Un’ autorizzazione all’esercizio provvisorio rilasciata al fallito dal Tribunale fallimentare consente la legittima prosecuzione dell’attività aziendale: cancellazione dal REC per effetto del fallimento non preclude al fallito titolare di autorizzazione a

Lazzini Sonia 25/10/07
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Merita di segnalare la fattispecie decisa con la sentenza numero 1835  del 23 luglio emessa dal Tar Puglia, Bari
 
Le lamentele della parte ricorrente
 
Il ricorrente sostiene che, pur dichiarato fallito, era stato autorizzato all’esercizio provvisorio dell’azienda e che il Comune non avrebbe valutato tale circostanza, né avrebbe concesso il breve differimento di termine richiesto, fissato dalla amministrazione in 8 giorni, per la produzione della documentazione richiesta, essendo in corso la pubblicazione della sentenza di riabilitazione emessa dal Tribunale fallimentare
 
Il parere dell’adito giudice:
 
< Dagli atti depositati in giudizio e, comunque noti all’amministrazione comunale alla quale erano stati comunicati sin dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 20.5.03 (cfr. istanza di proroga termine del 28.5.03; ulteriore istanza di proroga termine del 6.6.03; istanza di riesame del 27.6.03; integrazione istanza di riesame del 4.7.03) risulta che il ricorrente veniva dichiarato fallito con sentenza del Tribunale civile, sez. fallimentare di Bari del 14.10.1996, ma veniva ammesso all’esercizio provvisorio con autorizzazione del Tribunale (Giudice Delegato dott. Nicola Magaletti) del 2.12.1996 Cronologico nr. 16567.
 
Risulta che con sentenza del Tribunale Civile, IV sez. fallimentare n.46/03 del 16.6.03 (nella quale si dava atto che il fallimento era stato chiuso con decreto del 29.5.2000 per adempimento delle obbligazioni), veniva dichiarata la riabilitazione con ordine della cancellazione del medesimo Lasorella dal registro dei falliti.
 
Dalla visura camerale depositata, risulta che il Lasorella è stato reiscritto dal 3.7.03 alla camera di commercio.
 
Sta di fatto che l’amministrazione comunale pur essendo a conoscenza di tali circostanze, abbia volutamente affrettato i tempi per adottare gli atti di revoca, da un lato trascurando la circostanza dell’autorizzazione del Lasorella alla prosecuzione dell’attività di impresa, dall’altro trascurando la disposta riabilitazione e la reiscrizione al REC.
 
E’ indubbio che la autorizzazione all’esercizio provvisorio rilasciata al fallito dal Tribunale fallimentare consente la legittima prosecuzione dell’attività aziendale.
 
Né la vigente normativa e/o la convenzione che regola il rapporto tra l’amministrazione comunale e il ricorrente, escludono la opponibilità alla p.a. dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio rilasciata dal giudice fallimentare, peraltro, nel caso, riferita proprio all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei giardini comunali.
 
D’altra parte proprio in forza di tale autorizzazione il Lasorella aveva gestito l’attività dall’anno 1996 (anno della dichiarazione di fallimento) all’anno 2003 in cui è stata disposta la revoca.
 
Il Comune sostiene, invero, che a fronte della cancellazione del Lasorella dal REC era obbligato a revocare l’autorizzazione ai sensi della l. 287/1991, art.4, co.1, lett. b che testualmente prevede “L’autorizzazione di cui all’art.3 – somministrazione alimenti e bevande.. è revocata …qualora il titolare dell’autorizzazione non sia più iscritto al registro… (REC)”.
 
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la norma richiamata che regola in via generale la materia dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, non considera affatto la ipotesi dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio che ove intervenga, consentendo al soggetto di svolgere l’attività, svolge funzione surrogatoria della iscrizione al REC.>
 
 
In conclusione quindi
 
< La revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve ritenersi, in conclusione, illegittima perché basata sul presupposto della cancellazione del Lasorella dal REC.>
 
ma non è finita qui
 
il giudice riconosce la legittima richiesta di risarcimento del danno:
 
< La illegittimità degli atti di revoca impugnati, e la mancanza di elementi che possano far pensare ad un errore scusabile degli uffici o alla ssenza di colpa dell’apparato comportano la fondatezza della domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente che dall’ottobre 2003 ha dovuto cessare l’attività, giusta esecuzione da parte del Comune che è rimasto inerte anche sulle successive istanze di riesame del ricorrente.
 
