Un significativo ripensamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla “altruità” della cosa nel delitto di furto.

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Cass. – Sez. V – Ud. 24 ottobre 2007 (dep. 12 dicembre 2007) n. 2128– Pres. *********      – Rel. ****** – P.M. ************ (concl. diff.).
 
Delitti contro il patrimonio – Furto – Requisito dell’altruità della cosa inteso come proprietà altrui della stessa – Necessità ai fini della sussistenza del reato.
   (C.p. art. 624).
 
   Il principio enunciato da questa Corte (sez. IV, sentenza n. 229 del 24/01/1995, in Riv. Pen., 1995, 1457) secondo il quale: “il requisito dell’altruità di cui all’art. 624 cod. pen. è ravvisabile ogni volta che vi sia almeno un soggetto, diverso dall’agente, il quale, al momento del fatto, sia legato alla cosa stessa da un’effettiva relazione di interesse”, tenuto conto, altresì, che anche il proprietario che non ha il possesso della cosa può commettere furto (Sez. II, 5 aprile 1960, *********, in Giust. Pen., 1960, II, c. 852) risulta escluso dall’interpretazione sistematica degli artt. 624, 334 e 388 c.p., e in particolare degli artt. 334 comma 3 e 388 comma 3 c.p., che prevedono una pena minore quando la sottrazione o il danneggiamento di una cosa sottoposta a sequestro o a pignoramento viene commessa dal proprietario della cosa non affidata alla sua custodia. Infatti, se il termine “altrui” non venisse inteso nel significato di proprietà di altri si cadrebbe nell’assurdo di punire il proprietario che sottrae un bene proprio dato in pegno in maniera più grave del proprietario che sottrae un bene sottoposto a sequestro o a pignoramento, e non sembra dubbio che questa seconda fattispecie sia più grave.
 
