Ufficiale giudiziario e notificazioni: gli adempimenti nel processo civile

Scarica PDF Stampa
Con il termine notificazione[1] è tradizionalmente definita la sequenza progressiva di attività preordinate alla trasmissione, per il tramite di un soggetto qualificato, di una notizia o di un atto verso uno o più determinati destinatari, per provocarne la conoscenza legale[2] e realizzare gli effetti che al compimento di tale attività conseguono.

L’obiettivo viene raggiunto, generalmente, attraverso l’opera di un soggetto terzo, intermediario tra il richiedente e il destinatario, che provvede alla consegna o alla trasmissione di una copia conforme dell’atto da notificare, documentando nel contempo debitamente la relativa attività sull’originale dell’atto stesso. La copia che l’ufficiale notifica deve essere conforme all’originale, come lo stesso ufficiale riscontra e dichiara; in mancanza di questa conformità la conseguenza è la nullità della notificazione per inidoneità al raggiungimento dello scopo.[3]

L’ufficiale notificate è tenuto, inoltre, ad attestare, in calce all’originale ed alla copia, prima che questa sia consegnata, l’eseguita notificazione indicando la persona alla quale è stata consegnata la copia, la sua qualità, il luogo della consegna, le ricerche, anche anagrafiche, eventualmente svolte, i motivi dell’ipotetica mancata consegna e, se del caso, le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Per approfondire leggi anche “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni” di Francesca Sassano.

Il procedimento di notificazione vede come principali protagonisti tre soggetti, ai quali può affiancarsene in taluni casi un quarto, solo eventuale:

  1. il soggetto ad iniziativa del quale il procedimento è introdotto (ossia il notificante ovvero instante o richiedente);
  2. il soggetto a conoscenza del quale va portato l’atto processuale (ossia il notificando ovvero destinatario);
  3. il soggetto titolare per legge della potestà di portare a conoscenza l’atto processuale (ossia l’ufficiale notificante che è generalmente l’ufficiale giudiziario);
  4. il soggetto al quale l’atto processuale può talora essere consegnato in luogo del notificando o destinatario (consegnatario e, dunque, familiare, addetto, vicino, portiere, ecc).

Il procedimento di notificazione si articola, come vedremo dettagliatamente in seguito, in tre distinte fasi:

  1. la fase di impulso che si realizza attraverso l’istanza della parte la quale chiede la notificazione dell’atto;
  2. la fase di consegna dell’atto da notificare ad opera dell’ufficiale notificante;
  3. la fase di certificazione delle attività svolte per i fini della notificazione mediante la compilazione, ad opera dell’ufficiale notificante, della relata di notificazione.

In tale sequenza sono incardinati sia l’atto di parte (e cioè l’istanza di notifica) che provoca il sorgere del procedimento e ne guida lo svolgimento, sia gli atti dell’ufficiale giudiziario e degli altri soggetti (ufficiale postale, consegnatario ecc.) che, in misura maggiore o minore, cooperano al raggiungimento dello scopo finale.

In conclusione, la notificazione può definirsi come una sequenza di atti in progressione rigorosa che, pur se posti in essere da soggetti diversi, sono tutti preordinati allo scopo unico di conseguire la certezza legale della conoscenza di un atto da parte del destinatario, ogni qualvolta tale certezza sia richiesta perché si producano, in tutto o in parte, gli effetti propri dell’atto medesimo, ovvero altri effetti relativi al procedimento in cui l’atto di inserisce[4].

Per approfondire leggi anche “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni” di Francesca Sassano.

L’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario è la figura centrale del procedimento notificatorio. Ed invero, l’intermediazione necessaria dell’ufficiale giudiziario, nel rapporto tra l’interessato e il destinatario, costituisce uno degli elementi caratteristici della notificazione degli atti processuali.

Il procedimento di notificazione non può attuarsi attraverso il contatto tra notificante e notificando: l’esigenza di certezza e garanzia che sovraintende alla disciplina delle notificazioni, ai fini della effettiva realizzazione della conoscenza legale, impone, infatti, in ragione delle conseguenze processuali che di volta in volta ne derivano, che il procedimento sia governato da un soggetto terzo, istituzionalmente chiamato a svolgere l’incarico. L’interessato alla notifica si limita a predisporre l’oggetto da trasmettere e a predeterminare il destinatario e, quindi, a sollecitare l’ufficiale giudiziario allo svolgimento dell’attività di notificazione nella direzione stabilita. Questi, dal canto suo, provvede materialmente alla consegna dell’atto o, comunque, al compimento di tutte quelle attività previste dalla legge per il completamento del procedimento notificatorio.

