Vaccinazioni, è il padre a decidere

Redazione 27/09/17
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Vaccinazioni, la decisione spetta al padre

Nel caso in cui la madre sia, senza motivo valido, contraria alle vaccinazioni, la sua responsabilità genitoriale si attenua e la decisione è rimessa al padre, che può decidere di procedere alla somministrazione, ovvero di rimandarla. Il tutto, contro il volere della madre e sotto la sua unica responsabilità.

E’ questa la decisione della Corte d’Appello di Napoli del 30 agosto scorso, di fronte alla condizione di un minore affetto da problematiche di natura neurologica, le cui cause non erano ancora conosciute con certezza. Tuttavia, la consulenza tecnica espletata in giudizio aveva rilevato che non vi erano dati comprovati che la continuazione delle somministrazioni vaccinali potesse avere un’incidenza negativa sulla salute e sulla crescita del minore.

La nuova responsabilità del medico e della struttura sanitaria

L’opera è aggiornata alla L. 8 marzo 2017, n. 24 (G.U. 17 marzo 2017, n. 64), cd. Legge Gelli, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale   degli esercenti le professioni sanitarie. Con giurisprudenza, formulario e casi pratici, il volume è uno strumento di immediata utilità per il professionista impegnato in casi di responsabilità sanitaria, in ambito pubblico e privato, e relativo risarcimento del danno. L’analisi condotta tiene costantemente conto sia dell’aspetto processuale sia di quello   sostanziale. Il volume è diviso in due parti:- la prima parte prende in esame, tra le altre cose, la responsabilità medica e il relativo quadro normativo, gli obblighi del professionista, il consenso informato, l’onere della prova, l’indagine sul nesso di causalità, il danno non patrimoniale;- la seconda parte accoglie invece casi pratici, singole fattispecie di rilevante interesse quali la responsabilità medica d’équipe; la responsabilità dell’ente ospedaliero; l’adeguatezza di strumenti e dotazioni strutturali; i   danni da vaccinazioni o trasfusioni di sangue e derivati; la responsabilità legata alla chirurgia estetica e ai diritti del nascituro e dei genitori; la medicina sportiva; la sperimentazione clinica; la responsabilità del medico spe- cializzando, dell’odontoiatra, del medico di guardia, dello psichiatra; il segreto professionale; l’assicurazione e la tutela del professionista; i profili processuali del giudizio di responsabilità del   medico.Il Cd-Rom allegato contiene il ricco formulario, compilabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento.Roberto Cataldi avvocato, esperto in materia di “responsabilità medica” e di “responsabilità civile”, è autore di saggi, manuali giuridici e di numerosi articoli pubblicati su quotidiani e periodici. Dirige il quotidiano giuridico “StudioCataldi.it”.Paolo M. Storani avvocato civilista e penalista, cassazionista, giudice discipli- nare, si occupa di controversie in tema di responsabilità civile e risarcimento del danno. Relatore a convegni e autore di pubblicazioni, è vicedirettore del quotidiano “StudioCataldi.it”.Francesca Romanelli avvocato civilista, autrice di manuali giuridici, collabora con il quotidiano giuridico telematico “StudioCataldi.it” per la ricerca e la raccolta di materiale giurisprudenziale e normativo.Silvia Vagnoni avvocato civilista, si occupa di contenzioso in materia di re- sponsabilità medica e ha pubblicato diversi interventi nel quotidiano giuridico telematico “StudioCataldi.it”.Cristina Matricardi avvocato, è autrice di numerosi articoli pubblicati sul quotidia- no giuridico telematico “StudioCataldi.it”.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)  

Roberto Cataldi, Francesca Romanelli, Paolo M. Storani, Silvia Vagnoni, Cristina Matricardi | 2017 Maggioli Editore

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Prevalgono i benefici

Il giudice ritiene di condividere l’opinione maggioritaria nella letteratura medico-scientifica e dunque non accoglie le ricostruzioni operate dalla madre, che richiamano le teorie minoritarie e sperimentali, le quali pongono numerose perplessità circa i benefici delle vaccinazioni.

Deve considerarsi che le vaccinazioni vengono effettuate nell’interesse della collettività, per evitare la diffusione di malattie che possono colpire una pluralità di soggetti. Peraltro, nel caso di specie, il bambino soffriva di disturbi ampiamente diffusi nella popolazione media, riconducibili a patologie depressive, con le quali il vaccino non può dirsi avere interazioni.

Il ruolo del pediatra

La giurisprudenza di merito, di fronte ai casi di disaccordo tra i genitori con riferimento alla somministrazione dei vaccini, ha chiamato in causa il pediatra del minore coinvolto, rimettendo a quest’ultimo la decisione finale. Nella maggior parte delle situazioni, ed anche nel caso di specie, il medico si è pronunciato in ordine all’opportunità del vaccino, anche nell’ottica della tutela della salute generale e comunque aderendo ai dati scientifici che ad oggi non hanno rivelato alcuna efficienza causale specifica rispetto a determinate patologie. Si pensi alla recente pronuncia in materia di autismo, in merito alla quale la Cassazione ha negato la sussistenza di qualsivoglia correlazione.

 

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