La misura dei danni, non risarcibile in forma specifica (l’attività de quo è stata aggiudicata a mezzo gara ad altro soggetto e il rapporto di cui alla convenzione è scaduto il 31.3.2007), va risarcita per equivalente.
 
In mancanza di prova specifica sul danno, il collegio ritiene che il danno possa essere commisurato ai guadagni mancati per gli anni dall’ottobre 2003 (data di cessazione dell’attività) al 31 marzo 2007 (data di scadenza contrattuale) desumibili dalla media dei guadagni degli anni precedenti.
 
L’Amministrazione, pertanto, dovrà proporre a favore del ricorrente ai sensi dell’art.35, co.2, d.lgv. 31 marzo 1998, n.80, il pagamento di una somma entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza, da determinarsi secondo i criteri suddetti>
 
VA DA Sé CHE UNA VOLTA ADEMPIUTO AL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO AL DANNEGGIATO, SARA’ LA CORTE DEI CONTI A DECIDERE LE SORTI DEI RESPONSABILI ALL’INTERNO DEL COMUNE
 
A cura di Sonia LAzzini
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA N. 1835/2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA NN.698/01 e 1506/03
Sede di Bari – Sezione Seconda Reg. Ric.
 
 
 
ha pronunciato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
sui ricorsi:
 
A) n.698 del 2001, proposto da Lasorella Francesco, rappresentato e difesa dall’Avv. Donato Antonucci, dall’Avv. Carla Saltarelli e dall’Avv. Domenico Bulzacchelli, con domicilio eletto in Bari, alla Via Piccinni, n.59;
 
C O N T R O
 
il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Dell’Erba, con domicilio eletto in Bari, alla Via Melo, n.35;
 
per l’annullamento
 
della deliberazione della Giunta Comunale n.299 del 14.12.2000, ad oggetto “Scadenza contratto di concessione locali di proprietà comunale ubicati nei giardini pubblici. Determinazioni”;
 
di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e collegati.
 
B) n. 1506 del 2003 proposto da Lasorella Francesco, rappresentato e difesa dall’Avv. Domenico Bulzacchelli e dall’Avv. Vincenzo Miccolis, con domicilio eletto in Bari, alla Via Dante, n.378 presso l’Avv. Marangelli;
 
C O N T R O
 
il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Dell’Erba, con domicilio eletto in Bari, alla Via Melo, n.35;
 
il Responsabile IV Servizio Comune di Castellana Grotte;
 
per l’annullamento
 
dell’atto di revoca prot.10728 del 4 giugno 2003 adottato dal responsabile IV Servizio, relativo alla autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso i locali ubicati nella villa comunale “Nuovi Giardini”;
 
dell’atto di revoca prot.10279 del 4.6.2003 della licenza (autorizzazione) n.192 del 5.5.1995 relativa all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 
della deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 10.6.2003;
 
della ordinanza n.26519 dell’11.7.03 del Responsabile IV Servizio di cessazione dell’attività;
 
della comunicazione di esecuzione della ordinanza 2651 dell’11.7.03.
 
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte;
 
Visti i motivi aggiunti al ricorso n.698/01, notificati il 23.6.05, aventi ad oggetto l’annullamento della delibera GM n.239 del 21.12.2004, con cui il Comune ha deliberato di concedere in uso i locali comunali ubicati all’interno dei giardini pubblici “Villa Tacconi” per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per anni 9 ed ha approvato lo schema di capitolato speciale per la realizzazione di opere di sistemazione e miglioria dell’immobile e l’espletamento di servizi accessori (apertura e chiusura dei giardini, pulizia e innaffiamento), dando incarico al responsabile del servizio interessato di espletare le relative procedure, nonché della determina di indizione della relativa gara;
 
Visti i motivi aggiunti al ricorso n.698/01, notificati in data 17.11.05 al Comune di Castellana Grotte e alla ditta Bleu Belle Caffè di Miccolis Anna, per l’annullamento della determinazione n.54 del 13.5.05 ad oggetto “Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dell’affidamento in uso dei locali ubicati all’interno della Villa Comunale Tacconi per attività di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” e di tutti gli atti relativi preordinati all’espletamento della gara;
 
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore alla pubblica udienza del 19 aprile 2007, il Consigliere Doris Durante;
 
Uditi, l’Avv. Carla Saltarelli per il ricorrente e l’Avv. Sabino Persichella su delega dell’Avv. Vito Dell’Erba per il Comune di Castellana Grotte;
 
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
 
F A T T O E D I R I T T O
 
1.- Con ricorso notificato il 5.3.2001, depositato il 4.4.01 (iscritto al n.698/2001, Lasorella Francesco impugna la deliberazione della Giunta Comunale n.299 del 14.12.2000, ad oggetto “Scadenza contratto di concessione locali di proprietà comunale ubicati nei giardini pubblici. Determinazioni”.
 
