Zone franche urbane contributi fiscali dimezzati

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Il nuovo anno porta cattive sorprese per coloro che si sono insediati o si andranno ad insediare nelle 22 zone franche urbane, istituite dall’art. 1, comma 340, della Legge n. 296 del 27/12/2006, tra cui Lecce, dopo l’autorizzazione UE del regime d’aiuto ottenuta con nota C-2009-8126 del 28 ottobre 2009.
Nella prima stesura normativa, infatti, le piccole microimprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane potevano sperare di ottenere le seguenti agevolazioni fiscali:
a)    esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d’imposta; per i successivi, l’esenzione era limitata per i primi cinque al 60%, per il sesto e settimo al 40% e per l’ottavo e nono al 20%;
b)    esenzione dall’IRAP, per i primi cinque periodi d’imposta, fino alla concorrenza di € 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c)    esenzione dall’ICI, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;
d)    infine, esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Oggi, invece, con l’art. 9, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009), c.d. decreto mille proroghe, sono state apportate le seguenti, sostanziali modifiche, purtroppo con effetti retroattivi:
1)    innanzitutto, l’agevolazione fiscale è stata trasformata in semplice contributo;
2)    le precedenti lettere a) e b) sono state soppresse; di conseguenza, le imprese che si andranno ad installare nelle zone franche urbane non avranno alcuna esenzione dalle imposte dirette e dall’IRAP;
3)    del pari, nemmeno quelle già installate (e con i requisiti previsti dalla norma) potranno aspirare ad ottenere i suddetti benefici IRPEF ed IRAP che, peraltro, erano fruibili nell’ambito del c.d. regime del de minimis;
4)    rimangono soltanto (almeno sino ad ora!) i contributi per l’ICI e per i contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, che potrebbero, inoltre, non essere “automatici”, come originariamente previsto, ma richiedere il preventivo assenso.
In particolare, i contributi previdenziali riguardano le retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione che sarà definito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi, l’ammontare è limitato per i primi cinque anni al 60%, per il sesto e settimo anno al 40% e per l’ottavo e nono anno al 20%. Il contributo, inoltre, spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana;
5)    inoltre, all’erogazione dei suddetti contributi dovranno provvedere i singoli Comuni, nei limiti delle poche risorse finanziarie individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell’08 maggio 2009 (in G.U. n. 159 dell’11/07/2009), sulla base delle singole istanze che i contribuenti interessati dovranno presentare dal 01 marzo 2010 in poi.
Rimangono, in ogni caso, escluse dal contributo le seguenti imprese operanti nei settori:
         della costruzione di automobili;
         della costruzione navale;
         della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche;
         della siderurgia;
         del trasporto su strada.
Ancora una volta il legislatore fiscale illude i contribuenti con norme agevolative che, nel corso degli anni, vengono modificate in peius (come è accaduto, negli anni scorsi, con i crediti d’imposta investimenti ed occupazione).
Per instaurare un corretto rapporto di fiducia con i contribuenti è importante che il fisco la smetta di operare in questo modo, che non certo facilita la ripresa economica delle imprese, ma, anzi, la penalizza fortemente, e con essa la ripresa occupazionale, minando al tempo stesso il principio di affidamento.
In attesa che l’auspicata riforma fiscale impedisca i suddetti comportamenti, è importante che i nostri parlamentari si attivino decisamente per modificare il succitato decreto, ripristinando le agevolazioni fiscali IRPEF ed IRAP, altrimenti le zone franche di Lecce rimarranno una pia illusione.
 
 Patrocinante in Cassazione

Avv. Villani Maurizio

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