Vendita all’asta degli immobili pignorati: si può evitare con la sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c.

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Un’altra soluzione alternativa per evitare la vendita degli immobili pignorati è quella che offre l’art. 624 bis c.p.c..

La ratio della norma è quella di favorire la definizione bonaria delle procedure concedendo alle parti un adeguato lasso di tempo per le trattative.

Ma quando posso ricorrere a tale beneficio? 

La sospensione dell’esecuzione può essere disposta dal giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, per una durata massima di 24 mesi.

Non potrò reiterare tale richiesta, potendo la sospensione essere disposta dal giudice solo una volta.

Dovrò ottenere il consenso espresso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, poiché è irrilevante la volontà dei creditori non muniti di titolo, poiché sono privi del potere di compiere atti di impulso della procedura.

L’istanza può essere validamente formulata, in forma scritta o oralmente in udienza, da uno solo dei creditori a ciò legittimati.

Sull’istanza dovrà formarsi l’accordo degli altri creditori muniti di titolo, che manifesteranno la loro volontà in un’udienza appositamente fissata dal giudice, oppure mediante deposito di un atto di adesione alla richiesta formulata dagli altri creditori.

Il debitore dovrà essere sentito sulla richiesta di sospensione, però il suo assenso non è necessario l’adozione dei relativi provvedimenti.

 

Fino a quando si può chiedere la sospensione concordata? 

Il termine finale per la presentazione dell’istanza di sospensione varia in rapporto alle differenti esplicazioni degli esperimenti di vendita: nel caso della vendita senza incanto, l’istanza può essere proposta sino a 20 giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte, mentre nel caso di vendita con incanto può essere proposta sino a 15 giorni prima dell’incanto.

Durante il periodo di sospensione la procedura entra in uno stato di quiescenza provvisoria, nel quale non possono essere compiuti atti esecutivi ad eccezione di quelli conservativi e di urgenza.

L’ordinanza che dispone la sospensione concordata potrà essere revocata, in ogni momento, su istanza anche di uno solo dei creditori interessati, previa l’audizione del debitore esecutato.

Se non provvederò al pagamento di quanto dovuto nel termine concesso dal giudice si avrà una ripresa delle attività esecutive; infatti, la procedura verrà riattivata su impulso delle parti, entro 10 giorni dalla scadenza del termine finale fissato dal giudice con il provvedimento di sospensione.

Avv. De Luca Maria Teresa

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