Secondo mese congedo parentale: istruzioni INPS per fruizione

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In data 18 aprile l’INPS con circolare n.57 fornisce le istruzioni operative in materia di indennità congedo parentale a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) all’art.34 comma 1 del DLgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
La modifica suddetta ha previsto l’elevazione dal 30% al 60% della indennità di congedo parentale per un mese, andando ad aggiungersi alla previsione introdotta dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) che disponeva l’aumento dell’indennità di congedo parentale con riferimento ad una unica mensilità. Si precisa che per il solo anno 2024 la misura dell’indennità è dell’80% in luogo del 60%.

Indice

1. Destinatari e decorrenza


La disposizione si applica ai lavoratori dipendenti che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31.12.2023. Restano esclusi i lavoratori che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità al 31.12.2023.
L’INPS sottolinea inoltre che la modifica normativa interessa solo l’art 34 del T.U e pertanto la previsione suddetta non si applica ai lavoratori autonomi (iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1195 o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi).
Ne deriva che l’incremento dell’indennità (80% per il 2024 e 60% a partire dal 2025) spetta unicamente nel caso in cui almeno uno dei due genitori sia lavoratore dipendente e lo stesso fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

2. Caratteristiche


La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2024 dispone l’elevazione della indennità riferibile ad uno dei tre mesi di congedo parentale già spettanti a ciascun genitore e non trasferibili, non incrementando pertanto la durata del congedo parentale nel complesso.
Tale incremento spetta nel caso in cui il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.
L’INPS precisa che he l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Pertanto, complessivamente, i mesi di congedo parentale spettanti restano 10 (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati) da fruire entro i 12 anni di vita del bambino (o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento, ma non oltre la maggior età). La modifica è unicamente relativa alla misura della indennità che può essere sintetizzata come di seguito:

  • 1 mese indennizzato all’80% se fruito entro i 6 anni di vita del bambino o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia
  • 1 mese indennizzato al 60% (80% per il 2024) se fruito entro i 6 anni di vita del bambino o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia
  • 7 mesi indennizzati al 30%
  • 1 mesi (o 2) non indennizzati (salvo i casi previsti dall’art.34 comma 3 del T.U.[1])

Per comprendere meglio la progressione della indennità è utile riprendere uno degli esempi forniti dall’Istituto nella circolare in esame:

  • madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2023 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2024;
  • il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) e due mesi indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore);
  • il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2024 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).
La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025).

3. Presentazione della domanda per congedo parentale


La domanda di congedo parentale dovrà essere presentata con le consuete modalità:

  • Tramite portale INPS all’indirizzo www.inps.it;
  • Tramite contact center INPS numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Tramite gli Istituti di Patronato.

4. Esposizione Uniemens datori di lavoro privati


Con riferimento alla fruizione del congedo in trattazione vengono introdotti nuovi codici evento da utilizzare all’interno del flusso Uniemens, di seguito le istruzioni comunicate dall’Istituto:

  • PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
  • “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.

Nella compilazione del flusso UniEmens deve essere valorizzata la causale dell’assenza sia nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> (procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità), sia nell’elemento <Giorno> con le informazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.
Ai fini del conguaglio del congedo in argomento, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.
I codici PG2 e PG3 devono essere utilizzati esclusivamente dal mese di competenza gennaio 2024 (datori di lavoro calendario differito dai flussi di competenza febbraio 2024 con variabili gennaio 2024)
Per quanto concerne gli eventi già retribuiti al 30% e riferibili al periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, sarà necessario procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice già in uso M047.
Le suddette sistemazioni potranno essere effettuate sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.

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Note

  1. [1]

    reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. In tal caso sono indennizzati al 30%.

Francesca Atzeni

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