Un altro diritto per i soggetti deboli abrogare l’interdizione (e l’inabilitazione).

Cendon Paolo 08/12/05
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1. A distanza di un paio d?anni dall?approvazione della l. n. 6/2004, che ??introducendo in Italia ?la figura dell?Amministrazione di Sostegno ha lasciato sostanzialmente intatti ?i vecchi ?strumenti dell?interdizione e dell?inabilitazione,??? pare opportuno mettere a punto un progetto de iure condendo che elimini? in modo drastico questi ultimi istituti, moribondi ma ??nella prassi ancora ?caparbi, ?dal nostro c.c.

Le ragioni per cui l?interdizione appare oggi un modello superato e sostanzialmente anticostituzionale (stesso discorso ?vale pi? o meno per l?inabilitazione)? sono in effetti molteplici:

– eccesso degli impedimenti anche non patrimoniali nascenti per? chi ? interdetto: immagine da morte civile della misura, taglio complessivamente pietrificante per chi la subisce, punitivit?, afflittivit?, fondali sulfurei;

– mancanza di valore terapeutico, impossibilit? di un progetto personalizzato, enfasi solo economicistica, costosit? e scarsa trasparenza delle procedure;

– impostazione tutta ?dalla parte dei familiari e dei terzi?, frequenza statistica? dei casi di sciacallaggio, eccesso di preoccupazione per le opportunit? del traffico;

????????? inevitabilit? della pubblicit?, sapore manicomiale e istituzionalistico;

? scarsezza di garanzie formali e politiche, complessit? delle revoche e delle modifiche.

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2.? E? stato pi? volte sottolineato come l?Amministrazione di sostegno costituisca una modalit? protettiva,? sotto l?aspetto?? politico/grammaticale,??? assai differente dal passato;??? una disciplina in cui appaiono ripresi ?motivi di ?vari altri istituti europei, ?rilanciandosi?? a 360?? uno stile? legislativo e giudiziale ?privo di rigidit?, ricco di principi, consapevole dell?irripetibilit? di ogni storia umana; senza nulla di scontato e ossificato ?– un taglio laboratoriale destinato a espandersi, con tutta probabilit?, pur al di l? dell?occasione contingente (?esistenzializzazione? del diritto privato).

Si ? parlato di un diritto costruito ?dal basso? invece che ?dall?alto?; ?che d? e che non toglie; ?di un?offerta di risposte? mobili entro il sistema,?? in cui il ruolo giocato dal formante giurisprudenziale? appare ?volta a volta decisivo.? Il contrario dell? interdizione, sotto tutti gli aspetti.? Non cio? un pacchetto monolitico, distillato presso qualche ufficio legislativo al vertice,? concepito una volta per sempre; non una gabbia?? fatta per applicarsi a tutti i? cittadini nello stesso modo, insuscettibile di variazioni, col medesimo labirinto statutario.? Piuttosto un diritto stabilito? dal basso;? un decreto? personalizzato,? fatto per riguardare soltanto la creatura oggetto di ascolto – che le scolpisce intorno un ?vestito su misura?.

Singolare e plurale: di ?interdizione?? pu? essercene una soltanto, come forma e sostanza; di ?amministrazione di sostegno? tante versioni quanti sono i beneficiari possibili.

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3. Non abbiamo avuto in Italia? la lungimiranza? che hanno dimostrato, ad es., austriaci e? tedeschi;? i quali, ?introducendo ?entro i? loro sistemi ?– nel recente passato? ?– gli istituti della Sachwalterschaft e della Betreung,? non si sono dimenticati i doveri della coerenza: e hanno? tirato sull?interdizione? e sull?inabilitazione, sia a Vienna sia? a Berlino, ?un? drastico rigo di? penna.

Altri paesi europei sono stati anch?essi meno irresoluti, o appaiono comunque pi? avanzati a livello applicativo. E nessuno di essi, a quanto risulta, ha rinnegato quelle decisioni o mostra? di rimpiangere il passato.

