Una piccola voce

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Il rapporto Istat riferito al mese di agosto 2014 denota una percentuale di disoccupazione pari al 12,3% per un totale di circa 3.134.000 disoccupati. I giovani compresi nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni sono invece 710.000 con una percentuale del 44,2% di disoccupazione giovanile. I numeri che l’istituto di statistica ci presenta sono di un peso non indifferente se ci si vuol impegnare anche in una solo breve e sintetica analisi della questione del lavoro nella società italiana. Anzi, per tutti coloro i quali rientrano in questo rapporto Istat, si dovrebbe parlare di non lavoro.

Che il tema del lavoro sia tra le più delicate tematiche sociali e legislative è cosa fin troppo ovvia e ribadita, ma il gap tra l’esperienza concreta e la realtà normativa attuale è di così non trascurabile spessore da escludere il carattere ridondante di tale argomento.

Seppur il lavoro venga considerato come un valore astratto a sé stante, come un’entità generica e generale che definisce una qualsivoglia attività psicofisica, la natura specialistica che lo forgia internamente è forte e lo rende strettamente legato al concetto di persona. Non è un caso che il lavoro sia la materia più trattata nel testo costituzionale sia per via diretta che indiretta. Se è vero che la Costituzione italiana è così sapientemente attenta a tutelare la persona umana, è altrettanto vero che il lavoro che questa persona umana svolge rappresenta una questione delicata e fondamentale alla quale riservare un’analisi e una tutela preminente.

Ogni persona va tutelata in tutti i suoi aspetti e tra questi il lavoro è forse il più importante.

Oggi è pressoché impossibile pensare ad una persona senza considerarla in un contesto lavorativo.

Salvo pochi fortunati che non fanno specie, il lavoro è fondamentale per conseguire un reddito tale da permettere una vita «libera e dignitosa» a chiunque. Lo stesso percorso formativo riservato ai bambini è costruito in una maniera tale da acquisire conoscenze ed esperienze utili a svolgere, una volta cresciuti, un’attività lavorativa soddisfacente. Il lavoro è obiettivo futuro, impegno presente, ricordo appagante e struttura portante dell’intera vita di un uomo.

« La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.» Di questo primo comma dell’art. 4 della Costituzione è utile sottolineare alcune parole: «Repubblica», «tutti», «diritto», «promuove», «effettivo».

La prima parte della norma evidenzia la portata maestosa del lavoro che deve essere oggetto di attenzione da parte della Repubblica e non può essere appannaggio meramente privato o di carattere esclusivamente amministrativo. Il lavoro, se dunque impegna la Repubblica, riguarda tutti e ciò ne sottolinea la fondamentale importanza, tant’è vero che viene riconosciuto come diritto. Diritto al lavoro. E’ corretto pensare che la conformazione che assume però questo diritto è quella di valore poiché non si riconosce l’azionabilità dello stesso diritto in tribunale (v. per tutti R. Scognamiglio in Trattato del Diritto del Lavoro Vol. I pag. 124). Questo perché la disoccupazione ha carattere fisiologico in ogni società e non può essere oggetto di azione contro lo Stato: il disoccupato non potrà mai fare causa allo Stato per non aver trovato un lavoro.

Se così non fosse oggi avremmo ben 3.134.000 processi pendenti a carico dello Stato senza alcuna speranza di individuare una responsabilità concreta, se non quella di non vedere attuato in quella fattispecie concreta l’art. 4. Scognamiglio concepisce il diritto al lavoro come un valore fondamentale che si atteggia in diverse forme, concezione che forse si avvicina meglio a quella che è effettivamente la realtà lavorativa che si tenta di definire. La natura particolarmente complessa di questo valore, che oscilla costantemente tra un lato positivo e uno negativo, si evince dalla cautela con la quale l’art 4 Cost. continua, attribuendo alla Repubblica la promozione di questo diritto-valore che deve cercare di essere il più effettivo possibile. Il fatto che il lavoro sia condizionato da numerosissime incognite che possono presentarsi sia nell’esperienza individuale di ciascun cittadino, sia nei meccanismi del mercato del lavoro, impedisce di poter considerare il lavoro un diritto assimilabile ad esempio a quello di proprietà. Il carattere e pubblico e privato del lavoro non permette una caratterizzazione facile di questo valore che è sì di tutti ma, parlando pragmaticamente, rasenta l’utopia se aspira ad un’occupazione pari al 100%. Attenzione: la natura fisiologica della disoccupazione non vuole e non deve giustificare però una serie di mancanze politico-normative che di fatto svuotano quell’attività di promozione da conseguire. Promuovere il lavoro significa creare un meccanismo economico, politico, sociale, formativo e amministrativo che lavori in quasi totale sincronia. Se gli ultimi due aspetti fungono da sostrato preparatorio ad un mercato del lavoro vivo e vivido, i primi invece devono costituire il cuore di una serie di iniziative innanzitutto legislative che stabilizzino il terreno di chances nelle quali far affondare poi gli interventi sindacali e accogliere e regolare le esperienze individuali. Se sul lavoro si fonda la nostra Repubblica, se con il lavoro si permette la partecipazione di tutti all’organizzazione del paese in un’ottica antidiscriminatoria sostanziale, se il lavoro è definito non solo come diritto ma anche come dovere (anche qui inteso come valore) mediante il quale si consegue il progresso della nostra società, è al lavoro, in tutte le sue forme, che bisogna mirare nell’evoluzione legislativa. Pubblico, privato, autonomo o subordinato che sia è mediante il lavoro che una società vive e cresce.

