In considerazione della particolare competenza professionale del convenuto e la qualifica rivestita di responsabile del settore lavori pubblici del comune e responsabile del procedimento, non poteva essere ignorato? il principio generale della par condicio o il divieto di rinegoziare l’offerta dopo la gara: che ?? elementare riflesso del divieto di trasformare un procedimento di evidenza pubblica in uno negoziato, pena le possibili implicite distorsioni della imparzialit? e della trasparenza dell’azione amministrativa.
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Se l?appalto ? stato aggiudicato con il criterio dell?offerta economicamente pi? vantaggiosa, non ? automatico che si possa considerare un danno erariale l?eventuale maggior prezzo pagato dall?amministrazione e corrispondente alla differenza fra l?offerta vincitrice e la seconda in quanto i parametri per aggiudicarsi l?appalto non solo? economici come per il criterio del prezzo pi? basso, ma anche qualitativi
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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Per Il Veneto, con la sentenza numero 1273 del 22 settembre 2005, a seguito della sentenza di condanna dell?amministrazione aggiudicatrice emessa dal Tar Veneto, sezione prima di Venezia, con la sentenza numero 2805 del 2003 (l?amministrazione non ha inteso proporre appello davanti al Consiglio di Stat0) si occupa di verificare l?eventuale presenza di colpa grave del responsabile del Servizio tecnico Lavori Pubblici del Comune
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La condanna da parte della Corte dei Conti:
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<il responsabile del Servizio tecnico Lavori Pubblici del comune, del tutto irritualmente, dopo la gara formalmente gestita con gli altri due commissari, ha iniziato e concluso in modo autonomo e solitario un sub procedimento di illegittima ?rinegoziazione? dell’offerta con l? aggiudicataria provvisoria, considerata successivamente illegittima da parte del Tar.
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Solo a questa persona va pertanto causalmente imputato il danno indiretto cagionato al comune di, in relazione al risarcimento di euro 4421,28? corrisposto dall’amministrazione alla ditta seconda classificata e risultata vittoriosa davanti all?adito Tar del Veneto.
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Ma anche parte delle ulteriori conseguenze dannose per il comune, derivanti dal contenzioso con la ditta seconda classificata, vanno imputate al convenuto.
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Infatti il responsabile del procedimento, dopo il ricorso della societ? pretermessa, in cui venivano chiaramente evidenziati i vizi della procedura, avrebbe dovuto, in via di autotutela, annullare la procedura o, quanto meno, comunicare all’amministrazione i profili di illegittimit? in cui era incorso.
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Al contrario il convenuto aggravava le conseguenze negative della propria condotta, dando parere favorevole in ordine alla regolarit? tecnica alla delibera ad litem di giunta n. 118 dell’11/6/2002, con la quale l’amministrazione si costituiva, con urgenza in vista dell’udienza di sospensiva, nel ricorso promosso avanti al TAR Veneto dalla ditta seconda classificata a cui successivamente ha riconosciuto il danno patito.
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Con ci? avallando, in qualit? di organo tecnico, di fronte all’organo politico, una pretesa legittimit? della procedura di licitazione.>
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In conclusione quindi il verdetto dell?adito giudice amministrativo- contabile ? di condanna :
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<La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto condanna il convenuto al pagamento della somma di ?. 8549,69 oltre la rivalutazione monetaria dalla data del 6/11/2003 alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali dal giorno di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo e completo soddisfo>
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L?emarginata sentenza va segnalata anche per un ulteriore importante principio in essa contento
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La procura, quindi l?accusa, pretendeva di sentir condannare il RUP anche? per la :
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< Ulteriormente la Procura contesta al funzionario che se l’appalto fosse stato, correttamente, assegnato alla ditta vincitrice del ricorso davanti al Tar, anzich? illegittimamente alla societ? la cui aggiudicazione ? stata considerata illegittima, il comune avrebbe avuto un risparmio di spesa di euro 1503,00, risultando tale dato dalla comparazione fra il prezzo offerto dall’ aggiudicataria provvisoria (euro 53.000,00) rispetto a quella della seconda (euro 51.497,00).>
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OVVIAMENTE QUESTA CIRCOSTANZA SI E? POTUTA VERIFICARE IN QUANTO L?APPALTO ERA STATO BANDITO CON IL CRITERIO DELL?OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU? VANTAGGIOSA.
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Una tale pretesa non viene accolta dal giudice in quanto:
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<La difesa ha eccepito la mancanza di danno in relazione al preteso maggior costo dell’appalto, derivando al comune un vantaggio dall’illegittima assegnazione e la carenza, oltre che della colpa grave, del nesso causale fra la condotta del Responsabile del Procedimento e le conseguenze economiche del giudizio al TAR Veneto promosso dalla ditta seconda classificata.
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Osserva il Collegio come non possa costituire ex se un danno la differenza, contestata come tale invece dalla Procura, di euro 1503,00 fra il prezzo offerto dalla prima e quello della seconda.
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Infatti la gara, cui concorrevano le due ditte, non si ? svolta secondo un criterio di aggiudicazione rigido o matematico (ad esempio del massimo ribasso) trattandosi, invece, di licitazione con il sistema ?dell’offerta economicamente pi? vantaggiosa?, in cui la scelta del contraente doveva operarsi sulla base di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’offerta, e non solo sull’elemento del prezzo: non pu? pertanto ritenersi provata tale voce di danno chiesta dalla Procura>
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a cura di Sonia LAZZINI
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allegata sentenza (pdf 25 kb)
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