Welfare dipendenti: fino a 600 euro per le utenze domestiche

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E ha fornito istruzioni sul bonus che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale.

     Indice

  1. L’innalzamento della soglia a 600 euro
  2. La Circolare n. 35/E
  3. Nei fringe benefit anche le utenze domestiche
  4. Beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari non imponibili

1. L’innalzamento della soglia a 600 euro

Il decreto-legge cd. Aiuti-bis ha innalzato per l’anno 2022 fino a 600 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) il limite entro cui il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate ovvero rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

2. La Circolare n. 35/E

Per il tramite della circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulla nuova misura di welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.

3. Nei fringe benefit anche le utenze domestiche

Per l’anno 2022 vengono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. La circolare n. 35/E spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, pertanto, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (per esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione viene prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario), ovvero del proprio coniuge e familiari.

4. Beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari non imponibili

Vengono ricompresi tra i fringe benefit pure i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, indicati nell’articolo 12 del TUIR, come anche i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Detti benefit, inoltre, risultano erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Avv. Biarella Laura

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