E’ stata fondamentalmente questa la linea seguita, analizzando il periodo post-costituzionale, perché a noi più vicino, fino agli anni 70 del novecento. Una fase, definita dalla dottrina giuslavorista di matrice garantistico-promozionale (v. per tutti F. Lunardon in Trattato del Diritto del Lavoro Vol. I pag. 147), impegnata ad investire nel boom economico del decennio precedente per incrementare i livelli occupazionali, e a garantire, con il celeberrimo Statuto dei Lavoratori del 1970, una tutela piena del lavoratore. Quasi a voler pensare che il problema maggiore non era trovare un posto di lavoro ma tutelare la persona assunta, perché di lavoro forse ce n’era addirittura troppo e si rischiava quasi di sfruttarla la persona. Di qui l’ingresso ufficiale dei sindacati nei luoghi di lavoro, la considerazione del lavoratore come persona, l’affermazione dei principi costituzionali e la creazione di uno spazio più stabile per favorire la comunicazione tra datori e lavoratori.

La successiva crisi petrolifera e quindi economica fa svanire quest’epoca d’oro e la prima vittima dell’ottica di risparmio che si abbraccia è proprio il lavoro. I successivi decenni vedranno un susseguirsi di esperienze che non riusciranno mai a superare la frattura economico-sociale di metà anni 70 e che vedranno invece una stabilizzazione di quei rimedi inizialmente solo temporanei e che invece hanno perpetrato un continuo atteggiamento a ribasso nei confronti del lavoro.

La nascita dell’Ue e la sua ingerenza così insolitamente forte nel nostro ordinamento anche nell’ambito delle questioni sociali, amplia la discussione inserendo un nuovo soggetto: il legislatore europeo. Il saldo rapporto che lega il lavoro e la persona tuttavia ha portato a modellare il principio di sussidiarietà tra Ue e Stati membri nella materia del lavoro in termini di competenza concorrente, limitando lo spazio di azione del diritto dell’Ue in questa tematica.

Esemplificativo è il modello legislativo adottato dall’Ue quando l’occupazione, dopo Amsterdam, diventa questione di interesse comune e gli alti livelli occupazionali diventano uno scopo che richiede un’armonizzazione operativa. Il modello è il cosiddetto Soft Law, non vincolante per gli Stati. Il risultato è la SEO (Strategia Europea per l’Occupazione) il cui andamento più particolare è quello della flexicurity. Siamo nel 2007 quando, con l’intento di ripristinare un equilibrio del mercato del lavoro europeo probabilmente strizzando l’occhio alla disoccupazione frizionale, le conclusioni del Consiglio sono dirette ad incrementare la flessibilità riducendo il livello di garanzia del lavoratore (facilitare i licenziamenti eliminando il carattere reale della tutela) e spostando il nucleo dell’azione legislativa degli Stati sulla sicurezza «post-lavoro» (incrementare le indennità di disoccupazione ed estenderne l’ambito applicativo). Insomma, contrariamente a quanto si fosse stabilito a livello di diritto primario, si favoriva la disoccupazione, sì per aumentare probabilmente il tasso di ricambio, ma alimentando un meccanismo che vuole essere precario nel lavoro in primis e nelle condizioni economiche come conseguenza indesiderata. Nonostante il superamento della strategia ad opera del MAC (Metodo Aperto di Coordinamento), lo strascico liberista della flexicurity si nota ancora oggi osservando gli orientamenti di futura riforma della disciplina.

L’ottica a ribasso con la quale oggi si guarda il tema del lavoro, non più ambiente di elevazione umano, non più valore riconosciuto della persona, non più fondamento della società ma purtroppo solo capitolo di spesa pubblica, è stata fomentata anche dall’inadeguatezza sindacale degli ultimi decenni e da un deperimento degli strumenti sindacali, primo fra tutti il contratto collettivo. Fa pensare, dunque, il saggio di Umberto Romagnoli dal titolo “La deriva del diritto del lavoro”. Lo scritto denuncia una realtà fin troppo evidente che partendo da una giustificazione in termini antifascisti della mancata attuazione dei commi successivi al primo dell’art. 39 Cost., finisce per rimanere incastrata in una decostituzionalizzazione sindacale sempre più pericolosa.

La legge 148/2011 ne è il testimone chiave con l’affermazione della capacità derogativa in pejus del contratto collettivo di secondo livello a danno di quello di primo livello. Aprire le porte alla derogabilità significa svuotare di forze e contenuti il sindacato nelle sue sfere più alte e generali, significa farne perdere il senso e relegarlo ad un ruolo di mero commentatore delle politiche sociali, senza una concertazione ormai accantonata e con una forza via via crescente della libertà negoziale privata a livello più basso. Sembra profilarsi l’ombra di quella che potrebbe essere la prima deregulation secca, in cui il freno della mano nazionale del sindacato non ha più presa su una ruota in discesa.

Il mio scritto, di natura assai modesta e sintetica, vuole collocarsi come una piccola voce che scandisca l’importanza del lavoro inteso come parte di vita dell’uomo, come motore della società apparato e come carburante di un progresso economico del quale se ne sente da troppo tempo la sete, disprezzando quelle vedute che relegano l’attività lavorativa a mera abitudine privilegiata, oggi per sempre più pochi, e la osservano come prima vittima da sacrificare in nome di un risparmio che non ha più a cuore la felicità di una società pulsante.

Danilo Fuscaldo

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