   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – G. L. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di cui agli artt. 624 – 625 n. 2 c.p. per essersi impossessato, a fine di profitto e con uso di mezzo fraudolento, consistito nell’accampare varie scuse legittimanti il suo atto, di 50 cappottini confezionati dalla ditta D’*****, sottraendoli dall’interno dell’abitazione di quest’ultimo ove D’A. A., figlia del titolare della ditta, l’aveva fatto accedere, in Laterza il 15.10.1998.
Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 624 c.p. e relativo vizio di motivazione. Deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto sussistente l’elemento costitutivo del reato consistente nell’altruità della cosa sottratta, stante la sussistenza di un rapporto di prestazione d’opera, la precedente consegna dei cappottini (in tessuto già tagliato) e l’accordo per la restituzione dei capi in tal modo confezionati.
Non sarebbe applicabile il principio affermato dalla Quarta Sezione di questa Corte con la sentenza n. 229 del 18.3.1995 perché il precedente concerneva l’ipotesi del proprietario che sottrae al creditore la cosa mobile data in pegno e, dunque, in presenza di diritto reale di garanzia del creditore pignoratizio.
Mancherebbe, in ogni caso, la consapevolezza dell’altruità della cosa.
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato.
Invero, il fatto è stato così ricostruito dai giudici di merito: “G., titolare del maglificio “*****”, aveva commissionato al D’A. il confezionamento di n. 612 cappottini per bambini, avendo fornito allo stesso il tessuto già tagliato. Dopo aver effettuato varie consegne D’A., che non poteva eseguire di persona l’ultima consegna di 50 capi, aveva chiesto a G. di recarsi presso la sua abitazione il 9 o il 10 ottobre per ricevere i cappotti, ma G. si era presentato il 15 ottobre, trovando in casa la figlia A. ed il fidanzato dell’altra figlia, ****.. A quel punto “… per le insistenze di G., che si era introdotto nell’androne del portone”, la ragazza “ … si era recata nel laboratorio, trovandovi il sacco contenente gli abiti, che aveva mostrato all’imputato. Questi, approfittando dell’allontanamento della ragazza per andare a telefonare ai genitori per sapere dove si trovasse la bolla di consegna, aveva preso il sacco con i cappotti ed era andato via, spiegando al C., che era rimasto con lui, che si sarebbe fatto risentire in seguito; successivamente aveva negato di aver preso i cappotti, insistendo per la consegna degli stessi e rifiutando di pagarne il prezzo. L’insidia adoperata dall’imputato, che, approfittando dell’assenza del D’A. aveva dichiarato alla figlia ed al futuro genero che intendeva ritirare i capi per pagarli in seguito, circostanza non rispondente al vero perché non aveva atteso il ritorno della ragazza per firmare la bolla di consegna, negando successivamente di averli presi, integrava … l’aggravante contestata del mezzo fraudolento …”.
Secondo la Corte territoriale il requisito dell’altruità della cosa sarebbe sussistente perché anche se l’imputato aveva fornito alla ditta di confezioni del D’A. il tessuto già tagliato per il confezionamento dei cappotti per bambini, tuttavia – dopo lo svolgimento dell’attività commissionata – il singolo bene aveva perso la precedente identità, per acquistarne una nuova, quella di capo finito ed immediatamente commerciabile, avente un valore aggiunto rispetto al semplice taglio di stoffa, come tale nuovo e del tutto diverso da quello inizialmente fornito. Trattandosi di bene diverso da quello conferito, doveva “escludersi la titolarità, quanto meno esclusiva, del capo, ormai confezionato”.
Appare evidente come la Corte di merito abbia implicitamente risolto il problema della titolarità delle cose sottratte applicando il principio di specificazione di cui all’art. 940 c.c. secondo cui “se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una cosa nuova, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera”, concludendo per la prevalenza del valore della mano d’opera.
Sennonché “le disposizioni di cui agli artt. 937 (opere fatte da un terzo con materiali altrui) e 940 (specificazione) cod. civ. non si applicano quando le situazioni da tali norme disciplinate siano state regolate convenzionalmente fra le parti” (Cass. Civ., Sez. II, 18/03/1981 n. 1606, CED, Rv. 412270) e dalla stessa ricostruzione del fatto accolta dalla sentenza impugnata si evince chiaramente che la consegna dei cappottini tagliati era avvenuta in virtù di un contratto di subfornitura, qualificabile, secondo gli usi commerciali, come contratto di lavorazione per conto terzi o contratto a “façon”, ora disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) il cui art. 1, comma 1, dispone che “Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”. Contratto in virtù del quale, mentre il committente ha l’obbligo del pagamento del prezzo, il subfornitore ha il corrispondente obbligo di consegna del bene ottenuto dalla trasformazione del semilavorato ma non acquista certo la proprietà di quest’ultimo, come per espressa disposizione legislativa (art. 7 legge cit.) non acquista “la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico … comunicati al fornitore”, di cui resta titolare il committente.