Svogliatezza tutta ?nostrana, pigrizie? ingegneristiche del Parlamento nazionale del 2003? Forse.? Superficialit?, contraddizioni rispetto a un giudizio pur negativo pronunciato ?anche da tanti deputati e senatori,? in passato, nei confronti dell?interdizione? Senza dubbio. Peccato originale, ?eccessi di timidezza, colpe dei confezionatori della prima bozza di riforma? Probabilmente s?.

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(i) Le spiegazioni? dell?accaduto sono abbastanza note.

Durante il famoso Convegno triestino del 1986,? erano stati? manifestati dalla tribuna ?? senza mezzi termini, da ?un civilista? fra i pi? illustri della penisola ? giudizi di ferma? riprovazione per la scelta degli austriaci (compiuta nel 1983)? di eliminare addirittura dall?ABGB ogni traccia dell?interdizione.?? Per chi, in Italia, ?si accingeva a porre in cantiere,? quell?estate,? la bozza di riforma relativa agli istituti del primo libro del c.c., tutto si complicava un bel po?.

Ogni ipotesi di lavoro aveva le sue controindicazioni, scegliere era difficile: ?Meglio sfidare ? ci si chiedeva – quella che? appare un?opinione forse generalizzata fra i? nostri giuristi (nemmeno dei pi? ?prudenti!), e mettere? a punto un progetto che elimini l?interdizione;? con tutti i? rischi di insuccesso che un tale ?radicalismo? potrebbe comportare? O meglio? puntare sulla soluzione pi? blanda, pi? tattica, forse meno rispettosa delle ispirazioni? all?origine della 180 –? rinunciando a imperniare? l?intera disciplina del 1? libro sul nuovo istituto di protezione, a cancellare per sempre tutto il resto??.

(ii) Quanto alle ragioni di quei sentimenti filo-interdizione, palesati al microfono triestino: ebbene,? non si pu? dire che ci si fosse dilungati pi? di tanto (da parte degli interessati)? nell?esplicitarle. Non quanto? – almeno – sarebbe stato opportuno, tenuto conto dell?importanza della posta in gioco.?

Sembrava darsi?? per scontato,? in sostanza,? che l?interdizione proteggesse ?di pi?? e con maggiore energia, severit?. E non si chiariva tuttavia? dettagliatamente? il perch? di un assunto simile –? n? si? argomentava l?idea della supposta minor? pregnanza difensiva, con riguardo all?Austria,??? di una Sachwalterschaft estesa dal giudice competente (all?occorrenza) al 100% degli atti da compiere.? N? si dava notizia di particolari lamentele o disfunzioni emerse nel comparto psichiatrico dell?Austria, di fatto, durante i primi anni di applicazione dell?istituto.

I motivi reali, pi? profondi,? allora? Erano altri verosimilmente –? forse non del tutto consapevoli.?? Con tutta probabilit?: una visione del disturbo di mente come patologia sconosciuta, ardua da contenere e impossibile da curare –? forse per molto tempo ancora.? La follia? come? simbolo stesso del male: qualcosa? dagli sviluppi spesso incontrollabili,? dalle origini talvolta sinistre, mefistofeliche, con margini sempre possibile di violenza tutt?intorno. ?Per la santabarbara del diritto privato, dunque:? una realt? da fronteggiare nel modo pi? roboante, stentoreo;? da arginare tecnicamente senza mezzi termini, avviluppandolo entro una sorta di camicia di forza disciplinare –?? espropriativa di ogni capacit? negoziale.

(iii)? Quanto diffusi? fra i giuristi italiani??? potevano ritenersi sentimenti del genere? Abbastanza – si sarebbe detto ?quell?estate,? a Trieste, all?interno della sala del convegno. Non ci furono in effetti confutazioni? significative,? al microfono, perlomeno fra i privatisti presenti.

Fuori dell?aula chiss?; del tema ? in fondo – si parlava ancora abbastanza poco nell?accademia. I civilisti, per educazione congenita,? fanno raramente discorsi de iure condendo; e i? comparatisti? non si erano ancora avvicinati in forza all?argomento (come sarebbe poi successo). Agli psichiatri interessavano soprattutto i problemi applicativi della 180.? Un sondaggio era difficile da organizzare.? Fu scelta in definitiva la via? dell?accortezza:? l?interdizione, seppur alleggerita di qualche spina,? rest? nel progetto dei? mesi successivi.

