Verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria: la mancata comprova significa, per l’amministrazione, la possibilità di riaprire la procedura di gara in modo da rideterminare la soglia d’anomalia e non l’automatica assegnazione dell’appalto alla

Lazzini Sonia 27/10/05

L?aggiudicazione automatica al secondo graduato appare necessaria solo negli appalti sottosoglia quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque (poich? il tal caso non si procede ad esclusioni automatiche e l?Amministrazione valuta discrezionalmente le migliori condizioni di mercato). Al di fuori di tale caso, la P.A. ove non ritenga di indire nuova gara, ricalcola la soglia d?anomalia escludendo l?aggiudicatario provvisorio e procede alla nuova eventuale aggiudicazione

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Le cauzioni sono poste a tutela dell?interesse all?integrit? del sistema di qualificazione mentre il ricalcolo della media si impone al fine di tutelare e garantire la ?genuinit?? dei risultati di gara.

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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 4512 del 5 settembre 2005 ci insegna che:

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< Una volta effettuata l?esclusione dell?offerta anomala e conclusa la gara, l?impresa aggiudicataria provvisoria pu? risultare mancante di uno o pi? dei requisiti di partecipazione, a seguito della richiesta di comprovarne il possesso a norma dell?art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/1994.

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???? La stazione appaltante in questi casi:

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???? 1) pu? indire un nuovo incanto a seguito della rinuncia o dell?inottemperanza alla richiesta dell?aggiudicataria provvisoria;

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???? 2) pu? decidere di avvalersi della graduatoria provvisoria ai fini dell?aggiudicazione definitiva.>

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a parere del Supremo giudice amministrativo:

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< La questione di diritto che si pone nella presente causa ? quella relativa all?ipotesi sub 2), e si traduce nella domanda relativa alla necessit?, ai fini dell?individuazione dell?aggiudicatario definitivo, di procedere o meno alla rideterminazione della soglia d?anomalia dell?offerta, come calcolata in sede di gara e risultante dal relativo verbale, ed alla conseguente nuova aggiudicazione, da effettuarsi senza considerare nel computo della soglia d?anomalia l?offerta dell?aggiudicataria provvisoria.

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???? In sostanza si tratta di decidere su quale sia la posizione del secondo in graduatoria nell?ipotesi di mancata prova dei requisiti di partecipazione da parte dell?aggiudicatario provvisorio.

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???? Secondo l?interpretazione accolta dal Tar e sostenuta dall?impresa odierna appellante che reclama il risarcimento per equivalente in considerazione del danno consistito nella mancata aggiudicazione si dovrebbe procedere direttamente all?aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria, una volta conclusa negativamente la verifica dei requisiti nei confronti dell?aggiudicatario provvisorio, e ci? senza alcun bisogno di procedere al ricalcolo della media rilevante ai fini dell?individuazione della soglia di anomalia.

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???? Secondo l?Ente Fiere di Verona ? appellante incidentale ? andrebbe invece effettuato un nuovo calcolo della soglia d?anomalia, per evitare turbative nella partecipazione alla gara.

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???? Ritiene il Collegio che, nonostante il canone di semplificazione procedimentale induca ad evitare di ripetere il procedimento, la tesi dell?Ente Autonomo Fiere di Verona sia da accogliere>

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La conclusione si basa sulle seguenti considerazionI:

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ove il difetto dei requisiti di partecipazione alla gara in capo alla aggiudicataria provvisoria si palesasse prima dell?apertura delle buste contenti le offerte, la gara si svolgerebbe fra le sole imprese che presentano un?offerta valida (e, quindi, escludendo l?impresa non in possesso dei requisiti).

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???? La ratio della norma ? quella di considerare comunque ?inesistente? l?offerta dei soggetti che non hanno comprovato il requisito di partecipazione, mentre il meccanismo della verifica a campione non si presenta ontologicamente diverso dalla verifica effettuata successivamente alla gara sul primo e sul secondo classificato.

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???? L?ammissibilit? piena delle due verifiche, quanto a finalit? ed effetti, ? chiara persino nel tenore testuale dell?art. 10 comma 1 quater che recita, ponendo una chiara relazione fra le due verifiche: ?la suddetta richiesta ? altres? inoltrata ?? in piena continuit? fra verifica a campione e verifica ex post.

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???? Va poi considerato che la norma, testualmente, prevede la determinazione della nuova soglia d?anomalia e la conseguente eventuale nuova applicazione senza richiedere espressamente la mancata prova dei requisiti da parte di entrambi i partecipanti, primo e secondo in graduatoria

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la ratio della norma (e la sua corretta interpretazione) risulterebbe dall?intento di evitare pericoli di turbativa, che, alterando il calcolo della media ed il controllo sull?anomalia delle offerte, possono condurre ad aggiudicazioni in favore di imprese predeterminate.>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • allegata decisione (pdf? 20 kb)

Lazzini Sonia

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