Unione europea: via libera al brevetto unico europeo per rafforzare la ricerca e l’innovazione

Redazione 13/12/12
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Anna Costagliola

Nella seduta dell’11 dicembre 2012, il Parlamento europeo ha finalmente approvato, dopo l’ok del Consiglio dell’Unione europea, un pacchetto legislativo che disciplina e pone regole uniformi in materia di deposito e registrazione del brevetto unico europeo. Dunque, dopo circa 40 anni di attesa e tanti tentativi falliti, il brevetto unico è destinato a divenire realtà a partire da aprile 2014, quando sarà possibile registrare le invenzioni con un solo atto in tutto il territorio europeo.

Si tratta di quella che è stata definita una «svolta storica», sottolineandosi come il nuovo brevetto sarà meno costoso e più efficace rispetto ai sistemi attuali nel proteggere le invenzioni dei singoli e delle imprese.

Nell’Ue la tutela brevettuale è attualmente assicurata da brevetti nazionali rilasciati dagli Stati membri o da brevetti europei rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), in applicazione della Convenzione sul brevetto europeo (CBE). Una volta rilasciato, il brevetto europeo deve essere convalidato negli Stati membri in cui si richiede la tutela. Per la convalida di un brevetto europeo nel territorio di uno Stato membro, l’ordinamento nazionale può esigere, tra le altre cose, che il titolare del brevetto presenti una traduzione del brevetto stesso nella lingua ufficiale di quello Stato membro. Un sistema brevettuale di tal fatta appare, come è evidente, particolarmente oneroso e complesso, specie in termini di traduzione. Con il brevetto unico europeo, valido in ciascuno Stato dell’Ue, senza necessità di convalida, il sistema brevettuale diviene più semplice e notevolmente più economico rispetto a quello attuale. Obiettivi del nuovo strumento sono infatti:

a) rendere l’accesso al sistema brevettuale più facile, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro, favorendo al contempo il progresso scientifico e tecnologico, la competitività delle industrie europee e il funzionamento del mercato interno. La creazione di un unico brevetto a livello Ue, senza necessità di apposita procedura di convalida, consente, infatti, di ridurre gli alti costi imposti dal sistema brevettuale europeo attualmente vigente;

b) rendere il regime di traduzione dei brevetti semplice ed efficiente in termini di costi, mutuando a tal fine la prassi dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) basata sull’utilizzo di francese, inglese o tedesco. Detta opzione consente di abbattere notevolmente gli attuali costi di traduzione, assicurando al contempo un regime di traduzione economico, semplificato e giuridicamente sicuro.

Nell’approvare la legge, che prevede anche la nascita di una Corte di giustizia specializzata, l’aspetto linguistico è stato il più difficile da superare: l’Ue ha 23 lingue ufficiali e ognuno degli Stati membri, preoccupato per i costi di traduzione delle imprese, ha cercato di includere anche la propria lingua nel provvedimento, ma non è stato possibile. Non essendo stato possibile superare le divergenze sul regime linguistico, su richiesta di 12 Stati membri, cui poi se ne sono aggiunti numerosi altri, è stata autorizzata una cooperazione rafforzata in materia, che ha previsto il testo definitivo della nuova legislazione nelle sole tre lingue del francese, dell’inglese e del tedesco, le tre lingue di lavoro europee.

La cooperazione rafforzata è stata sostenuta da tutti gi Stati membri dell’Ue, ad eccezione di Italia e Spagna che, contrarie al regime linguistico prescelto, hanno presentato ricorso alla Corte di giustizia Ue contro la cooperazione rafforzata avviata per potere procedere sulla strada del brevetto unitario. Quanto, in particolare, all’Italia, si è sostenuto che il regime linguistico prospettato recherebbe grave danno non solo alla cultura e alla lingua italiane, ma anche in termini di distorsione della concorrenza e della competitività delle imprese, a vantaggio dei Paesi la cui lingua ufficiale coincida con una delle tre lingue su cui si basa il regime linguistico approvato, sottolineandosi la necessità di individuare un sistema che preveda per i brevetti europei la lingua del Paese di provenienza dell’inventore, con traduzione nella sola lingua inglese.

Quando entrerà a regime, il brevetto unico europeo avrà effetto, pertanto, solo per i 25 Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata, ma non anche per l’Italia e la Spagna, che tuttavia potranno decidere di aderire alla detta cooperazione rafforzata in qualsiasi momento. E’ ultimo, peraltro, l’invito dell’avvocato generale della Corte Ue, in vista della prossima sentenza, affinchè i giudici respingano il ricorso presentato da Italia e Spagna contro la cooperazione rafforzata per dar vita al brevetto unico, anche in ragione della considerazione per cui le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione.

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