Va escluso il diritto del correntista ad ottenere la consegna di copia della documentazione, relativa a singole operazioni, poste in essere oltre dieci anni prima della richiesta inoltrata all’istituto di credito

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Tribunale di Napoli, Ordinanza n. 25392 del 12/11/2015, dott. Massimilano Sacchi

Con l’ordinanza depositata il 12 novembre 2015, il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. Massimiliano Sacchi, si è pronunciato in tema di richiesta alla banca di estratti conto ultradecennali.

Nel caso in esame la società correntista con un ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedeva ordinarsi alla Banca la consegna degli estratti conto ultradecennali assumendo sotto il profilo del fumus boni juris: a) che le norme in tema di mandato obbligano la banca mandataria a rendere il conto senza limiti di tempo e b) che ex art. 119, comma 1°, D. Lgs. n. 385/93 la banca è tenuta ad inviare, almeno una volta l’anno, gli estratti conto al correntista.

Non avendo l’istituto di credito provveduto a tanto, da ciò sarebbe scaturito il diritto della cliente alla consegna della documentazione fin dall’inizio del rapporto.

Lamentava, inoltre, la ricorrente il fatto che la mancata disponibilità della documentazione richiesta alla banca non gli avrebbe consentito di depositare,  stante l’imminente scadenza del relativo termine processuale, la documentazione stessa in un separato giudizio di ripetizione d’indebito promosso dinanzi allo stesso Tribunale.

Ebbene, la decisione del Tribunale di Napoli è stata favorevole alla banca resistente.

Il giudice ha in primo luogo affermato che la normativa sul mandato invocata dalla resistente non è applicabile al caso de quo e che, invece, la pretesa azionata in giudizio trova la sua disciplina nella previsione di cui all’art. 119, comma 4°, T.U.B., norma speciale rispetto a quella generale costituita dall’art. 1713 c.c..

Il quarto comma dell’art. 119 T.U.B. prevede il diritto del cliente ad ottenere dalla propria banca “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” e secondo il Tribunale di Napoli sarebbe contrario a buona fede imporre all’istituto di credito, che provvede tra l’altro all’invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare, di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio, tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con i clienti-consumatori, poiché si finirebbe per obbligare la banca a conservare potenzialmente all’infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.

L’obbligo di rendiconto, in materia di rapporti bancari, viene, infatti limitato ex lege alla consegna di documenti entro il decennio, poiché il legislatore, operando un bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti contrattuali, ha ritenuto contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla banca un obbligo di  mantenere dati in proprio possesso oltre il limite fissato dalla legge.

Secondo il tribunale di Napoli, quindi, “va escluso il diritto del correntista ad ottenere la consegna di copia della documentazione, relativa a singole operazioni, poste in essere oltre dieci anni prima della richiesta inoltrata all’istituto di credito”.

E tale tesi non è contraddetta neanche dal fatto che il quarto comma dell’art. 119 T.U.B. disciplina il rilascio di copia, non degli estratti conto, ma di documentazione afferente singole operazioni quali possono essere ad esempio  gli ordini di bonifico o gli assegni tratti sul conto corrente e che tale aspetto era già stato chiarito dalla pronuncia della Suprema Corte n. 11004 del 2006.

Inconferente, secondo il Tribunale, è anche il richiamo al comma primo del medesimo art. 119 T.U.B. che non riguarda il rilascio di copia, ma è destinato invece ad attuare il profilo della trasparenza dell’operato della banca.

Il giudice ritiene, inoltre, che nell’azione proposta difetti anche il requisito del periculum in mora che non può essere ravvisato nella paventata lesione del diritto di difesa della ricorrente, che verrebbe a determinarsi, nel caso in cui la banca non consegnasse la documentazione richiesta, rispetto al giudizio di accertamento negativo instaurato dalla medesima parte dinanzi allo stesso Tribunale.  

Appare evidente, secondo il giudice, che il periculum deve sussistere rispetto al diritto a tutela del quale l’istante ha inteso azionare l’azione cautelare, ossia la consegna della copia della documentazione, e non può certo dipendere da scelte discrezionali del ricorrente che intende in questo modo precostituirsi la prova documentale delle proprie ragioni nella parallela azione di accertamento negativo del credito.

Il Tribunale di Napoli, pertanto, sulla base delle su esposte argomentazioni ha rigettato il ricorso.

Avv. De Luca Maria Teresa

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