Quando l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento?
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Indice
1. La questione: caso di bancarotta fraudolenta distrattiva e di dichiarazione infedele
La Corte di Appello di Milano riformava – riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando il trattamento sanzionatorio – una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato l’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di dichiarazione infedele.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: l’impegno professionale del difensore
Il Supremo Consesso, nel reputare il ricorso suesposto infondato, osservava, in via preliminare, come
non dovesse essere accolta l’istanza dal legale del ricorrente di rinvio dell’udienza per concomitante impegno professionale atteso che, in essa, non era rappresentata l’impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., sia nel procedimento a cui il difensore aveva inteso partecipare, sia in quello di cui chiedeva il rinvio, e ciò perché «l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento che comporta un’assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, del codice di procedura penale, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza di un altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato nel procedimento in questione; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura penale, sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando è possibile chiedere un rinvio in tale caso.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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