Un temperamento del principio che precede è tuttavia previsto, oltre che dall’art 151 c.p.c. il quale consente al giudice di ordinare forme di notificazione diverse da quelle stabilite dalla legge, anche dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 che ha attribuito la potestà di notificazione agli avvocati[5].

Nell’ambito dell’attività riservatagli dal legislatore, l’ufficiale giudiziario partecipa ad una duplice serie di rapporti: con il soggetto che richiede la notificazione e che non integra il concetto privatistico di mandato, essendo l’ufficiale titolare di una pubblica funzione, coordinata allo svolgimento del processo, al quale viene richiesto un atto del suo ministero[6] e una seconda serie di rapporti, invece, con il destinatario e, per esso, con il consegnatario della copia dell’atto, che realizza quell’invasione nella sfera giuridica di quest’ultimo che è proprio caratteristica dell’esercizio della giurisdizione.

Il soggetto istante alla notificazione si pone, perciò, di fronte all’ufficiale giudiziario come dinanzi ad un titolare di una pubblica funzione, quest’ultimo agisce, cioè, non in virtù di un potere trasmessogli dal soggetto istante e, quindi, derivato, ma in forza di un potere proprio, nell’esercizio della pubblica funzione, coordinata all’attuazione della giurisdizione[7].

Per delineare il sistema di divisione dei compiti tra ufficiali giudiziari del territorio nazionale, la normativa di riferimento è il D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, con cui è stato introdotto nel sistema “l’ordinamento degli ufficiali giudiziari”.

In particolare, la competenza territoriale dell’ufficiale giudiziario è disciplinata dagli art. 106 e 107 del predetto decreto, secondo i quali per un verso egli compie gli atti del proprio ministero nell’ambito territoriale dell’ufficio al quale è addetto e, per altro verso, al di fuori di tale ambito territoriale può eseguire la notificazione a mezzo del servizio postale, sempre che abbia ad oggetto atti processuali relativi ad affari di competenza del giudice della sede a cui è addetto.

Da qui il principio dell’attribuzione concorrente della potestà notificatoria tanto all’ufficiale giudiziario del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, quanto all’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio giudiziario cui è devoluta la cognizione della causa, il quale ultimo può operare anche fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale. Di conseguenza è nulla la notificazione effettuata fuori dalla circoscrizione territoriale personalmente dall’ufficiale giudiziario e non a mezzo del servizio postale[8].

Secondo l’opinione prevalente il vizio conseguente all’incompetenza dell’ufficiale giudiziario dà luogo a nullità non dell’atto ma della sua notificazione che, se non sanata, si converte in motivo di impugnazione. Mentre la notificazione eseguita da chi non è ufficiale giudiziario o suo aiutante o messo di conciliazione è inesistente.

Per quanto riguarda, invece, gli atti dell’ufficiale giudiziario questi devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l’indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell’ora in cui sono eseguiti, nonché l’indicazione dell’autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti (art. 110 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

L’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti. È anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (art. 111 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

Va, infine, rammentato che l’ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto di impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all’originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza (art 112 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

Il rispetto delle forme proprie dell’atto di notificazione è condizione necessaria e sufficiente per la sua efficacia, che nella specie è la legale conoscenza dell’atto da notificarsi, da parte del destinatario; se quelle forme sono rispettate ne deriva una sorta di presunzione assoluta di conoscenza in capo a quest’ultimo, indipendentemente dalla conoscenza effettiva.

La notificazione non ha, di solito, equipollenti: l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, al di fuori della notificazione, non produce gli effetti propri di quest’ultima, salvi solo i casi nel quali risulti raggiunto lo scopo dell’atto e la notificazione non sia richiesta (come nel caso dell’atto di citazione) per l’esistenza stessa dell’atto.

Per approfondire leggi anche “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni” di Francesca Sassano.

Il ruolo dell’ufficiale giudiziario quale intermediario tra istante e notificatario

La legittimazione di chi provvede alla notificazione è condizione essenziale perché essa esplichi, almeno in parte, gli effetti che le sono propri.

Il principio generale secondo cui la legittimazione a compiere il complesso di atti qualificati come procedimento di notificazione spetta, normalmente, all’ufficiale giudiziario è fissato dal 1° comma dell’art. 137 del codice di rito, il quale testualmente afferma che: “Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere”.

