Sulla G.U. del 25 agosto è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 luglio 2023 recante la “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.
Indice
1. Decreto Ministero Economia e Finanze 31 luglio
Detta i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo previsto dall’art. 9, c. 3, d.l. n. 176/2022, ovvero un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario, erogato entro il limite di spesa autorizzato di 20 milioni di euro per il 2023.
2. Beneficiari del contributo
Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’art. 119, c. 8-bis, primo e terzo periodo, del d.l. n. 34/2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 119, c. 8-bis.1, d.l. n. 34/2020, non superiore a 15.000 euro;
- il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del richiedente.
3. Spese ammesse al contributo
Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all’art. 119, c. 8-bis, primo e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta la detrazione limitatamente al 90 % del loro ammontare. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ancorché la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ex art. 121, c. 1, lettere a) e b), d.l. n. 34/2020. Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici risultano effettuati nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023. Ove la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ogni richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare stessa. Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le spese sostenute in relazione all’abitazione principale del richiedente.
4. Richiesta del contributo
Le persone fisiche trasmettono entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati dal medesimo decreto. Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ogni istante. La domanda può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. Le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 25 agosto, del decreto in disamina.
5. Modalità di determinazione
Nell’istanza si deve indicare l’importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 10 % delle spese ammesse al contributo. L’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze. Detto ammontare è così determinato:
- se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100 %, il contributo è pari al 100 % dell’importo richiesto;
- se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è compreso fra il 10 e il 100%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
- se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 10 %.
6. Erogazione
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate tramite accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza e intestato o cointestato al richiedente.
7. Controlli
Ove l’Agenzia delle entrate accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo.
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