Una Stazione Appaltante non può, fuori da un procedimento di autotuela, ossia di motivato annullamento e ordinato rifacimento dei precedenti atti, rimettere in gara i concorrenti esclusi, prorogare più volte i termini di presentazione della documentazione

Lazzini Sonia 19/04/07
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Merita di essere segnalato il seguente pensiero espresso dal Consiglio di Stato con la decisione numero 966 del 22 febbraio 2007:
 
< L’amministrazione regionale della Campania, come risulta dall’esposizione dei fatti e come ha rilevato il giudice di primo grado, dopo aver elaborato la graduatoria di una gara per l’ammissione a finanziamento di attività turistiche, ha violato ogni regola e principio sulle pubbliche gare, rimettendo in gara i concorrenti esclusi, prorogando più volte i termini di presentazione della documentazione stabiliti dal bando, rielaborando i criteri di valutazione e sottoponendo a nuova valutazione i progetti dopo averli già preso conoscenza.
 
Tutto ciò, va precisato, è avvenuto al fuori di una procedura di autotutela, ossia di motivato annullamento e ordinato rifacimento dei precedenti atti.>
 
Ed inoltre
 
<Con il secondo motivo sostiene che il Nucleo istituito con la deliberazione n. 7162 del 1999 ha determinato i (nuovi) criteri di valutazione e i relativi punteggi in conformità con le prescrizioni del bando; e anche questo motivo è inconferente, di fronte alla sentenza che ha stabilito che non potevano essere creati nuovi criteri dopo la prima valutazione dei progetti e addirittura dopo la graduatoria>
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   N. 9907 REG:RIC.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione          ANNO 2005
 
ha pronunciato la seguente
 
decisione
 
sul ricorso in appello proposto dalla regione CAMPANIA, in persona del presidente *****************, difesa dagli avvocati *************** e **************** e domiciliata in Roma, via Poli 29;
 
contro
 
la società per azioni LA *** – HOTEL RISTORANTE, con sede in Villaricca, costituitasi in giudizio in persona del signor **************, amministratore delegato, difesa dall’avvocato ****************** e domiciliata in Roma, via Gian ************* 8;
 
e nei confronti
 
– della società a responsabilità limitata *** PALACE DI ANACAPRI, con sede in Anacapri, costituitasi in giudizio in persona del dottor ******** ***, presidente del Consiglio d’amministrazione, difesa dall’avvocato ************* di Melpignano e domiciliata presso di lui in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio legale Napolitano;
 
per la riforma
 
della sentenza 5 settembre 2005 n. 11196, notificata il 16 settembre 2006, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, terza Sezione, ha annullato la graduatoria, approvata con atto 14 luglio 2000 n. 32 dell’ufficio della regione Campania dello sviluppo delle attività del settore terziario.
 
       Visto il ricorso in appello, notificato il 14 e il 16 novembre e depositato il 9 dicembre 2006;
 
       visto il controricorso della società *** Palace di Anacapri, depositato il 2 gennaio 2006;
 
       visto il controricorso della società La *** – Hotel Ristorante, depositato l’8 febbraio 2006;
 
       vista la memoria difensiva presentata dalla società La ***-Hotel Ristorante il 7 dicembre 2006;
 
       visti gli atti tutti della causa;
 
       relatore, all’udienza del 19 dicembre 2006, il consigliere ****************, e uditi altresì gli avvocati ******** e *********;
 
       ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
       La regione Campania con bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale 16 giugno 1997 n. 29/bis aveva indetto una gara per assegnare incentivi agli investimenti turistici assegnati dalla Commissione della Comunità europea per gli anni 1997-1998 nell’àmbito di un Programma Operativo Plurifondo. La prima graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, redatta dal Nucleo di supporto interno operativo all’assessorato regionale al turismo sulla base dei progetti e della documentazione presentata dagl’imprenditori concorrenti, era stata approvata con decreto del presidente della giunta regionale 8 aprile 1998 n. 4432 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale 8 aprile 1998 n. 24, e aveva ammesso al finanziamento 142 progetti, tra cui quello della società La ***-Ristorante Hotel (d’ora in poi: La ***), collocato al centonono posto per un contributo ammissibile di lire 3.510.079.000. Lo stesso decreto, peraltro, ha stabilito che i concorrenti esclusi avrebbero potuto presentare, entro trenta giorni, una circostanziata domanda di riesame, che sarebbe stata esaminata da un secondo Nucleo di valutazione. Tale Nucleo, stabiliti nuovi criteri di valutazione, ha consentito la riammissione in gara di 184 delle 257 ditte escluse e rifatto la graduatoria, che è stata approvata con deliberazione della giunta regionale 3 novembre 1999 n. 7162 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale 22 novembre 1999 n. 75. L’ultima posizione utile per il finanziamento era la centonovantaduesima.
 
       La ***, passata dal centonovesimo al duecentoquarantacinquesimo posto, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania notificato il 20 e 21 gennaio 2000 (procedimento 1193/2000), e poi con atti di motivi aggiunti in corso di giudizio, ha impugnato la nuova graduatoria, deducedone l’illegittimità con vari motivi di censura. La controinteressata *** Palace Hotel con ricorso incidentale ha chiesto l’annullamento della stessa deliberazione, nella parte in cui le aveva assegnato 41 punti, collocandola all’ultimo posto utile della graduatoria.
 