Le successive disposizioni del capo dedicato alle notificazioni disciplinano le diverse modalità̀ notificatorie, sul presupposto fondamentale che esse siano eseguite direttamente dal detto ufficiale giudiziario. Secondo la dottrina classica, l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario è imposta dalla legge in connessione con l’attuazione della giurisdizione ed in ossequio al principio che afferma la necessità che con l’esercizio dell’azione non si realizzi un rapporto immediato tra le parti.

In particolare, si è sostenuto che l’inserimento di un soggetto terzo qual è l’ufficiale giudiziario non solo offre maggiore garanzia di neutralità ed imparzialità, ma dà anche certezza che l’atto, effettivamente conforme all’originale, giunga a conoscenza quantomeno potenziale del destinatario: in tal modo il ruolo dell’ufficiale giudiziario è tanto più rilevante se si considera che dalla notificazione scaturiscono effetti processuali e sostanziali riguardanti non soltanto le parti, ma anche i terzi che possono essere coinvolti nel giudizio, ovvero indirettamente pregiudicati dalla sentenza.

È vero, però, che alla esigenza di certezza e garanzia se ne contrappone un’altra antitetica, ma altrettanto meritevole di tutela, che è quella di garantire la celerità del processo attraverso la semplificazione delle forme processuali; tanto sul presupposto che l’accrescimento di vincoli procedimentali, se non implica necessariamente l’aumento proporzionale della possibilità che il destinatario acquisti l’effettiva conoscenza dell’atto notificato, comunque determina l’aumento delle probabilità di arrivare ad una notificazione invalida, da rinnovare nel corso del processo, con conseguente pregiudizio per la sua durata[9].

Per approfondire leggi anche “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni” di Francesca Sassano.

 

Le varie forme di notificazione

Nell’artt. 138 ss. del codice di rito vengono disciplinate, in modo dettagliato, le diverse forme nelle quali può avvenire la notificazione precisando, nell’art 147 c.p.c., che non possono effettuarsi prima delle 7 e dopo le ore 21[10].

In primo luogo, a norma dell’art. 138 c.p.c., la notificazione può avvenire c.d. in mani proprie, ossia mediante la consegna personale al destinatario, consegna che l’ufficiale giudiziario può effettuare in un luogo qualunque compreso nella circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale appartiene, restando irrilevante la residenza o il domicilio del destinatario. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne da atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Il più delle volte, essendo in pratica difficile che l’ufficiale giudiziario possa prendere contatto diretto con il destinatario, la notificazione avviene mediante consegna della copia dell’atto ad altre persone e in determinati luoghi: persone e luoghi tali da fare affidamento circa l’effettiva consegna al destinatario. Di regola, ex art. 139 c.p.c., la notificazione va fatta nel comune di residenza (o eventualmente in quello della dimora o del domicilio) del destinatario, che va cercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se, in uno di questi luoghi, il destinatario non viene trovato, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni e non palesemente incapace.

In mancanza delle persone suddette la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa, i quali devono sottoscrivere una ricevuta: in questo caso l’ufficiale giudiziario deve poi dare notizia al destinatario, con lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto nelle forme rese necessarie dalla suddetta mancanza.

In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto o incapacità di ricevere la copia da parte delle persone summenzionate, l’art 140 c.p.c. dispone che l’ufficiale giudiziario (il quale nella sua relazione deve dare atto espressamente e puntualmente delle ragioni dell’impossibilità di consegna) deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affliggendo poi avviso di ciò, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, che viene anche avvertito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se, poi, del destinatario non si conosce la residenza né la dimora né il domicilio e non c’è un procuratore, il deposito va fatto in una copia nella casa comunale dell’ultima residenza (o se questa è ignora, in quella del luogo di nascita) come stabilisce l’art 143 c.p.c. Se neppure questi luoghi sono noti, la copia va consegnata al P.M. In tutti questi casi, la notificazione si ha per eseguita, così stabilisce l’art 143, 3 comma, c.p.c., nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

La notificazione a chi ha eletto domicilio presso una persona o ufficio (che, se inclusa in un contratto può essere prevista come obbligatoria ex art 141, 2 comma c.p.c.) avviene con la consegna della copia alla persona o al capo dell’ufficio domiciliatario, nel qual caso equivale alla consegna a mani del destinatario (art. 141 primo e terzo comma c.p.c.) che è valida anche se avvenuta in luogo diverso da quello indicato. In caso di assenza del destinatario operano le regole di cui all’art 139 c.p.c.

