Videosorveglianza – durata dell’eventuale conservazione delle immagini

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Prendiamo spunto da provvedimento di recente pubblicazione, con cui è stata concessa la possibilità di conservare le riprese fino a 30 giorni, per ricordare i tempi standard di conservazione e alcuni casi in cui tali periodi sono stati ampliati all’Autorità.

Il provvedimento sulla videosorveglianza del 2010, punto 3.4, stabilisce che l’eventuale conservazione delle immagini deve essere “limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria”.

Il provvedimento prosegue precisando che in alcuni casi, o per peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell’attività svolta è possibile ampliare i tempi di conservazione fino ad una settimana. In relazione a questa possibilità di allungamento dei tempi di conservazione, l’Autorità, nella propria Relazione 2010, aveva ricordato che è compito del titolare del trattamento “valutare la sussistenza in concreto dei presupposti che giustificano la conservazione delle immagini raccolte, per un periodo di tempo inferiore alla settimana” aggiungendo che un periodo di conservazione superiore ai sette giorni necessita invece della verifica preliminare dell’Autorità, ribadendo quanto era già stato scritto nel provvedimento generale del 2010.

Dal 2010 ad oggi l’Autorità ha negato due volte l’autorizzazione all’allungamento dei tempi [doc. web n. 1767759, 1893723], mentre ha concesso tale prolungamento in alcuni altri casi, in cui comunque si era in presenza di concrete ed incontestabili esigenze.

Andando in ordine di lunghezza di periodo di conservazione, ricordiamo i 14 giorni per il rischio concreto furto con difficoltà di immediata individuazione dell’illecito per la vastità dell’immobile, i 20 giorni in un caso di necessità di sicurezza contro furti e sparizione incassi in un contesto peculiare, i 4 casi di autorizzazione per 30 giorni per particolari ragioni di sicurezza, oltre al provvedimento citato in apertura [doc. web n. 1605521, 1836376, 1877751, 1878871], i 90 giorni limitatamente alle “sole immagini relative a eventi generatori di allarme”, per arrivare infine ai 24 mesi previsti in un caso di prevenzione di ipotesi di sabotaggio.

Recchia Antonio

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