Verifica anomalia stazione appaltante violato procedimento introdotto elemento nuovo precisazioni

Lazzini Sonia 19/05/14
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Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici, la procedura di verifica dell’anomalia delle offerte si articola nelle seguenti fasi: a) determinazione della cosiddetta “soglia di anomalia”; b) esame delle giustificazioni già presentate dagli offerenti in sede di offerta; c) fase del contraddittorio scritto che prende l’avvio con la eventuale richiesta scritta all’offerente di ulteriori giustificazioni; all’offerente va assegnato un termine non inferiore a dieci giorni; d) eventuale richiesta all’offerente di ulteriori chiarimenti sempre per iscritto, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi; e) fase del contraddittorio orale, che si svolge previa convocazione dell’offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi, nel corso della quale la stazione appaltante invita l’offerente ad indicare ogni elemento che ritenga utile; qualora l’offerente non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. (Cfr. parere Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – 26/01/2011, n.16)._Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla società appellante, la stazione appaltante, con nota del 14.12.2009, aveva inizialmente richiesto “idonea documentazione giustificativa prevista dal punto 9 del bando di gara” senza fare alcun riferimento alle tempistiche di lavorazione. Solo nell’ulteriore richiesta di chiarimenti e precisazioni ex. art 88 comma 1-bis del Codice dei Contratti pubblici è comparso il riferimento a dette tempistiche._La stazione appaltante ha così violato la sequenza procedimentale prevista dal Codice, introducendo solo in sede di richiesta di precisazioni un elemento nuovo. _In tal modo la fase deputata alle precisazioni è sostanzialmente mancata, poiché la richiesta di ulteriori chiarimenti si è di fatto risolta in una nuova richiesta di giustificazioni avente ad oggetto un aspetto nuovo rispetto a quello oggetto della iniziale disamina. In tal modo, la società ricorrente, rispetto all’elemento delle “tempistiche di lavorazione”, non ha potuto beneficiare di tutte le tre sedi previste dal Codice per fornire le proprie argomentazioni e controdeduzioni (richiesta delle giustificazioni, richiesta delle precisazioni e convocazione del concorrente)._E’ venuta così a mancare la fase intermedia delle precisazioni, che rappresenta momento indispensabile della sequenza procedimentale di verifica dell’anomalia delle offerte così come disciplinata dal Codice a seguito della novella apportata con il d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. con legge n. 102 del 1999.

La ratio dell’intervento riformatore del 2009, infatti, è stata quella di accrescere il tasso garantistico della procedura in esame attraverso un pieno contraddittorio, con l’imposizione del passaggio intermedio della richiesta di chiarimenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2012 n. 5846). (decisione numero  1478 del 27 marzo  2014 pronunciata dal Consiglio di Stato)

Sentenza collegata

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