(iv)? Qualora si fosse fatto diversamente ? se l?interdizione? fosse stata tolta in radice dalla bozza, gi? alle prime battute? ? la riforma di cui oggi parliamo sarebbe passata ugualmente? Il? Natale del 2003 ne avrebbe visto l?approvazione?

E?? difficile dirlo. Quindici anni fa probabilmente no. Oggi forse s?, magari a maggioranza dei voti invece che all?unanimit? (com?? in effetti successo). Ma non ? detto poi.? E? significativo? in fondo che nessun deputato o senatore,? nel Parlamento,? abbia assunto iniziative di rilievo per cambiare progetto in questi anni, per caldeggiare una soluzione all?austriaca o alla tedesca (paura di rovinare tutto, di rompere il giocattolo miracoloso? S?, ma appunto!).

Nella law in action:? poi: di giudici? i quali guardino preferibilmente? al passato, che prendano tutto quanto alla lettera, che abbiano? esaminato nella loro vita soprattutto cose di diritto, che non siano mai entrati in un Centro di salute mentale –?? che tutt?oggi difendono l?interdizione e dintorni –?? quanti ce ne sono in Italia?

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4. Purtroppo, come dimostra il primo periodo di applicazione della l.6/2004,? una parte? sia pur minoritaria dei giudici italiani, per ragioni di vario genere, che sarebbe? arduo approfondire qui ?(sbrigativit?, autoritarismo? connaturato, noncuranza,? insensibilit?? debolologica, scarsa familiarit? psichiatrica e psicologica, preferenza per soluzioni che ?fanno lavorare meno?, ?paternalismo, superficialit?, conservatorismo, misoneismo), ??continua ???a ricorrere ?pi? o meno abbondantemente all?interdizione – spesso del tutto a sproposito, questioni di principio a parte. ?

?????? ??????Reazioni dei familiari dei ?soggetti deboli?, e dei disabili stessi, ?di fronte a tutto ci??? E? sufficiente aver frequentato qualche riunione di famiglie di ragazzi down,? per rendersi conto in che modo vadano le cose nel 90% dei casi. ?I parenti disdegnano pressoch? sempre l?interdizione; piuttosto si rassegnano a inaugurare/perpetuare, nei fatti,? sequenze d?altro genere, decennali o sempiterne –?? tessute di firme false, di procure invalide, di fughe dal notaio, di messinscene e sotterfugi di ogni tipo.? E con i parenti dei malati di Alzheimer ??tutto ? ancora pi? evidente: piuttosto che chiedere l?interdizione del proprio compagno di vita, sino a ieri gentile? e vigoroso, una moglie (alle soglie magari della quarta et?)? ?? pronta? a fare qualsiasi cosa.

????????????? N? va dimenticato che,? se? pure l?interdizione ? stata addolcita dal legislatore del 2004 in un paio di passaggi (cos? per quanto concerne l?art. 414 c.c.; un altro articolo, il 427,? consente oggi di far ricorso allo schema curatoriale per qualche atto da compiere), ? rimasto in vigore? per il l?interdetto? invece il ?no? al matrimonio, e cos? pure? il ?no? al testamento, il ?no? alla donazione, il ?no? al riconoscimento del figlio naturale, e cos? via.

?????? Di fatto,? l?interdizione ? rimasta quella di prima, anche nel nome. Il pedigree ? quello di sempre.? E? il Tribunale non pu? fare nulla per ammorbidirla, neanche se vuole: ? mancato nel nuovo testo l?inserimento di una previsione? speculare rispetto dell?art. 411, ult. co., c.c. –? ossia una norma volta a permettere ai giudici di tenere indenne il disabile, nel momento in cui lo si interdice, rispetto a qualcuno degli impedimenti sopra indicati.