Premette che con convenzione a rogito Dr. Francesco Intini nella qualità di Segretario Comunale del Comune di Castellana Grotte, rep. 1799 del 27.4.1995, il Comune di Castellana Grotte gli concedeva, a seguito di espletamento di gara pubblica, l’uso dei locali di proprietà comunale ubicati rispettivamente nel “Giardino Comunale Tacconi” e nei “Nuovi Giardini” per esercitarvi l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la durata di anni 6 a decorrere dal 1° aprile 1995 fino al 31 marzo 2001.
 
La convenzione prevedeva il rinnovo per eguale periodo, ove non fosse intervenuta disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Con nota r.a.r. prot.5646 del 28.3.2000, pervenuta al ricorrente in data 3 aprile 2000, il Responsabile della Ripartizione Polizia municipale, inoltrava formale disdetta dal rapporto.
 
Seguiva nota del ricorrente che ne evidenziava la tardività e, quindi, l’avvenuto rinnovo del rapporto di cui alla citata convenzione.
 
Con delibera GM n.299 del 14.12.2000, il Comune di Castellaneta riconosceva valida la disdetta intervenuta in data 28 marzo 2000 per scadenza ed adottava i provvedimenti per la concessione degli immobili suddetti e per la manutenzione e gestione del verde pubblico.
 
Avverso i suddetti atti, il ricorrente deduce:
 
nullità per violazione dell’art.18 della convenzione e degli artt.28 e 79, l. 392/78;
inefficacia della disdetta perché pervenuta oltre il termine contrattualmente previsto;
eccesso di potere per abnormità, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione, irrazionalità, difetto assoluto di istruttoria e sviamento di potere.
2.- Nelle more del giudizio, il Comune deliberava di attivare la procedura per la concessione dell’immobile all’interno del giardino pubblico “Villa Tacconi” e approvava il capitolato d’oneri.
 
La relativa delibera GM n.239 del 23.12.2004, pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni a decorrere dal 21.1.2005, veniva impugnata dal Lasorella con motivi aggiunti notificati il 23.6.2005, con i quali deduce:
 
illegittimità derivata dalla violazione dell’art.18 della convenzione n.1799/95 e degli artt.28 e 79, l. 392/78;
eccesso di potere per errata interpretazione ed applicazione dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di istruttoria e motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta e sviamento.
3.- Il Comune bandiva la gara di cui alla delibera GM 239/04 e, con determina n.54 del 13.5.05 approvava i verbali di gara e aggiudicava alla ditta Bleu Belle Caffè di Miccolis Anna, l’affidamento in uso del locale ubicato all’interno di Villa Tacconi per l’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
 
Il ricorrente, con motivi aggiunti notificati il 17.11.2005, impugnava la suddetta determina e tutti gli atti di gara, deducendo gli stessi motivi di cui al ricorso introduttivo.
 
4.- Nelle more, il Comune di Castellana Grotte, pur non dando seguito alla disdetta, implicitamente ritenendola inefficace, adottava provvedimento di revoca dell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (atti del Responsabile del IV Servizio di Polizia Urbana del 4.6.03) e ordinanza di chiusura in data 11.7.03.
 
Tali atti, nonché la delibera GM n.116 del 10.6.2003 di presa d’atto dei presupposti per la revoca dell’autorizzazione amministrativa e i successivi atti di esecuzione, venivano impugnati dal Lasorella con ricorso notificato il 19.9.2005, depositato il 17.10.2005 (iscritto al n.1506/03 Reg. ric.).
 
Il ricorrente premette che sulla base di un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza- Comando di Putignano del 29.10.2002, con cui si accertava la mancanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Sindaco ordinava la immediata chiusura dei locali.
 
La ordinanza veniva impugnata avanti il Tribunale di Bari, sezione staccata di Putignano con ricorso ex 700 c.p.c. che sospendeva con provvedimento cautelare la ordinanza ma, con sentenza emessa alla udienza del 12 agosto 2003, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
 
Seguiva, comunicazione del Comune del 23 agosto 2003 di avvio del procedimento di rilascio dei locali.
 