Talché, difettando il requisito dell’altruità della cosa, erroneamente è stata ritenuta sussistente la fattispecie di furto contestata.
E’ vero, peraltro, che l’art. 2756 c.c. – certamente applicabile anche alla subfornitura – dispone che “i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede” e “il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”.
Pertanto, risulterebbe applicabile il principio enunciato da questa Corte (sez. IV, sentenza n. 229 del 24/01/1995, in Riv. Pen., 1995, 1457) secondo il quale: “il requisito dell’altruità di cui all’art. 624 cod. pen. è ravvisabile ogni volta che vi sia almeno un soggetto, diverso dall’agente, il quale, al momento del fatto, sia legato alla cosa stessa da un’effettiva relazione di interesse”, tenuto conto, altresì, che anche il proprietario che non ha il possesso della cosa può commettere furto (Sez. II, 5 aprile 1960, *********, in Giust. Pen., 1960, II, c. 852).
Sennonché l’esattezza di tale soluzione risulta esclusa dall’interpretazione sistematica degli artt. 624, 334 e 388 c.p., e in particolare degli artt. 334 comma 3 e 388 comma 3 c.p., che prevedono una pena minore quando la sottrazione o il danneggiamento di una cosa sottoposta a sequestro o a pignoramento viene commessa dal proprietario della cosa non affidata alla sua custodia.
Infatti, si è rilevato in dottrina che se il termine “altrui” non venisse inteso nel significato di proprietà di altri si cadrebbe nell’assurdo di punire il proprietario che sottrae un bene proprio dato in pegno in maniera più grave del proprietario che sottrae un bene sottoposto a sequestro o a pignoramento, e non sembra dubbio che questa seconda fattispecie sia più grave, perché finisce con il ledere, oltre all’interesse funzionale della pubblica amministrazione, nell’art. 334 c.p., o all’interesse all’osservanza dei provvedimenti giudiziali, nell’art. 388 c.p., anche l’interesse patrimoniale a tutela del quale sono stati disposti il sequestro o il pignoramento.
Anche un bene dato in pegno – si è aggiunto – potrebbe formare oggetto di un pignoramento o di un sequestro e, se si dovesse seguire la tesi giurisprudenziale innanzi richiamata, “si dovrebbe concludere che la sottrazione del bene al creditore pignoratizio da parte del proprietario integra normalmente un furto, ma costituisce il meno grave reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro o a pignoramento, nelle diverse ipotesi previste dagli artt. 344 comma 3 e 388 comma 3 c.p., nel caso in cui il bene dato in pegno sia stato anche sequestrato o pignorato”.
Appare, dunque, preferibile l’opinione sostenuta da parte autorevole della dottrina secondo cui “l’altruità si presenta come un elemento normativo rigorosamente giuridico. Il termine penalistico è governato dal diritto civile, il cui primato ha un senso “politico” preciso: si vuole che il sistema penale – nel settore in cui è inserita l’altruità – svolga una funzione meramente sanzionatoria delle regole civilistiche, una funzione di semplice garanzia subalterna e priva di autonomia delle regole che i privati si dettano”.
Sì che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
La persona offesa, ovviamente, troverà tutela negli istituti civilistici per il pagamento delle proprie prestazioni.
Va aggiunto, infine, che il fatto così come contestato all’imputato, anche alla luce dell’aggravante del mezzo fraudolento, non può essere diversamente qualificato né come insolvenza fraudolenta – posto che l’obbligazione è stata contratta al momento della conclusione del contratto e non allorquando l’imputato ha ritirato la merce senza corrispondere il compenso al prestatore d’opera – né come truffa – fattispecie più vicina al fatto desumibile dalle sentenze dei giudici di merito – perché “sussiste violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la sentenza quando nei fatti – ivi rispettivamente descritto e ritenuto – non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Tale è il rapporto tra truffa e furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all’atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante “frode”, il furto tra quelli consumati “mediante violenza” contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano l’artificio o il raggiro” (Cass., sez. IV, 18 settembre 1997, n. 9523, ******, in Cass. Pen. 1998, 2009).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
 
