Un nuovo abuso nell’utilizzo della decretazione legislativa d’urgenza: i decreti-leggi “omnibus”. La corte ha perso l’occasione per “costituzionalizzare” il requisito della omogeneita’ del decreto-legge

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Se la pratica della degenerazione della prassi della reiterazione dei Decreti-Leggi può dirsi, a seguito della nota sentenza n. 360/1996 della Corte Costituzionale, archiviata, un nuovo abuso si va gradualmente imponendo in questi ultimi anni ossia quello dei c.d. Decreti-Leggi “omnibus” ([1]): provvedimenti “contenenti misure relative agli oggetti ed ai settori più disparati” ([2]); la ratio che sta alla base ed a fondamento di questi particolari tipi di Decreti, va individuata nell’esigenza di congiuntura di atti che, da soli, non avrebbero la forza per condurre il Governo all’adozione di un Decreto-Legge, ex art. 77 Cost. ([3]).
   Tuttavia, il rischio di un vulnus dei più elementari canoni di qualità della legislazione e di certezza del diritto è ben più che potenziale. L’art. 15, 3° comma, della legge ordinaria dello Stato 23 agosto 1988 n. 400 ([4]), richiedendo che “i Decreti devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”, postula che, pur ricollegandosi il ricorso Decreto-Legge “alla verifica di situazioni di necessità che possono risultare “obiettivamente” riscontrabili e che appaiono da tutti accertabili” ([5]), le materie in esso contenute non si informino ad una “reciproca estraneità”. Questo aspetto, peraltro, sembra trovare conferma nella recente sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 2007 n. 171 ([6]) che si riferisce ad un Decreto-Legge ([7]) nel cui preambolo, a giustificazione dei presupposti giustificativi di necessità ed urgenza, si faceva riferimento ad una eterogeneità e pluralità di situazioni: da problemi di funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci, alle difficoltà finanziarie di ridotta dimensione demografica per concludere con il risanamento di situazioni di dissesto finanziario.
   La dottrina ha osservato ([8]), sul punto de quo, come il giudice delle leggi, nel motivare la propria conclusione si sia espresso anche nel senso della “evidente estraneità” della disciplina impugnata rispetto al contenuto del Decreto; ma se questo potrebbe far pensare, osserva il Romboli, ad una “volontà della Corte Costituzionale di sanzionare il carattere disomogeneo del decreto impugnato” ([9]) in realtà, il giudice costituzionale, perdendo l’occasione per costituzionalizzare, a livello giurisprudenziale, il requisito della omogeneità delle disposizioni normative contenute in un Decreto-Legge, richiama la “evidente estraneità” unicamente“allo scopo di affermare che le ragioni di necessità ed urgenza, dichiarate valide per le altre disposizioni del Decreto, non possono valere con riguardo ad una disposizione avente un oggetto del tutto diverso” ([10]). L’ascrizione della omogeneità a livello di legge ordinaria e la sua mancata costituzionalizzazione possono comportare, tuttavia, stante la crescita esponenziale dei Decreti-Leggi “omnibus”, a conseguenze fortemente negative: si pensi al rischio, attraverso una semplice norma-provvedimento inserita in un Decreto-Legge di questo tipo, di giungere ad aggirare una riserva di legge o un’altra di quelle garanzie partecipative e giurisdizionali proprie del cittadino nei confronti dell’attività amministrativa ([11]).
   Ma il progetto di revisione costituzionale di alcuni articoli della Parte II della Carta Fondamentale in tema di modifica del bicameralismo perfetto in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ([12]), dovrebbe mettere un freno all’abuso della decretazione d’urgenza “omnibus” da parte del Governo. Infatti, non solo molte regole già contenute nella legge n. 400/1988 verrebbero elevate a rango di legge costituzionale (tra cui il fatto che il Decreto contenga misure di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione), ma, finalmente, il Decreto-Legge diverrebbe una “fonte a competenza specializzata” ([13]) dal momento che potrebbe intervenire solo in materia di sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie ed adempimento di obblighi comunitari ed internazionali. Fondamentale, inoltre, la regola per cui alla decretazione legislativa d’urgenza, non si potrebbe ricorrere in tutte le materie che, secondo il progetto di revisione, necessitano di una approvazione paritaria di Camera e Senato ([14]). Si porrebbe, forse, la parola fine all’uso di uno strumento “generalista” e, pertanto, con possibili contenuti eterogenei, del Decreto-Legge da parte del Governo ([15]).
 
Daniele Trabucco
Assistente universitario in Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova (daniele.trabucco@alice.it)
 
Innocenzo Megali
Avvocato del Foro di Venezia (avv.megali@libero.it)
 
(12 ottobre 2007)
 


([1]) A titolo esemplificativo, si può ricordare il Decreto-Legge 30 giugno 2005 n. 115 contenente “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione” nel quale si rinvengono disposizioni che vanno dai giochi olimpici invernali celebrati a Torino nel 2006 alla cessazione anticipata del servizio di leva.
 
([2]) Cfr., S. VENEZIANO, La decretazione d’urgenza nella prospettiva della Corte Costituzionale, in N. Lipari (a cura di) Giurisprudenza costituzionale e Fonti del diritto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 420.
 
([3]) Così, N. LUPO, Le trasformazioni (e le degenerazioni) dei modi di produzione del diritto: cause ed effetti dei decreti-legge “omnibus”, in Corr. Giur., Ipsoa, 2005, p. 1338.
 
([4]) In G.U. 12 settembre 1988 n. 214. Supp. Ord.
 
([5]) Si pronuncia in questo modo, M. RODRIQUEZ, Art. 77 della Costituzione, in V. Crisafulli-L. Paladin (a cura di) Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, p. 477.
 
([6]) Per il testo integrale e completo della sentenza, si veda il sito web www.giurcost.org.
 
([7]) Si fa riferimento al Decreto-Legge 29 marzo 2004 n. 80 come convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2004 n. 140.
 
([8]) Cfr., R. ROMBOLI, Una sentenza “storica”: la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, in Foro. It., Zanichelli, nn. 7-8/2007, pp. 1986-1990.
 
([9]) Ancora, R. ROMBOLI, Una sentenza “storica”: la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, op. cit., p. 1990.
 
([10]) R. ROMBOLI, Una sentenza “storica”: la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, op. cit., p. 1990.
 
([11]) Cfr., S. VENEZIANO, La decretazione d’urgenza nella prospettiva della Corte Costituzionale, in N. Lipari (a cura di) Giurisprudenza costituzionale e Fonti del diritto, op. cit., p. 421.
 
([12]) A.C. 553, testo unificato adottato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati come testo base.
 
([13]) In questa direzione, N. ZANON, Riforma costituzionale: adelante, con juicio (e ragionevole pessimismo….), in www. federalismi.it, 4 luglio 2007, p. 6.
 
([14]) Si riporta il testo, contenuto nel progetto di revisione costituzionale di cui in trattazione, dell’art. 77 Cost., 1°comma:
 “In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, adempimento di obblighi comunitari e internazionalii
 
([15]) N. ZANON, Riforma costituzionale: adelante, con juicio (e ragionevole pessimismo….), op.cit., p. 6.
 

Trabucco Daniele ~ Megali Innocenzo

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