Deduce la illeggittimità di detti atti per i seguenti motivi:
 
violazione della l. 392/78 e carenza di potere autoritativo della p.a.;
violazione dell’art.7, l. 241/90 relativamente alla revoca;
violazione dell’art.7, l. 241/90 ed eccesso di potere sotto diversi profili, in relazione al possesso di autorizzazione seppure limitatamente a “Giardini Nuovi” e alla autorizzazione del Tribunale Fallimentare di Bari all’esercizio provvisorio dell’impresa ed alla circostanza che era in corso sentenza di riabilitazione civile.
Chiede, anche, la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni per la chiusura dell’esercizio a decorrere dal 10 ottobre 2003.
 
5.- Il comune di Castellana Grotte si costituiva in giudizio e, premessa una ricostruzione dei fatti, eccepiva la improcedibilità e inammissibilità del ricorso 698/01 e comunque la infondatezza di entrambi i ricorsi.
 
6.- Le parti depositavano memorie ad illustrazione delle proprie tesi difensive ed alla pubblica udienza del 19 aprile 2007, i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.
 
7.- Va disposta la riunione dei ricorsi attesa la connessione soggettiva e per materia.
 
8.- Va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n.698 del 2001, volto all’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n.299 del 14.12.2000, con la quale si dava atto dello scioglimento del rapporto per scadenza contrattuale, ritenendo valida la disdetta inviata dall’amministrazione nei termini, ma ricevuta dal ricorrente oltre il termine utile, cioè un anno prima della scadenza contrattuale.
 
Va rilevato, infatti che quella delibera non ha mai avuto esecuzione.
 
Circostanza che risulta confermata dal difensore del Comune di Castellana Grotte che, nella memoria depositata in giudizio ha dichiarato che il Comune, resosi conto della tardiva comunicazione della disdetta, non dava seguito alla delibera GM 299/2000 e riconosceva tacitamente intervenuto il rinnovo della convenzione per altri sette anni e, quindi, fino al 1°aprile 2007 e il Lasorella proseguiva nella gestione del bar e di quant’altro dedotto in convenzione.
 
I fatti successivi che hanno comportato lo scioglimento del rapporto, hanno motivazione diversa e confermano la permanenza del rapporto anche successivamente alla prima scadenza del 31 marzo 2001.
 
9.- I motivi aggiunti al ricorso 698/01, con i quali sono impugnati rispettivamente, la delibera GM n.239 del 21.12.2004, con cui il Comune deliberava di concedere in uso i locali comunali ubicati all’interno dei giardini pubblici “Villa Tacconi” per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per anni 9 e si dava incarico al responsabile del servizio interessato di espletare le relative procedure, e la determinazione n.54 del 13.5.05 recante l’approvazione dei verbali di gara e l’aggiudicazione dell’affidamento in uso dei suddetti locali ubicati all’interno della Villa Comunale Tacconi per attività di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono entrambi inammissibili per tardiva impugnazione:
 
La delibera GM 238 del 21.12.2001, pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni a decorrere dal 21.1.2005, veniva impugnata dal Lasorella con motivi aggiunti notificati il 23.6.2005, oltre il termine di 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione.
 
La determina n.54 del 13.5.05 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione alla ditta Bleu Belle Caffè di Miccolis Anna, è stata impugnata con motivi aggiunti notificati il 17.11.2005, oltre il termine utile.
 
10.- Con il ricorso n.1506/03, sono impugnati gli atti di revoca della autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso i locali ubicati nella villa comunale “Nuovi Giardini”, sia gli atti adottati dal responsabile IV Servizio del Comune di Castellana Grotte, sia la deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 10.6.2003 di presa d’atto dei presupposti per la revoca e i successivi atti di esecuzione che hanno portato alla cessazione dell’attività.
 
Secondo la difesa del Comune, tali atti sarebbero logica conseguenza di un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza.
 
In data 16.10.2002 sarebbe pervenuta al Comune la nota del Comandante del Comando della Guardia di Finanza, con allegato verbale di accertamento in loco a carico del Lasorella che avrebbe esercitato l’attività di somministrazione, pur essendo sprovvisto della prescritta autorizzazione.
 
Il Sindaco, con ordinanza 2569 del 29.10.2002, avrebbe disposto la chiusura immediata dell’esercizio.
 
Il Lasorella, in possesso di autorizzazione per silenzio assenso limitatamente ai locali siti nei “Nuovi Giardini”, avrebbe chiesto la revoca parziale della ordinanza e termine per sanare eventuali illegittimità.
 
