Unioni civili e prestazioni Inail

Redazione 15/01/18
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L’Inail con circolare n. 45 del 13 ottobre 2017 fornisce indicazioni operative per l’applicazione della legge n. 76/2016, che ha regolamentato le unioni tra persone dello stesso sesso, riconoscendo agli uniti civilmente gli stessi diritti che spettano ai coniugi in caso di prestazioni economiche erogate dall’Inail.

La legge, in particolare, ha stabilito espressamente che a ognuna delle parti dell’unione civile si applicano le disposizioni di leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, a esclusione degli articoli del codice civile non espressamente richiamati nel testo legislativo.

Prestazioni economiche riconosciute

Nel dettaglio, l’elenco delle prestazioni economiche dell’Inail riconosciute alla persona unita civilmente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 76/2016, comprende:

• la rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Morte dell’infortunato) e relativo l’assegno una tantum (cd. assegno funerario o assegno di morte);
• la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto (Permanenza dell’inabilità ad un decennio dalla costituzione della rendita);
• la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
• lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;
• la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.

Applicate anche le norme sul diritto successorio

L’articolo 1, comma 21, della legge n. 76 prevede, inoltre, che alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge. Ne consegue, dunque, che la persona unita civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis, come nel caso dei ratei di rendita maturati prima della morte e non riscossi dall’assicurato.

Convivenze di fatto

La legge di regolamentazione delle unioni civili ha disciplinato anche le convivenze tra due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, introducendo il contratto di convivenza con l’obiettivo di regolamentare i rapporti patrimoniali e riconoscere alcuni diritti specifici.

La circolare Inail precisa, al riguardo, che, in assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.

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