Viene confermata la giurisdizione del giudice amministrativo qualora oggetto del gravame sia la dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione dal servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi e non già il contratto conseguente a tale aggiudicazione.

Lazzini Sonia 27/09/07
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3228 del 29 maggio 2006 merita di essere segnalato per la particolare fattispecie in essa contemplata:
 
<Con il primo motivo, la società appellante sostiene che, essendosi in presenza della revoca di una precedente aggiudicazione, l’amministrazione avrebbe dovuto dare la comunicazione di avvio di tale procedimento.
 
Il motivo proposto non è condivisibile atteso che, come risulta dalla documentazione in atti, l’odierna ricorrente si è rifiutata di sottoscrivere il contratto d’appalto se non subordinatamente alla ingiustificata condizione che allo stesso venissero poste alcune clausole difformi da quelle stabilite dal capitolato.
 
Ciò risulta in contrasto con gli adempimenti posti a carico dell’aggiudicatario e previsti dalla lettera di invito (lett. b ), ove è disposto che l’impresa aggiudicataria firmi il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati nella comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso contrario, l’amministrazione potrà procedere alla risoluzione (rectius, alla non stipula) del contratto.
 
Pertanto, il provvedimento impugnato deve configurarsi come un mero accertamento di un sopravvenuto motivo di decadenza per inosservanza dei prescritti obblighi, senza che, al riguardo, possa attribuirsi alcun rilievo alla nota con cui la società si è, successivamente, dichiarata disposta alla firma incondizionata del contratto>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta         
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
Sul ricorso in appello n. 869/2004 del 30.1.2004, proposto dalla ******à **** S.R.L. rappresentata e difesa dagli avv.ti ************ e *************** con domicilio eletto in Roma via *********************, n. 5 presso l’avv. ************;
 
contro
 
il Comune di GIRASOLE rappresentato e difeso dall’avv. *************** con domicilio eletto in Roma via G. Belli n. 21; presso l’avv. ********************;
 
per la riforma
 
della sentenza del TAR Sardegna – Cagliari n. 1608/2003, resa tra le parti, concernente decadenza dell’aggiudicazione appalto su servizio raccolta e trasporto rifiuti;
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Girasole;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2005, relatore il Consigliere ************ ed uditi, altresì, gli avvocati ******** e ********, per delega dell’avv. ******;
 
FATTO
Con il ricorso di I grado la **** s.r.l. ha impugnato il provvedimento e la successiva nota con le quali il responsabile del servizio del comune ha dichiarato la decadenza dall’aggiudicazione relativa al servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani in una discarica o inceneritore autorizzati, in quanto la società si sarebbe rifiutata di sottoscrivere il contratto di appalto, assumendo le obbligazioni riportate nel capitolato.
 
Avverso la sentenza, assunta in forma semplificata, che ha respinto il gravame , la società ha riproposto i seguenti motivi di appello:
 
– violazione degli articoli 1 e 7 della L. n. 241/90 in quanto, trattandosi di un atto di revoca della precedente aggiudicazione, il comune avrebbe dovuto dare la comunicazione di avvio del procedimento;
 
– mancata indicazione dell’interesse pubblico alla dichiarazione di decadenza, atteso che la società aveva dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere il contratto.
 
Si sostiene, inoltre, la legittimità della richiesta formulata per il riconoscimento degli ulteriori oneri, conseguenti al fatto che, per una disposizione regionale, i rifiuti non potevano stazionare nell’area di trasferimento per oltre 48 ore.
 
Il comune, costituitosi in giudizio, ha sostenuto il difetto di giurisdizione di questo giudice e, nel merito, l’infondatezza dell’appello.
 
DIRITTO
In via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice, atteso che oggetto del gravame è la dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione dal servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi e non già il contratto conseguente a tale aggiudicazione.
 
Con il primo motivo, la società appellante sostiene che, essendosi in presenza della revoca di una precedente aggiudicazione, l’amministrazione avrebbe dovuto dare la comunicazione di avvio di tale procedimento.
 
Il motivo proposto non è condivisibile atteso che, come risulta dalla documentazione in atti, l’odierna ricorrente si è rifiutata di sottoscrivere il contratto d’appalto se non subordinatamente alla ingiustificata condizione che allo stesso venissero poste alcune clausole difformi da quelle stabilite dal capitolato.
 
Ciò risulta in contrasto con gli adempimenti posti a carico dell’aggiudicatario e previsti dalla lettera di invito (lett. b ), ove è disposto che l’impresa aggiudicataria firmi il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati nella comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso contrario, l’amministrazione potrà procedere alla risoluzione (rectius, alla non stipula) del contratto.
 
Pertanto, il provvedimento impugnato deve configurarsi come un mero accertamento di un sopravvenuto motivo di decadenza per inosservanza dei prescritti obblighi, senza che, al riguardo, possa attribuirsi alcun rilievo alla nota con cui la società si è, successivamente, dichiarata disposta alla firma incondizionata del contratto.
 
Né, al riguardo, l’amministrazione era tenuta a fornire alcuna motivazione sull’interesse pubblico a tale declaratoria, atteso che tale valutazione deve ritenersi già contenuta nelle norme del capitolato che prescrivevano l’obbligo della firma del contratto alla data indicata dall’amministrazione (3 settembre 2003), che, oltretutto risultava strettamente collegata alla data dalla quale il contratto stesso avrebbe dovuto avere esecuzione (4 settembre 2003).
 
Nel merito, infine, va rilevato che la pretesa della società ricorrente, di modificare le condizioni contrattuali accettate, facendo valere regolamentazioni regionali preesistenti alla gara, deve ritenersi ingiustificata e quindi inidonea a supportare la richiesta di oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
 
In relazione a quanto esposto, l’appello va respinto, perché infondato.
 
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di onorario e di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello sul ricorso 869/2004, meglio specificato in epigrafe;
 
Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 aprile 2005
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – Il 29 maggio 2006

Lazzini Sonia

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