Il Comune, avviate indagini sulla permanenza dei requisiti richiesti dalla Convenzione sottoscritta il 27.4.1995, sarebbe venuta a conoscenza della cancellazione del Lasorella dal REC sin dal 26 febbraio 1997 perché dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Bari del 14.10.1996.
 
L’amministrazione avrebbe, quindi, invitato il ricorrente, con nota del 20.5.2003, ad esibire documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti, e non avendo questi provveduto nel termine prescritto di otto giorni, avrebbe adottato l’atto di revoca ed eseguito il materiale spossessamento.
 
11.- Secondo il ricorrente, il Comune non avrebbe potuto esercitare i poteri autoritativi, trattandosi di rapporto privatistico e, quindi, soggetto alle regole dettate dal codice civile e dalla l. 392/78 in materia di locazioni di immobili con destinazione uso commerciale.
 
La tesi non ha pregio, essendo indubbia la natura di concessione del rapporto di uso della struttura di proprietà comunale sita nella villa comunale “Nuovi Giardini”, come desumibile dalla convenzione del 27.4.1995, accessiva alla concessione che regola i rapporti tra comune e il ricorrente e che comprende una pluralità di servizi a carico del gestore della villa comunale oltre al diritto di uso della struttura per la somministrazione di alimenti e bevande.
 
Peraltro, lo stesso G.O. adito dal ricorrente ha declinato la propria giurisdizione.
 
12.- Il ricorrente sostiene che, pur dichiarato fallito, era stato autorizzato all’esercizio provvisorio dell’azienda e che il Comune non avrebbe valutato tale circostanza, né avrebbe concesso il breve differimento di termine richiesto, fissato dalla amministrazione in 8 giorni, per la produzione della documentazione richiesta, essendo in corso la pubblicazione della sentenza di riabilitazione emessa dal Tribunale fallimentare.
 
Dagli atti depositati in giudizio e, comunque noti all’amministrazione comunale alla quale erano stati comunicati sin dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 20.5.03 (cfr. istanza di proroga termine del 28.5.03; ulteriore istanza di proroga termine del 6.6.03; istanza di riesame del 27.6.03; integrazione istanza di riesame del 4.7.03) risulta che il ricorrente veniva dichiarato fallito con sentenza del Tribunale civile, sez. fallimentare di Bari del 14.10.1996, ma veniva ammesso all’esercizio provvisorio con autorizzazione del Tribunale (Giudice Delegato dott. Nicola Magaletti) del 2.12.1996 Cronologico nr. 16567.
 
Risulta che con sentenza del Tribunale Civile, IV sez. fallimentare n.46/03 del 16.6.03 (nella quale si dava atto che il fallimento era stato chiuso con decreto del 29.5.2000 per adempimento delle obbligazioni), veniva dichiarata la riabilitazione con ordine della cancellazione del medesimo Lasorella dal registro dei falliti.
 
Dalla visura camerale depositata, risulta che il Lasorella è stato reiscritto dal 3.7.03 alla camera di commercio.
 
Sta di fatto che l’amministrazione comunale pur essendo a conoscenza di tali circostanze, abbia volutamente affrettato i tempi per adottare gli atti di revoca, da un lato trascurando la circostanza dell’autorizzazione del Lasorella alla prosecuzione dell’attività di impresa, dall’altro trascurando la disposta riabilitazione e la reiscrizione al REC.
 
E’ indubbio che la autorizzazione all’esercizio provvisorio rilasciata al fallito dal Tribunale fallimentare consente la legittima prosecuzione dell’attività aziendale.
 
Né la vigente normativa e/o la convenzione che regola il rapporto tra l’amministrazione comunale e il ricorrente, escludono la opponibilità alla p.a. dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio rilasciata dal giudice fallimentare, peraltro, nel caso, riferita proprio all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei giardini comunali.
 
D’altra parte proprio in forza di tale autorizzazione il Lasorella aveva gestito l’attività dall’anno 1996 (anno della dichiarazione di fallimento) all’anno 2003 in cui è stata disposta la revoca.
 
Il Comune sostiene, invero, che a fronte della cancellazione del Lasorella dal REC era obbligato a revocare l’autorizzazione ai sensi della l. 287/1991, art.4, co.1, lett. b che testualmente prevede “L’autorizzazione di cui all’art.3 – somministrazione alimenti e bevande.. è revocata …qualora il titolare dell’autorizzazione non sia più iscritto al registro… (REC)”.
 
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la norma richiamata che regola in via generale la materia dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, non considera affatto la ipotesi dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio che ove intervenga, consentendo al soggetto di svolgere l’attività, svolge funzione surrogatoria della iscrizione al REC.
 