 
Un significativo ripensamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla “altruità” della cosa nel delitto di furto.
 
   SOMMARIO: 1. La vicenda storica e l’epilogo processuale. – 2. Rapporti fra la tutela penale del patrimonio e quella civilistica della proprietà. – 3. La nozione di “altruità” come elemento costitutivo del delitto di furto. – 4. In particolare, sulla configurabilià del furtum rei propriae. – 5. Conclusioni.
 
1. La vicenda storica e l’epilogo processuale. – La sentenza in epigrafe trae origine da un banale episodio, eppur fonte di molteplici ed interessanti questioni giuridiche, episodio accaduto nel lontano 1998 quando Tizio, titolare di un maglificio, commissionava a **** il confezionamento di svariati cappottini per bambini, fornendogli il tessuto già tagliato.
Accadeva, però, che, approfittando della temporanea assenza di ****, allontanatosi per prendere la bolla di consegna, Tizio prendeva il sacco dei capottini ed anadava via, successivamente negando tale circostanza, rifiutando di pagare il prezzo pattuito ed insistendo per la consegna degli abiti confezionati.
Denunciato il fatto, Tizio veniva tratto a giudizio innanzi al locale Tribunale per rispondere del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento (artt. 624 – 625 n. 2 c.p.) ed, all’esito dell’espletata attività istruttoria, condannato alla pena di giustizia.
Rilevava, infatti, il Tribunale “come nel comportamento descritto (fossero) ravvisabili tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del contestato reato di furto, e cioè la sottrazione dei cappottini, il conseguente impossessamento inteso come conseguimento dell’effettiva disponibilità del bene al di fuori della signoria del proprietario ed, infine, l’evidente fine di profitto”.
Non riteneva, viceversa, condivisibile l’impostazione sostenuta dalla difesa dell’imputato, per cui quest’ultimo non poteva ritenersi responsabile del furto di una cosa già propria “in quanto i cappotti confezionati costiui(vano) un bene diverso dai loro pezzi, risultante senz’altro dalla somma dei pezzi di stoffa, ma anche dal cotone e da quant’altro occorrente per confezionarli, nonché dall’energia lavorativa impiegata per effettuare l’assemblaggio” (Trib. Taranto, sez. dist. di Ginosa, 29.9.2003 – 2.10.2003, n. 146).
Appellata la sentenza dalla difesa di Tizio, la stessa veniva confermata anche dalla Corte territoriale, per cui “il requisito dell’altruità della cosa sarebbe sussistente perché anche se l’imputato aveva fornito alla ditta di confezioni il tessuto già tagliato per il confezionamento dei cappotti per bambini, tuttavia – dopo lo svolgimento dell’attività commissionata – il singolo bene aveva perso la precedente identità, per acquistarne una nuova, quella di capo finito ed immediatamente commerciabile, avente un valore aggiunto rispetto al semplice taglio di stoffa, come tale nuovo e del tutto diverso da quello inizialmente fornito” (Corte d’App. Lecce, sez. dist. di Taranto, 17.3.2005 – 28.8.2006, n. 346).
Interposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, infine, la sentenza impugnata veniva annullata senza rinvio “perché il fatto non sussiste” dalla Suprema Corte, che, con la pronuncia in commento, previa analitica ricostruzione del fatto e delle precedenti espressioni di giudizio, riteneva inapplicabile al caso di specie il principio di specificazione di cui all’art. 940 c.c.[1] sulla base del costante indirizzo giurisprudenziale per cui: “le disposizioni di cui agli artt. 937 (opere fatte da un terzo con materiali altrui) e 940 (specificazione) c.c. non si applicano quando le situazioni da tali norme disciplinate siano state regolate convenzionalmente fra le parti” (Cass., sez. II, 18.3.1981, n. 1606, in C.E.D., Rv. 412270) e del particolare negozio giuridico intercorso fra le parti.
La consegna dei cappottini tagliati era (infatti) avvenuta in virtù di un contratto di subfornitura, qualificabile, secondo gli usi commerciali, come contratto di lavorazione per conto terzi o contratto a “façon”, ora disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive)”, “in virtù del quale, mentre il committente ha l’obbligo del pagamento del prezzo, il subfornitore ha il corrispondente obbligo di consegna del bene ottenuto dalla trasformazione del semilavorato ma non acquista certo la proprietà di quest’ultimo …, di cui resta titolare il committente. Talché, difettando il requisito dell’altruità della cosa, erroneamente (era) stata ritenuta sussistente la fattispecie di furto contestata”.
 
2. Rapporti fra la tutela penale del patrimonio e quella civilistica della proprietà. – La sentenza in commento rispecchia le conflittualità – dottrinali e giurisprudenziali – che caratterizzano la fattispecie di furto e, più in generale, l’ambito dei “delitti contro il patrimonio” di cui al titolo XIII del libro II del codice penale.
La sua estrema linearità motivazionale nonostante la complessità delle questioni trattate corrisponde, in altri termini, alla condizione epistemologica della fattispecie in contestazione che, sebbene a tuttt’oggi quella statisticamente più frequente – tanto da esemplificare il caso più tipico di criminalità umana[2] – continua ad agitare i sonni dell’interprete attraverso la riproposizione di questioni di diritto mai definitivamente risolte.
Tutte tali problematiche, a ben vedere, trovano fonte e giustificazione nel rapporto di stretta accessorietà e/o contiguità che in materia si instaura fra i concetti penalistici e le fondamentali categorie del diritto civile della proprietà.
Nonostante la attualità giudiziaria delle tematiche che simili interrogativi alimentano, non è questa la sede per soffermarsi sulle relazioni di significato che termini quali “cosa mobile”, “detenzione”, “possesso”, “danno”, “lucro” … assumono in ambito civile e penale, essendo comunque pacifico che la materia dei delitti contro il patrimonio sia per sua stessa natura quella più vicina al diritto civile, qualificandosi rispetto a quest’ultimo, ed in armonia con i principi di extrema ratio e sussidiarietà del diritto penale, per la sua frammentarietà e caratterizzazione tipica dei mezzi con cui è operata la lesione.
La tesi della funzione “accessoria” o “sanzionatoria” del diritto penale, frutto del tradizionale primato, anche dogmatico , del diritto privato, è sostenuta apertis verbis dalla Suprema Corte nella sentenza commentata, ove conseguentemente si legge che: “appare preferibile l’opinione sostenuta da parte autorevole della dottrina secondo cui “l’altruità si presenta come un elemento normativo rigorosamente giuridico. Il termine penalistico è governato dal diritto civile, il cui primato ha un senso “politico” preciso: si vuole che il sistema penale – nel settore in cui è inserita l’altruità – svolga una funzione meramente sanzionatoria delle regole civilistiche, una funzione di semplice garanzia subalterna e priva di autonomia dalle regole che i privati si dettano” (cosiddetta tesi pancivilistica).
Tale orientamento, tuttavia, non è affatto pacifico.
Spesso, infatti, sia in dottrina che in giurisprudenza si tende ad “emancipare” la tutela penale dagli schemi civilistici sul presupposto che al diritto penale spetterebbe un compito di tutela diversa e specificatamente consistente nella protezione di valori che attengono la sfera spirituale dell’uomo.
Ancora più di frequente si tende a ricondurre la problematica da un piano politico – ideologico ad uno pratico – interpretativo, ritenendo che si tratti di una questione ermeneutica da risolvere caso per caso, e cioè in rapporto alle diverse figure di reato ed alle rispettive finalità di tutela[3].
 
