Via libera al decreto legge recante disposizioni urgenti per contrastare il sovraffollamento delle carceri

Redazione 27/06/13
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Lucia Nacciarone

Le misure contenute nel decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri sono volte prevalentemente a scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, soprattutto dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia per le disastrose condizioni dei penitenziari; obiettivo, questo, da conseguire perseguendo contemporaneamente due strategie: da un lato, quella di restringere gli ingressi in carcere (contemporaneamente agevolando le uscite dalla detenzione), dall’altro, quella consistente nel rafforzare le opportunità trattamentali per i detenuti meno pericolosi, che costituiscono la maggior parte degli attuali ristretti.

La bozza del decreto-legge approvato prevede la modifica dell’articolo 656 del codice di procedura penale, comportando come conseguenza l’eliminazione dell’automatismo fra passaggio in giudicato della sentenza e detenzione: per i reati puniti con pena al di sotto dei due anni di carcere (quattro anni se donna incinta o con prole sotto i dieci anni, o se gravemente ammalato) il pubblico ministero sospenderà l’esecuzione della pena dandogli la possibilità di chiedere una misura alternativa al carcere, che spetterà al tribunale di sorveglianza eventualmente concedere.

Ove invece si tratti di autori di gravi reati o di soggetti in concreto pericolosi, ovvero sottoposti a custodia cautelare, questa possibilità non sarà offerta ed il condannato resterà in carcere fino a quando il tribunale di sorveglianza non ritenga, sulla base di una valutazione da svolgere su ogni caso specifico, di accordargli eccezionalmente una misura alternativa.

Il nuovo testo dell’articolo 656 riserva quindi l’immediata carcerazione ai soli condannati in via definitiva nei cui confronti via sia una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva; amplia, per converso, la possibilità per il giudice, al momento della condanna, di fare ricorso a misure alternative, ed in particolare al lavoro di pubblica utilità.

Tale misura, prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli stupefacenti, fino ad oggi poteva essere disposta per i soli delitti meno gravi in materia di droga, mentre in prospettiva potrà essere disposta per tutti i reati commessi da tale categoria di soggetti, salvo che si tratti delle violazioni più gravi della legge penale previste dall’art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale.

In generale le misure alternative potranno essere previste nei confronti di soggetti in passato esclusi dal trattamento, come i recidivi per i piccoli reati.

Per agevolare invece l’uscita dalle carceri si prevede nei confronti dei condannati si interviene con la liberazione anticipata, istituto che premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa fattivamente ai trattamenti rieducativi.

 

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