Via libera, con alcune correzioni, allo schema di modifica del regolamento DM 180/10 sulla c.d. mediaconciliazione

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Il Consiglio di Stato, sezione Consultiva per gli Atti Normativi, il 25 febbraio 2014 ha emesso il parere n. 640/14 sulla c. d. mediaconciliazione. In esso, pur essendo favorevole, ha sollevato alcune osservazioni sullo <<schema di regolamento recante modifica al decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010>>.

Gli ultimi interventi normativi sulla mediazione obbligatoria e delegata. La novella del Dlgs 28/10 operata dall’art.84 del Dlgs 69/13, convertito nella L.98/13 ha reso necessario un intervento normativo del legislatore per adeguarlo ai nuovi parametri introdotti da questa norma di rango primario. << La proposta regolatoria oggetto di esame concerne, in primo luogo, la disciplina delle spese, anche con riguardo all’estensione della riduzione delle stesse, prevista per le ipotesi di mediazione obbligatoria, alla mediazione per volontà del giudice. Si interviene, nel contempo, sui requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro sia degli organismi di mediazione che dei formatori anche in termini di capitale; si disciplinano le ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi; si introducono, infine, disposizioni sanzionatorie della mancata trasmissione dei dati statistici>>.

Cosa prevede lo schema del regolamento? << Lo schema di decreto si compone di nove articoli, diretti a modificare o integrare le disposizioni di cui al precitato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010.

L’art. 1 reca modifiche all’articolo 4, comma 2, lett. a) del decreto medesimo, definendo quale requisito di capacità finanziaria della società richiedente l’iscrizione nel registro, di un capitale pari ad almeno euro 10.000, in luogo della generica formulazione contenuta nel precedente decreto.

L’articolo 2 incide sull’articolo 8, aggiungendo un ulteriore comma in ordine alla previsione di un obbligo di comunicazione trimestrale al Ministero dei dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.

L’articolo 3 è inteso a rafforzare l’obbligo di comunicazione dei dati imposto dall’articolo 8.

L’articolo 4 interviene sull’articolo 11 nell’ottica di una intensificazione dell’attività di monitoraggio da parte del Ministero.

L’articolo 5 integra l’articolo 14 mediante l’introduzione dell’articolo 14 bis, definendo le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi.

L’articolo 6 modifica l’articolo 16, comma 2, introducendo un aumento delle spese di avvio per le controversie di valore superiore a 250.000 euro, chiarendo nel contempo che le stesse sono dovute da ciascuna delle parti, per lo svolgimento del primo incontro, anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo.

L’articolo 7 introduce anche per gli enti di formazione una modifica analoga a quella prevista per gli organismi di mediazione quanto al requisito della capacità finanziaria.

L’articolo 8 reca disposizioni in ordine alla fase transitoria.

L’articolo 9 stabilisce la data di entrata in vigore del decreto>>.

Le osservazioni del CDS. Rilevando come sia coerente con le disposizioni di detta norma primaria (nello specifico con le modifiche apportate all’art.16 Dlgs 28/10, cui dà attuazione), dà contezza del deposito della <<relazione concernente l’analisi tecnico-normativa (A.T.N.), nonché l’analisi di impatto sulla regolamentazione (A.I.R.)>>. Nota come la decisione sia stata assunta di concerto con il MEF. Le osservazioni relative al preambolo sono solo di carattere stilistico ed organizzativo del testo stesso, ritenendosi necessario aggiungere alla citazione dell’art. 16 DLgs 28/10, il seguente periodo: <<“Visto l’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;>>; laddove è citato il DLgs 69/13 ha ritenuto necessario richiamare espressamente il DM 140/10 e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché nella sezione successive aggiungere il richiamo alla nota con cui lo schema è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Osservazioni sulle esigenze di snellimento della sua struttura. <<Per quanto concerne l’articolato, esigenze di snellimento della struttura del testo suggeriscono l’opportunità, in primo luogo, della introduzione di un articolo 1 (che, ovviamente, trae seco lo spostamento in avanti della numerazione degli articoli seguenti), recante una indicazione di carattere generale, come di seguito esposta:

“Art. 1”

“1. Le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.”.

Vanno di conseguenza espunte, nelle intestazioni dei singoli articoli, le parole: “del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180”, ove presenti.

Si suggerisce, nel contempo, di integrare i richiami, contenuti nei singoli articoli, relativi al decreto “18 ottobre 2010, n. 180”, con le parole: “e successive modificazioni e integrazioni”.

In particolare, quanto alla intestazione dell’articolo 5 del testo predisposto dall’Amministrazione, va riportata la sola parola “Integrazioni”>>. Altre successive osservazioni riguardano errori materiali (€.40 anziché 40,00) e questioni di chiarezza stilistica del testo, in definitiva irrilevanti per la sua efficacia e coerenza.

Introduzione dell’art. 14 bis. In questo caso è stato suggerito un nuovo intervento normativo del legislatore, visto che la norma, attinente alle citate ipotesi incompatibilità, presenta forti connessioni con l’esercizio della professione forense e non può essere, perciò attuato in questa sede, esulando i poteri del CDS: è necessario, dunque, eliminare i commi 1 e 3 (<<“professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” (comma 1) e ai “professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali” (comma 3)>>).

Modifiche all’art.8 dello schema. <<Nel testo dello stesso articolo, esigenze di metodologia espositiva suggeriscono di articolare la disposizione in tre commi introducendo, quale nuovo comma 1, il riferimento alla tabella (che forma parte integrante del regolamento) contenente la specifica degli “oneri informativi” disciplinati dal d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252 (secondo quanto, del resto, provvede “ex officio” lo stesso Ministero della giustizia)>>.

Dott.ssa Milizia Giulia

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