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??????????? 5. Come procedere? allora nella messa a punto del progetto di abrogazione, di qui in avanti? Qualche indicazione alla rinfusa:

??????????? – cercheremo in sei/otto mesi di stendere un testo attento e preciso, affidandolo poi (diciamo, dopo le prossime elezioni politiche, ammesso che ancora sia possibile ?fare qualcosa di ?bipartisan? ?) a tutti quanti i partiti; ricordo che l?amministrazione di sostegno ? passata due anni fa all?unanimit?: e cos?? sarebbe bene ??fosse anche? per questa nuova proposta ?che ?,? in fondo,? la prosecuzione e il completamento di? quell?iniziativa fortunata;

??????????? – la parte civilistica ?del progetto verr? coordinata precipuamente, sul piano redazionale, ?da un gruppo intorno a? me (far? girare progressivamente le varie bozze presso tutti, ogni suggerimento sar? prezioso), quella processualistica sar? curata soprattutto da un gruppo di amici esperti (v. sotto); al momento buono il tutto sar?? unificato;

? verranno aggiustate qua e l? ?nei dettagli (comunque nei passaggi di cui la prassi ha evidenziato la lacunosit?, l?insufficienza ??o la discutibilit?, ?e certamente in ?tutti quelli, sostanziali e processuali, ?il cui ritocco si renda necessario proprio per la scomparsa dei due tradizionali ?mostri sacri?), le norme dal 404 al 413;

– scompariranno del tutto ?l?interdizione e l?inabilitazione; rester? solo, come ?strumento protettivo per tutti i ?disabili?, ?di qualsiasi tipo, l?amministrazione di sostegno? (il cui raggio effettivo,? sottolineo, continuer? ad? essere un quid stabilito volta per volta dal g.t.: si? potr? andare come oggi dal minimo di un unico atto, ad.? es., un?eredit? da accettare, al massimo di un affidamento all?amministratore? di tutti ?quanti gli atti patrimoniali:, ?cos? ad es. nel caso di prodighi irriducibili, maniaci gravi, dementi indifesi e molto ingenui, etc.);

– che fare dei contenitori dal 414 al 432?? Tenerli vuoti o? spalmare su di essi? la disciplina dell?Ads + ritocchi e precisazioni della stessa + l?attuale 428? E? da vedere ?

? l?a.d.s. potr? valere anche per gli atti di tipo sanitario, fermo restando il principio della? tendenziale sovranit? dell?interessato in proposito (vedremo se esplicitarlo, all?inizio c?era qualche dubbio, oggi? il punto ? pacifico);

– l?incapacitazione ?eventuale del beneficiario? continuer? ad essere ?un dato stabilito dal giudice,? volta per volta, pi? o meno ampiamente, a seconda che vi sia oppure ?non vi sia il concreto ?pericolo? di un cattivo un cattivo uso dei suoi poteri e diritti, da parte? dell?interessato; ??laddove tale pericolo manchi, come accade in effetti nella maggioranza dei casi, avremo invece un?amministrazione ?al 100% ??non incapacitante?; in particolare, non saranno mai incapacitabili ?le persone in coma (sono gi? ?tragicamente protette dalla loro condizione);

– rester? ovviamente il 428 c.c., magari modificato in qualche dettaglio: perno dell?annullabilit? per i contratti potrebbe diventare?? innovativamente/esplicitamente l?elemento oggettivo del ?pregiudizio?, invece che quello soggettivo della ?malafede? della controparte: forse si tratter? di chiarire ancor pi? che ?il riscontro dell?inadeguatezza gestionale andr? sempre compiuta nello specifico,? hic et nunc, rispetto a quel determinato contratto di cui si? discute;

– direi che rispetto a 20 anni fa ? sempre pi? chiaro che se ? molto importante, nella vita di una persona in difficolt?, ?che possa essere disfatto dal diritto ci? che di negoziale non doveva essere fatto, ancor pi? lo? ?? (coi tempi che viviamo) che venga fatto presto e bene qualcosa che non pu? non essere fatto, n? aspettare,? pena uno scadimento nella qualit? di vita della persona disabile (appalti, rinunce, dentiere,? appendiciti,? badanti,? televita, Sky,? idraulici, massaggi,? cooperative sociali, pensioni,? separazioni, eredit?,? abbonamenti, imposte, domande e? rette? in case di riposo, luce, acqua, gas telefono, condominio, banca, posta,? pratiche comunali, ASL, assicurazione, r.c.,? etc.);