3. La nozione di “altruità” come elemento costitutivo del delitto di furto. – In questo contesto generale assume importanza, ai fini che ci occupano, la definizione del requisito dell’ “altruità”, che, esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione in rapporto alla fattispecie di furto, ha tuttavia una portata più ampia rispetto a tale ipotesi di reato poiché quasi tutte le fattispecie delittuose contro il patrimonio che incriminano aggressioni a cose mobili o immobili determinate qualificano in tali termini l’oggetto materiale della condotta ed investe anche profili diversi dalla semplice sussistenza della fattispecie criminale, quali la titolarità del diritto di querela e/o la legittimazione a costituirsi parte civile.
In generale il requisito dell’altruità svolge con sicurezza soltanto una funzione negativa, indicando che la cosa non deve essere nullius, derelicta o communis omnium[4].
Controverso è, invece, il significato positivo dell’attributo.
L’orientamento classico, ancor oggi maggioritario ed autorevolmente confermato, da ultimo, proprio con la sentenza in commento, definisce il concetto di “altruità” in base ai consueti parametri civilistici, sovrapponendo alla nozione di “altruità” della cosa quella di “proprietà altrui” di essa[5].
Contraddittorio, d’altronde, sarebbe attribuire alla parola “altrui” contemporaneamente il significato di “proprio” e di “appartenente ad altri”[6].
La tesi, però, non è unanimemente condivisa e si espone ad una serie di fondate contestazioni.
Già nel linguaggio comune, ad esempio, l’affermazione di forme di appartenenza che, pur non inquadrabili nello schema della proprietà in senso formale, garantiscono la soddisfazione di interessi e diritti meritevoli di tutela giuridica ha consentito di superare la perfetta associazione fra altruità e proprietà, comprendendo nella prima anche relazioni di interessi che vanno oltre il tradizionale schema civilistico della proprietà (esemplificativamente, si pensi alla condizione del conduttore nei rapporti di leasing).
Lo svilupparsi delle dinamiche sociali, inoltre, ha fatto emergere esigenze di tutela (si pensi, ad esempio, ai casi in cui il nudo proprietario si rende responsabile di pregiudizi al possesso dell’usufruttuario) che, ove si sostenesse senza alcuna eccezione la tesi tradizionale, resterebbero prive di tutela in ambito penale.
La tendenza ad affrancare il concetto di altruità da quello di proprietà può, del resto, trovare conforto nella circostanza che il Legislatore Rocco ha identificato il bene giuridico tutelato dalle fattispecie del titolo XIII del II libro del codice penale non più nella “proprietà”, ma nel “patrimonio”, in cui rientrano tutte le situazioni giuridiche soggettive attive suscettibili di valutazione economica ed ha, in effetti, trovato conferma sia in dottrina che in giurisprudenza.
La stessa sentenza commentata da atto – sebbene all’esclusivo fine di contrastarlo – del “principio enunciato dalla stessa Corte di Cassazione (sez. IV, sentenza n. 229 del 24.1.1995, in Riv. Pen., 1995, 1457)”, secondo il quale “il requisito dell’altruità di cui all’art. 624 c.p. è ravvisabile ogni volta che vi sia almeno un soggetto, diverso dall’agente, il quale, al momento del fatto, sia legato alla cosa stessa da un’effettiva relazione di interesse”, tenuto conto, altresì, che anche il proprietario che non ha il possesso della cosa può commettere furto (Cass., sez. II, 5.4.1960, *********, in Giust. Pen., 1960, II, 852).
Anche in dottrina, del resto, si è propugnato un concetto dl altruità interamente plasmato secondo gli scopi della tutela penale, proponendo come parametro selettivo l’importanza economico-sociale del diritto offeso (con la conseguenza che il giudice dovrebbe considerare “altrui” le cose oggetto di diritto che, nel caso specifico, possiedono un peso economico-sociale “maggiore” del diritto del soggetto attivo)[7], ovvero la sua rilevanza quale interesse giuridico tutelato dalle norme civilistiche, facente capo ad un soggetto diverso dall’agente e caratterizzato dal potere di disporre, usare e godere della cosa: l’altruità, dunque, sarebbe un concetto normativo capace di abbracciare non solo la proprietà ma tutti i diritti reali o personali che attribuiscono al titolare un effettivo potere di uso o godimento sulla cosa.
 
