
- la governance della sicurezza dei dati, soprattutto nelle comunicazioni via app di messaggistica;
- l’adeguamento dei sistemi regionali e delle farmacie alla piena interoperabilità col FSE.
6. Svolta definitiva nella digitalizzazione sanitaria
Col nuovo comma 10‑quinquies, il Milleproroghe segna un passaggio operativo: ciò che era nato come misura emergenziale diventa parte integrante del sistema sanitario digitale. La ricetta elettronica non è più solo un documento dematerializzato, bensì un processo completamente digitale, flessibile e orientato al cittadino.
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