Un’associazione non riconosciuta non può essere qualificata come soggetto “comunque tenuto, nella scelta del contraente, all’applicazione delle normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa stata

Lazzini Sonia 05/01/06
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Un?associazione non riconosciuta ? priva di personalit? giuridica e quindi non puo? nemmeno considerarsi un organismo di diritto pubblico

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La sentenza numero 6309 del 25 novembre 2005 ?del Tar Sicilia, Sezione di Palermo, merita di essere segnalata perch? chiarisce il concetto di amministrazione aggiudicatrice

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In particolare il giudice sancisce che un? Associazione non? ricosciuta non puo? nemmeno essere considerata un ?organismo di diritto pubblico?

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< nemmeno pare che tale soggetto sia qualificabile quale ?organismo di diritto pubblico?, tenuto conto che l?Associazione intimata ? costituita nella forma giuridica dell?associazione non riconosciuta. Come ? noto, infatti, la nozione a contenuto sostanziale di ?organismo di diritto pubblico? – di derivazione comunitaria ed? introdotta nel nostro ordinamento, per la prima volta, ad opera della Direttiva 89/440/CE ? implica che possa essere qualificato come tale solo il soggetto che risponde ai tre parametri, tutti necessari ed a carattere cumulativo, individuati dalla Corte di Giustizia CE con la decisione 15 gennaio 1998, nella causa C-44/96: essi sono rappresentati, in primo luogo, dal possesso della personalit? giuridica, poi dal fine perseguito, che deve essere quello della ?istituzionale? soddisfazione di bisogni di interesse generale diversi da quelli industriali e commerciali ed, infine, dalla presenza dell?influenza pubblica dominante, nelle sue diverse manifestazioni che non rilevano ai fini di causa (art. 2 comma 6 lett. a della L. 109/94). Nel caso di specie difetta, quindi, il fondamentale presupposto della personalit? giuridica, di cui ? priva l?associazione non riconosciuta>

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ricordiamo che questo principio ? contenuto anche nella

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< DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

TITOLO I DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI – Articolo 1 Definizioni

Per ?organismo di diritto pubblico? s’intende qualsiasi organismo:

??????????????? a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

??????????????? b) dotato di personalit? giuridica, e

??????????????? c) la cui attivit? sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali pi? della met? ? designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.>

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A cura di Sonia Lazzini

  • qui la decisione

Lazzini Sonia

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