       Un successivo provvedimento dell’ufficio del coordinamento dello sviluppo delle attività del settore terziario, 14 luglio 2000 n. 32, ha modificato la seconda graduatoria tenendo conto di rinunce o altri fatti sopravvenuti, e La ***, avanzata al duecentoventicinquesimo posto ma sempre in posizione non utile, ha impugnato anche tale atto sia con motivi aggiunti nel procedimento 1193/2000, sia con un nuovo ricorso notificato il 19 e 20 settembre (procedimento 9893/2000).
 
       Il tribunale amministrativo regionale, dopo aver disposto la riunione dei giudizi con sentenza 2 aprile 2004 n. 323 ed esperito istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato improcedibile il ricorso 1193/2000 (contro il quale era stato proposto ricorso incidentale da ******à *** Palace Hotel) ed ha accolto il ricorso 9893/2000 annullando la graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 32 del 2000, giudicando illegittimo tutto il procedimento con il quale l’amministrazione regionale, in contrasto anche con la procedura stabilita nel bando, aveva rimesso in gara i concorrenti esclusi, prorogato più volte i termini di presentazione della documentazione stabiliti dal bando, rielaborato i criteri di valutazione e sottoposto a nuova valutazione i progetti dopo averli già preso conoscenza. Ha rilevato altresì che l’amministrazione regionale non aveva ottemperato, neanche in seguito alla nomina di un commissario incaricato dell’istruttoria, all’ordine del tribunale amministrativo di mettere a disposizione tutti gli atti della procedura, e che le schede di valutazione dei progetti erano prive della firma del presidente della commissione incaricata della valutazione stessa.
 
       La regione appella deducendo due motivi. Con il primo motivo argomenta che: a) il decreto del presidente della giunta regionale 8 aprile 1998 n. 4432 non aveva inteso riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, ma solo consentire ai concorrenti «interessati alla mancata idoneità» di proporre una motivata richiesta di riesame; b) il medesimo decreto, inoltre, non è stato impugnato; c) all’amministrazione non è impedito di correggere gli atti di gara con atti di autotutela. Con il secondo motivo sostiene che il Nucleo istituito con la deliberazione n. 7162 del 1999 ha determinato i (nuovi) criteri di valutazione e i relativi punteggi in conformità con le prescrizioni del bando.
 
       La società *** Palace di Anacapri si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello.
 
DIRITTO
 
       L’amministrazione regionale della Campania, come risulta dall’esposizione dei fatti e come ha rilevato il giudice di primo grado, dopo aver elaborato la graduatoria di una gara per l’ammissione a finanziamento di attività turistiche, ha violato ogni regola e principio sulle pubbliche gare, rimettendo in gara i concorrenti esclusi, prorogando più volte i termini di presentazione della documentazione stabiliti dal bando, rielaborando i criteri di valutazione e sottoponendo a nuova valutazione i progetti dopo averli già preso conoscenza. Tutto ciò, va precisato, è avvenuto al fuori di una procedura di autotutela, ossia di motivato annullamento e ordinato rifacimento dei precedenti atti. Ciò posto, il primo motivo d’appello contiene tre censure, di cui quelle sopra indicate con “a” e “b” sono inconferenti, quanto ad “a” perché il tribunale amministrativo non ha affatto detto che il decreto del presidente della giunta regionale 8 aprile 1998 n. 4432 abbia riaperto i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla gara; e quanto a “c” perché, come si è detto, l’amministrazione ha agito al di fuori di un procedimento d’annullamento di atti di gara in autotutela. Con la censura I-b l’appellante deduce che il decreto 8 aprile 1998 n. 4432 non è stato impugnato (nella parte in cui ha disposto la possibilità di riesame dei progetti), sicché la ricorrente non avrebbe potuto impugnare i successivi atti disposti in esecuzione dello stesso. Sennonché tale atto, analogamente a quanto accade per i bandi di gara o di concorso, non può essere impugnato (salvo casi che qui non interessa esaminare) se non con la graduatoria finale, dalla quale soltanto sorge l’interesse a contestare la procedura.
 
       Con il secondo motivo sostiene che il Nucleo istituito con la deliberazione n. 7162 del 1999 ha determinato i (nuovi) criteri di valutazione e i relativi punteggi in conformità con le prescrizioni del bando; e anche questo motivo è inconferente, di fronte alla sentenza che ha stabilito che non potevano essere creati nuovi criteri dopo la prima valutazione dei progetti e addirittura dopo la graduatoria.
 
       L’appello, in conclusione, è infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 4000 a favore della resistente la ***, e in € 2000 a favore della società *** Palace di Anacapri, stante la ridotta attività processuale di quest’ultima.
 
Per questi motivi
 
respinge l’appello indicato in epigrafe e condanna la regione Campania al pagamento delle spese processuali, liquidate in quattromila euro a favore della società La ***-Hotel Ristorante, in duemila euro a favore della società *** Palace di Anacapri.
 
       Così deciso in Roma il 19 dicembre 2006 dal collegio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22 febbraio 2007

Lazzini Sonia

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