Valutazione incompleta del disegno criminoso: è vizio di motivazione?

La valutazione incompleta dei fattori sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso integra un vizio di motivazione?

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 3960 del 28-03-2025

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Indice

1. La questione: violazione dell’art. 81 cod. pen.


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 81 cod. pen., poiché, a suo avviso, il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in debita considerazione la vicinanza temporale delle condotte, la loro omogeneità, trattandosi di reiterate violazioni della medesima norma; l’identità di locus commissi delicti e la identità di modus operandi. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, vi era quell’orientamento ermeneutico secondo il quale la valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta da luogo sempre ad un vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione, tanto più se si considera che detto vizio ricorre, evidentemente, anche laddove ad essere omesso o totalmente svalutato senza adeguata giustificazione sia lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (da ultimo: Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019; Sez. 1, n. 50686 del 18/9/2019).
Difatti, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione aveva correttamente vagliato tutti gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, nessuno escluso, concludendo per la non riconducibilità, in ragione della distanza temporale e della diversità del tipo di stupefacente acquistato, delle condotte considerate al medesimo disegno criminoso.

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3. Conclusioni: la valutazione incompleta dell’unitarietà del disegno criminoso costituisce vizio motivazionale


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito se la valutazione incompleta dei fattori sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso integra un vizio di motivazione.
Si fornisce infatti una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un orientamento interpretativo, sostenuto dalla Cassazione nella pronuncia qui in commento, con cui è stato per l’appunto postulato che la valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta da luogo sempre ad un vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al difensore dell’istante ove si verifichi una situazione di questo genere, ben potendo ricorrere per Cassazione in una evenienza di siffatto tenore.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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