– l?intera categoria dell?incapacit? naturale ?appare? anch?essa da rimeditare;? probabilmente va anch?essa ripensata? frastagliatamente, contingentemente: la parola ?incapacit?? sembra comunque da ?doversi abbandonare per sempre: occorre prendere? atto ?semmai che vi sono oggi molti disagi di tipo non strettamente psichiatrico, che creano di fatto ?significativi affanni gestionali alla persona (riluttanze, scarsezza di memoria, depressioni non patologiche, ostinazioni irrazionali, rassegnazioni al peggio, passivit? rinunciatarie croniche, sospettosit? oltre misura, ripiegamenti progressivi in se stessi, svogliatezze accentuate, homeless style, ingenuit? o assenteismi fiscali e condominiali, micro-handicap neurologici, imbarbarimenti casalinghi, abbrutimenti ?striscianti ?):? resta da vedere fino a che punto? tutto ci? dovrebbe rimbalzare nel c.c.;

– scompare? invece concettualmente/positivamente?? la categoria dell?incapacit? d?agire, sostituita da una figura di ?inadeguatezza gestionale?, comunque tendenzialmente maculata, puntinata, reticolare, funzionalistica, operativo/burocratica,? depersonalizzata, non lombrosiana,? circoscritta di regola a una serie ben precisa di? ?operazioni e di atti: una categoria che al suo interno ?si presenta divisa in due sub-versioni disciplinari, quella dell?inadeguatezza ?negozialmente pericolosa? (es. prodighi irriducibili), la quale condurr? ?di regola a? indicazioni? di? taglio incapacitante, ad opera del giudice tutelare; e quella ?dell?inadeguatezza ?negozialmente? non pericolosa? (es. anziani sfiancati, malinconici, con disturbi del carattere, ma lucidi, vigili, pignoli, rigorosi), che non comporter? ?invece alcuna incapacitazione ;

– scompariranno gli? impedimenti? personali? automatici (stabiliti per gli interdetti): allorquando il g.t. ritenga che un certo? beneficiario non debba ?ad es. sposarsi, o fare testamento, o donare cose importanti, ?ebbene, lo dovr? indicare espressamente nel decreto (cfr. art. 411 c..c, ult. comma, dove scomparir? beninteso il? riferimento all?interdizione);

– ? da vedere che fare con il 2046 c.c., oppure con le norme? codicistiche di ?favor? per gli incapaci (i quali ?non esistono pi?, non nel vecchio modo almeno), etc.;

– occorre riscrivere (soprattutto ma non solo nel c.p.c., artt. 712-720, dedicati in avvenire all?AdS),? tutta la parte processualistica, impresa che sar? affidata (in prima battuta)? a una ?commissione? formata da Sergio Chiarloni, Giorgio Costantino, Andrea Proto Pisani, Michele Taruffo, Enzo Vullo; ?fra le tante questioni da risolvere, ci si sta?? orientando sull?idea che sia? il g.t. a stabilire? ?– caso per caso, fra due possibilit? processuali prefigurate? a monte – ??se? (a) le circostanze sono tali, in concreto, da tranquillizzare circa la mancanza hic et nunc di contrasti familiari, spigolosit?, complicazioni, nella quale ipotesi il g.t. dar? il via al tipo di rito pi?? snello, ammnistrativistico,? fluido (80%? dei casi), o se invece (b)? sussistano concreti elementi di scontro domestico, opportunit? di compressioni significative, forti riluttanze dell?interessato, patrimoni complessi, nella quale ipotesi il g.t. dovr? far capo al rito pi?? formalista e garantista; in questo modo si? tengono insieme le due anime dell?A.d.S. entro ?un unico contenitore? processuale, cosa ?opportuna qui e sotto tutti i punti di vista, ?soprattutto perch? occorre vi sia un?unica ?immagine? sociale del?A.d. s. e ?bisogna che essa sia la pi? inoffensiva, blanda ?e meno stigmatizzante possibile ? diciamo che le garanzie, le incapacitazioni,? le protezioni anche ?forti? ci dovranno pur essere,? magari anche pi? di prima, per? ?sempre? come realt?? ?dal basso?, e costruite/vissute in modo che la loro percezione e simbolologia ?generale sia la pi? tenue possibile, che ?i casi ?difficili? scompaiano nell?insieme di quelli ?facili?, che l?immagine massmediale del tutto si costruisca intorno alla ??clientela leggera?;

