Un profluvio di Linee guida da ANAC e MIT dalla gara, alla fase di esecuzione

Redazione 20/06/18
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di Alessandro Massari

Il nuovo Codice ha oramai compiuto i primi due anni di vita, e possiamo dire senza timore di smentita che la sua prima infanzia sia stata decisamente movimentata: tra rettifiche di errori formali e innovazioni sostanziali introdotte dal decreto correttivo, il d.lgs. n. 50/2016 ha già subito oltre trecento modifiche. Per tacere del profluvio incessante di linee guida e altri provvedimenti attuativi, la gran parte dei quali ha subito a sua volta un consistente aggiornamento a seguito della novella del correttivo.

Nell’ultima settimana, nel mese di maggio 2018, il sito dell’ANAC ha pubblicato a ritmo incessante tante novità, tra nuovi documenti in consultazione e aggiornamenti di atti già adottati.
Tra questi si segnala anzitutto l’aggiornamento delle Linee guida n. 2 (non vincolanti erga omnes) sull’Offerta economicamente più vantaggiosa. Le principali modifiche apportate riguardano: a) la revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3); b) la revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4); c) la ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale; d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta (art. 95, comma 10-bis) – norma peraltro contestata dall’AGCM nella segnalazione al Parlamento, con la quale ne ha richiesto la soppressione; e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.

Tra i documenti appena pubblicati per la consultazione, si segnala anche lo schema di Bando-tipo n. 3, dedicato all’affidamento di Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, di importo pari o superiore ad euro 100.000 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tale Bando segue, in ordine, l’adozione del Bando-tipo n. 1 sui servizi e le forniture in generale e il Bando-tipo n. 2 sui servizi di pulizia. Si tratta anche in questo caso non già uno schema di bando bensì un Disciplinare-tipo, in considerazione della minore complessità del primo rispetto al secondo, nel quale si concentrano infatti le esigenze più avvertite dalle stazioni appaltanti di orientamento e standardizzazione.

Non diversamente dagli altri schemi già adottati, lo schema proposto dall’ANAC persegue l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia e promozione di efficienza, elevato standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (art. 213). Il Disciplinare, ai sensi dell’art. 157 del Codice, prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice. Il Disciplinare, pur prendendo le mosse dal Bando tipo n. 1, che rappresenta la base del modello di tutte le procedure di gara volte all’affidamento di servizi di vario genere, presenta una complessità maggiore in ragione della specificità dell’oggetto. Il Bando-tipo n.3 si propone quale applicazione delle Linee guida n. 1. Alla luce di ciò, esso deve essere interpretato conformemente con le stesse.

Altro documento di grande interesse è quello relativo alle nuove linee guida relative alle modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, tenuto conto dell’obbligo stabilito all’art. 50 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti devono inserire, nei bandi e nelle lettere di invito, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Per effetto della previsione normativa si impone alla stazione appaltante un formale e specifico recepimento della clausola sociale nella lex specialis di gara e nel contratto di appalto/concessione. In conformità all’articolo 3, comma 1, lett. qqq) del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono accogliere una nozione più ampia di clausola sociale rispetto alla mera tutela occupazionale, valorizzando negli atti di gara aspetti che afferiscono alla protezione sociale, al lavoro e all’ambiente.

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