4. In particolare, sulla configurabilità del furtum rei propriae. – Le alternative sopra sinteticamente prospettate riguardano in modo particolare la fattispecie di furto e condizionano la risoluzione di varie questioni interpretative afferenti quest’ultima ipotesi incriminatrice.
Controversa è già l’individuazione del bene giuridico tutelato ex art. 624 c.p..
Un primo orientamento, infatti, che sembra riflettere più fedelmente la lettera della norma (per cui il soggetto attivo deve sottrarre la cosa “a chi la detiene”) assume a bene protetto il semplice potere di fatto che il derubato aveva sulla cosa furtivamente sottrattagli e conduce, di conseguenza, a ritenere configurabile il cosiddetto furtum rei propriae.
Un secondo orientamento, invece, ravvisa l’oggetto della tutela della fattispecie incriminatrice in uno stato di diritto, fatto coincidere con la proprietà sulla res, e, per l’effetto, esclude la configurabilità del furto di essa da parte del suo proprietario[8].
Ad una verifica comparativa non sfugge, ad esempio, come altri ordinamenti giuridici espressamente incriminino il furtum possessionis[9].
Anche nel nostro ordinamento, tuttavia, laddove manca un’espressa presa di posizione legislativa, il dubbio potrebbe sciogliersi positivamente sulla base dei rilievi di diritto e di tutela sostanziale cui prima si accennava[10].
 
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                                                                                                                     Foro di Taranto


[1] Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.
[2] Cfr., ex pluribus,******, Criminologia, trad. it., milano, 1995, 323 ss.; *********** – ********, Diritto penale, parte speciale, i delitti contro il patrimonio, Bologna, II ed., 11 ss.
[3] E. FIANDACA – ********, op. cit., 19.
[4] Cfr., ex pluribus, T. PADOVANI, Codice penale, II ed., Milano, 2755.
[5] Cfr., ex pluribus, ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, X ed., Milano, 224; MAGGIORE, Diritto penale, parte speciale, II, Bologna, 927; ********, Il possesso nel diritto penale, Milano, 183; **********, L’apprpriazione indebita, Napoli, 127; *********** – ********, op. cit., 26; nonché, in giurisprudenza, Cass., 12.3.1975, Savoia, in Riv. Pen., 1976, 331; Pret. Parma, 20.12.1991, in Riv. Pen., 1992, 380, con nota di F. BALDESSARELLI, A proposito del furtum rei propriae.
[6] CALVI, Esegesi civilistica e dogmatica penalistica nell’interpretazione dell’art. 624 c.p., in Riv. It. **************., 1964, 833.
[7] PAGLIARO, L’altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio, in Riv. It. **************., 1965, 703 ss.; *********, Considerazioni sul delitto di furto, in Riv. It. Dir. e proc. Pen., 1960, 532 ss.; *******, Manuale di diritto penale, Milano, 1951, 333; **********, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 51, 26; *********, voce furto, ed. XVIII, 318 ss.; *********** – ********, Diritto penale, parte speciale, delitti contro il patrimonio, Bologna, II ed., 58; *********, voce furto, in Dir. pen., V, 356; *******, Trattato di diritto penale, IX, Torino, 1964, 107.  
[8] MAGGIORE, Diritto penale, cit., 910; NUOVOLONE, Il possesso, cit., 183, 203; *********, Delitti contro il patrimonio, Padova, 29.
[9] Cfr., ad es., il par. 288 del codice penale tedesco, nonché ****-*****, Vermogensdelikte (***********), Bielefeld, 1986, 105.
[10] Per un esame articolato delle varie posizioni, cfr. *********, voce furto, ed. XVIII, 318 ss.

Garzone Francesco Paolo – Errico Raffaele

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