Unioni civili e INPS: agevolazioni autonomi e imprese familiari

Redazione 10/04/17
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Dopo l’adeguamento del Modello 730 (leggi l’approfondimento), arrivano anche le prime disposizioni per gli autonomi in tema di unioni civili e convivenze. L’Inps, infatti, con la circolare n. 66 del 31 marzo 2017, dà istruzioni su come effettuare il totale adeguamento della disciplina riservata ai coniugi (fino alle legge n. 76/2016), anche alle parti delle unioni civili o unioni di fatto. In virtù della c.d. Legge Cirinnà, infatti, tutte le disposizioni normative, regolamentari o amministrativi richiamate dalla legge n. 76/16, che contengano la parola “coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

 

Lavoro autonomo commercianti e artigiani

In primo luogo, è stato affrontate il tema del regime previdenziale di commercianti e artigiani: l’equiparazione del coniuge ad ognuna delle parti ha come principale conseguenza quella di estendere a queste ultime le tutele spettanti a chi coadiuvi il professionista artigiano o commerciante nel lavoro autonomo. L’unico requisito richiesto è la registrazione dell’unione civile secondo la normativa civilistica e la dichiarazione sostitutiva che lo comprovi.

 

Impresa a conduzione familiare: escluso il convivente di fatto

Allo stesso modo, sarà estesa la disciplina relativa alla conduzione familiare di un’impresa, prevista agli artt. 230-bis e seguenti del codice civile: quindi in merito ai compensi, alle responsabilità d’impresa, al riparto delle perdite e dei guadagni; nonché rispetto agli obblighi fiscali e previdenziali.

Diversa questione relativamente ai meri conviventi di fatto: in questo caso, non sono riconosciuti gli obblighi e i diritti di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore, nonostante siano state estese tutele in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa. Ciò in quanto il convivente di fatto non ha lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa richiesto dal codice civile: non rientra, cioè, nella qualifica di prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.

In mancanza di tale requisito soggettivo, l’Inps non riconosce l’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, nonostante eventuali attribuzioni di utili d’impresa da parte del titolare al suo convivente, ex art. 230-ter c.c.

 

Legge Cirinnà: che cos’è?

Sono tre i decreti attuativi emanati in attuazione dell’art. 1, comma 28, lettere a), b) e c) della legge n. 76/2016 , grazie ai quali sono state modificate le discipline relative alle iscrizioni e le annotazioni ufficiali sullo stato civile.

In particolare, a partire dalla sua entrata in vigore, è divenuto possibile ufficializzare, in sede civilistica, l’unione di due persone dello stesso sesso, creando un registro ad hoc per la raccolta delle iscrizioni e annotazioni inerenti le coppie gay. Inoltre è, poi, stata totalmente estesa alle unioni civili la disciplina del matrimonio, inserita all’interno del codice civile, nonché tutte le disposizioni che vi facciano riferimento: ciò attraverso l’equiparazione del termine “coniuge” a quello di “parte civile”.

Sono state apportate anche modifiche al codice penale (leggi l’approfondimento a questo link), per rendere effettivo il riconoscimento di parità legale delle unioni etero e omosessuali. In particolare, anche una parte dell’unione civile può essere imputata del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in caso di inadempienze; nonché del reato di omicidio aggravato dal fatto di essere partner civile della vittima.

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