Diversamente non avrebbe senso né la norma sull’esercizio provvisorio prevista dall’art.45, l fallimentare, e sarebbe priva di efficacia il provvedimento emesso dal Giudice Delegato che si riferisce espressamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dal ricorrente.
 
Ne consegue che la cancellazione dal REC per effetto del fallimento non preclude al fallito titolare di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di continuare l’esercizio e, quindi, preclude la revoca dell’autorizzazione prevista in via generale dall’art.4, co.1, lett.b,l. 287/91, per colui che sia stato cancellato dal REC.
 
Non ultimo deve valutarsi che tale interpretazione sembra sia stata seguita dall’amministrazione comunale di Castellana Grotte sin dalla data del fallimento e dalla ammissione del ricorrente all’esercizio provvisorio e, solo dopo il rinnovo automatico del rapporto, l’amministrazione ha dato una diversa e più restrittiva interpretazione alla norma, revocando la autorizzazione e successivamente disponendo il rilascio dei locali.
 
La revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve ritenersi, in conclusione, illegittima perché basata sul presupposto della cancellazione del Lasorella dal REC.
 
13.- Ritiene il Collegio censurabile anche il comportamento tenuto dall’amministrazione comunale nel suo complesso: non è stato concesso al ricorrente, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca il breve rinvio richiesto per la produzione dei documenti ed interloquire con l’amministrazione; non vi è stato alcun riscontro alla produzione della istanza di riabilitazione e alla pendenza dei termini di pubblicazione della sentenza di riabilitazione (situazioni che si sono perfezionate nel mese di giugno cui è seguita la reiscrizione del ricorrente al REC).
 
Né può sottacersi che il termine concesso dall’amministrazione di soli 8 giorni è termine comunque troppo breve e che la rigidità dell’amministrazione nel non concedere il richiesto non è giustificata in alcun modo ed ha di fatto compromesso la concreta partecipazione del ricorrente al procedimento, in disparte la omessa valutazione dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio che imponeva alla amministrazione perlomeno l’onere di motivare sul punto.
 
14.- La illegittimità degli atti di revoca impugnati, e la mancanza di elementi che possano far pensare ad un errore scusabile degli uffici o alla ssenza di colpa dell’apparato comportano la fondatezza della domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente che dall’ottobre 2003 ha dovuto cessare l’attività, giusta esecuzione da parte del Comune che è rimasto inerte anche sulle successive istanze di riesame del ricorrente.
 
La misura dei danni, non risarcibile in forma specifica (l’attività de quo è stata aggiudicata a mezzo gara ad altro soggetto e il rapporto di cui alla convenzione è scaduto il 31.3.2007), va risarcita per equivalente.
 
In mancanza di prova specifica sul danno, il collegio ritiene che il danno possa essere commisurato ai guadagni mancati per gli anni dall’ottobre 2003 (data di cessazione dell’attività) al 31 marzo 2007 (data di scadenza contrattuale) desumibili dalla media dei guadagni degli anni precedenti.
 
L’Amministrazione, pertanto, dovrà proporre a favore del ricorrente ai sensi dell’art.35, co.2, d.lgv. 31 marzo 1998, n.80, il pagamento di una somma entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza, da determinarsi secondo i criteri suddetti.
 
15.- Il ricorso n.1506/2003 va accolto con annullamento degli atti impugnati e va riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento danni nei termini suddetti.
 
16.- La condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio segue la parziale soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
 
P. Q. M.
 
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari,
 
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
 
riunisce i ricorsi in epigrafe indicati;
dichiara improcedibile il ricorso 698/2001 e inammissibili i motivi aggiunti al ricorso 698/2001;
accoglie il ricorso 1506/2003 e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
riconosce il diritto di Lasorella Francesco al risarcimento dei danni e dispone il risarcimento danni ai sensi dell’art.35, co.2, d.lgv. 80/98 ed ordina al Comune di Castellana Grotte di formulare un’offerta al ricorrente a tale titolo secondo i criteri e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Castellana Grotte, per la parziale soccombenza, al pagamento in favore di Lasorella Francesco delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00; per il resto le compensa.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2007, con l’intervento dei Signori Magistrati:
 
Pietro Morea Presidente
 
Doris Durante Consigliere est.
 
Giuseppina Adamo Consigliere. 
 
 
Pubblicata mediante deposito
 
in Segreteria il 23 luglio 2007
 
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
 
ricorso n.698/01-1506/03
 
 

Lazzini Sonia

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