– da pi? parti ? stata? ?sottolineata ?l?opportunit? di una futura precisazione normativa secondo cui il giudice tutelare, stante la delicatezza dei compiti lui affidati, debba essere ?in futuro sempre un giudice togato;

– nel progetto coinvolgeremo ?tutti coloro che siano d?accordo con l?ipotesi abrogazionistica:? civilisti, processualisti, psichiatri, magistrati, notai, avvocati, medici legali, psicologi, sociologi, etc.;? gli elenchi sottostanti ?di adesioni sono tutti? provvisori, aperti, e chi vuol? aderire (come singolo o ?come ente, ordine, fondazione, gruppo, ect.) non? ha che da segnalarlo? a? paolo.cendon@econ.units.it ??(335? 67.45.836?? ??? 040? 36.56.80)

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prime adesioni

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universita?/diritto

Autorino Gabriella,? Salerno? – Bianca Massimo,?? Roma? Sapienza – ?Cendon Paolo, Trieste – Chiarloni Sergio,?? Torino – Costantino Giorgio,? Roma Sapienza – ?Gambaro Antonio, Milano Statale – Iudica Gianni, Bocconi Milano? – Lenti Leonardo,? Torino – Marella Maria Rosaria,? Perugia – ??Nivarra Luca, Palermo – Patti Salvatore, Roma Sapienza ? ?Perlingieri Pietro, Benevento? – Pescara Renato, Padova – Proto Pisani Andrea,? Firenze – Rescigno Pietro,? Roma Sapienza – Rodot? Stefano,? Roma Sapienza – ?Ruscello Francesco, Verona – Sacco Rodolfo,? Torino? – Sesta Michele,? Bologna? – Stanzione Pasquale,?? Salerno? – Taruffo? Michele,? Pavia? ?Torino Raffaele, Roma 3 – Venchiarutti Angelo,? Trieste? – Visintini Giovanna,? Genova? – Vullo Enzo,? Parma? – Zambrano Virginia,? Salerno? – Zaccaria Alessio, Verona – ?Zatti Paolo,? Padova?

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magistratura

Di Marzio Mauro,? Roma – Dogliotti Massimo, Cassazione – Mazza Galanti Francesco,? Genova? – Paz? PierCarlo, Torino? ? – Serrao Eugenia,? Roma – ?Sorgi Carlo, Forl? – Trentanovi ?Sergio,? Venezia

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notariato

Bassi Ernesto Quinto, Cagliari

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avvocatura

Belletti Caterina,?? Monfalcone –? ?Bordon Raniero, Vicenza – Buzzanca Adriano, Bari ?– Cantone Angela, Napoli – Castelletti Giuliana, Verona – Di Ronza Nicola, Napoli? ? Rossi Rita,? Bologna – Giorgio Grasselli,? Padova – Sassano Francesca ,? Potenza – ?Sella Mauro, Torino ?– Verde Pina, Napoli? – Vitulo Francesca,? Bologna

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psichiatria, medicina legale, psicologia

Dell?Acqua Peppe, Trieste –?? Rotelli Franco, Trieste – ?Sartori Giuseppe, Padova – Sciaudone Giuseppe, Napoli – Toresini Lorenzo, Merano –

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associazioni, volontariato

Comand? Giovanna,?? ?Classe? Genova ? ?Grinover Gianna, ?Solidariet? sociale? Gorizia – Trincas Gisella, ?Unasam? Cagliari –

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redazione

Bono Marco, Trieste ? Cendon Veronica, Trieste ? Fracasssi Elvia, Trieste – ?Locci Raffaella, Trieste ? Infantino Daniela, Trieste –

Cendon Paolo

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