Il voto quale diritto-fonte della democrazia: casi di validità e nullità secondo i principi normativo-giuridici vigenti

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Il diritto di (ovvero al) voto è sancito dall’art. 48 Cost., rubricato nella prima parte della Costituzione italiana tra i diritti ed i doveri (e non obblighi) dei cittadini inerenti i “rapporti politici”.

In uno Stato di diritto (e non di polizia), come quello italiano, caratterizzato, per effetto delle varie “anime costituenti” del 1946-47, dall’essere, in termini di forma di Stato e di Governo, repubblicano, costituzionale, liberale, democratico (in via rappresentativa ed indiretta), parlamentare (con tripartizione dei poteri), anti-fascista, anti-monarchico e non anti-repubblicano (art. 139 Cost.), sociale e regionale, peraltro con la possibilità di un Governo di coalizione nonché del Presidente, il diritto di voto attua il concetto di sovranità popolare previsto dall’art. 1 co. 2 Cost. quale principio fondamentale dell’ordinamento giuridico interno.

Il voto espresso riveste, dunque, un valore fondamentale per il nostro Stato e nelle relazioni tra Pubblica Amministrazione, intesa in senso politico, legislativo ed amministrativo, e cittadino: la legge italiana stabilisce, quindi, il principio di salvaguardia del voto, proprio per rispettare/tutelare la volontà e la libertà dell’elettore, inteso anche singolarmente (artt. 2 e 3 Cost.). Questa caratteristica, ovviamente, è rimasta immutata anche a seguito della nuova legge elettorale n. 165/2017 (c.d. “Rosatellum”).

Sul punto, però, vanno ricordati i due principi normativi, previsti dagli artt. 69 e 70 T.U. n. 361/1957, che rendono valido (ed “utilizzabile”) il voto espresso dal cittadino e, cioè, quello dell’univocità e della non riconoscibilità del voto stesso: ciò in quanto il voto ha le caratteristiche di (dover) essere personale, eguale, libero e segreto.

In altri termini, il voto è valido quando è possibile desumere la volontà effettiva dell’elettore e quando non sia possibile identificare il votante stesso, ad esempio mediante scritture o segni chiaramente riconoscibili.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto devono, quindi, essere di stretta interpretazione.

A riguardo, va premesso che soltanto i segni apposti dall’elettore possono invalidare la scheda e non i segni tipografici: vanno ritenute invalide, altresì, le schede non conformi alla legge o non recanti la firma di uno scrutatore od il bollo della sezione.

E’ da tenere presente che, quando si svolgono contemporaneamente più consultazioni, può accadere che, per effetto della sovrapposizione di una scheda sull’altra, il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi, per pressione, su quella sottostante: in tal caso, quest’ultima va ritenuta valida, non potendo essere intesa, a priori ovvero sic et simpliciter, nulla.

Segnatamente, il voto è valido in caso di: mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, imprecisa collocazione dell’espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un’espressione rafforzativa del voto (Cons. Stato 03-12-2001 n. 6052, 12-04-2001 n. 2291, 18-10-2000 n. 5609, 10-07-2000 n. 3861, Sez. V 25-02-1997 n. 199, 29-07-1997 n. 853); mero segno di abrasione su una scheda (Cons. Stato Sez. V 04-02-2004 n. 374); voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza (Cons. Stato Sez. V 03-12-2001 n. 6052, 02-04-2001 n. 1897); voto espresso da un semplice tratto di matita e non da una croce (Cons. Stato Sez. V 27-12-1988 n. 862, 26-10-1987 n. 660); segni vari e discontinui per incerto e/o meccanico movimento della mano, segni palesemente fortuiti (Cons. Stato Sez. V 02-04-1954 n. 305, 01-07-1988 n. 157); breve segno sul contrassegno di altra lista, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista (Cons. Stato Sez. V 30-04-1960 n. 289); due segni grafici di cui uno più deciso in prossimità del simbolo della lista (Cons. Stato Sez. V 11-02-2014 n. 665); indicazione del nome del leader del partito/movimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Trib. Roma 28-03-2013).

Il voto è, invece, nullo in caso di: segno di croce apposto sulla facciata esterna della scheda (Cons. Stato 09-09-1947 n. 400); voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa (Cons. Stato Ad. Plen. 29-11-1979 n. 28, Sez. V 16-10-1981 n. 457, 18-03-1985 n. 39); segno di voto espresso a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Cons. Stato Sez. V 22-04-1954 n. 539); voto espresso sul nominativo di più candidati (all’uninominale) o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro.

E’ da tenere presente, infine, che il voto disgiunto (voto ad un candidato e voto sul contrassegno di una lista a lui non collegata) è nullo quando trattasi di elezioni politiche nazionali (e, cioè, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

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