Alle persone giuridiche le notificazioni si eseguono nella loro sede legale o anche solo effettiva mediante consegna di copia (anche a mezzo del servizio postale) al rappresentante o a persona incarica di riceverla (art 145, 1 comma c.p.c.) o ad altra persona addetta, compreso il portiere dello stabile in cui è la sede; alle società prive di personalità, alle associazioni non riconosciute e ai comitati, nei luoghi in cui svolgono la loro attività con la consegna al rappresentante o alle persone incaricate o addette come precisate per le persone giuridiche o, in mancanza, al portiere dello stabile (art 145, 2 comma c.p.c. che richiama l’art 19 comma 2 c.p.c.).

In tutti questi casi di notificazione ad enti – e anche indipendentemente dall’impossibilità della notificazione nei luoghi ora indicati, ma sempre che nell’atto risulti la persona fisica che rappresenta l’ente, ne sia indicata la qualità e ne siano specificati domicilio, residenza e dimora – la notificazione potrà essere effettuata direttamente a quest’ultima (art. 145, 1 e 2 comma c.p.c.): ciò con riguardo alla notificazione sia alle persone giuridiche che agli enti privi di personalità, ma con la differenza che solo con riguardo alle prime è richiesto che la consegna avvenga con le modalità di cui agli art. 138, 139 o 141.  D’altra parte, e ancora con riguardo a tutti gli enti, la notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente e indicata nell’atto (ma non anche quella diretta all’ente) può essere effettuata ai sensi dell’art. 140 o 143 c.p.c. solo nel caso di impossibilità che avvenga nei modi suindicati (art 145, 3 comma).

La notificazione può essere eseguita anche a mezzo del servizio postale mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento; ed in questo modo l’ufficiale giudiziario può eseguire le notificazioni anche al di fuori dell’ambito territoriale di sua competenza (ex art. 1 della L 20 novembre 1982 n. 890). Le modalità della notificazione sono specificate nel 2 comma dell’art 149 c.p.c. nel quale articolo merita particolare attenzione l’inserimento di un nuovo 3 comma da parte della L. 263/2005, ove è tradotta in legge la regola, già formulata dalla Corte Costituzionale che scinde il perfezionamento della notifica per il notificante (cioè al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, sempre che l’iter notificatorio si sia svolto in un ragionevole termine) da quella per il destinatario (al momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto).[11]

Le notificazioni all’Amministrazione dello Stato debbono essere effettuate in conformità alle leggi speciali (art. 144 c.p.c.) e cioè in persona del Ministro in carica e presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinnanzi alla quale si procede (T.U. 30 ottobre 1993 n. 1611 modificato dalla L. 25 marzo 1958 n. 260).

In particolari circostanze, la notificazione può avvenire con le forme particolari (es. quella telegrafica) che il giudice può prescrivere caso per caso (art. 151 c.p.c.) purchè con l’osservanza delle specifiche formalità eventualmente previste.

Infine, per il caso in cui la notificazione debba essere effettuata nei confronti di un numero rilevante di destinatari o di soggetti difficilmente identificabili, può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami con le modalità e le forme più dettagliatamente indicate nell’art 150 c.p.c. e dalle quali emerge anche la possibilità di instaurare il contraddittorio nei confronti di persone non specificamente individuate.

Non possiamo non far cenno alle disposizioni sulle notificazioni con modalità telematiche. Il D.L. 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012) ha previsto l’obbligo di deposito con modalità telematiche, a partire dal 30 giugno 2014, degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite.

Inoltre il D.L. 193/2009 (conv. dalla L. 24/2010) ha anche provveduto ad inserire nel codice il nuovo art 149 bis c.p.c. rubricato notificazione a mezzo di posta elettronica certificata[12].

Per approfondire leggi anche “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni” di Francesca Sassano.

La fase di impulso dell’attività notificatoria. Il soggetto notificante

Una volta analizzate le varie forme di notificazione dobbiamo concentrarci sulle varie fasi del procedimento di notificazione.

Partendo dalla fase di impulso, l’atto processuale della notificazione è dato dalla combinazione di due elementi basilari che si integrano a vicenda, pur non confondendosi: l’atto dell’ufficiale giudiziario e l’istanza di parte (di cui il primo deve dare atto nella sua relazione), che è la sola interessata al compimento della notificazione e, nel contempo, è l’unica responsabile del procedimento stesso.

Benché il risultato della notificazione possa conseguirsi solo nel momento in cui siano state espletate le attività della fase di consegna e della relativa documentazione, la fase iniziale “d’impulso” del procedimento è quella che acquista un rilievo fondamentale: in essa si esaurisce l’attività del soggetto istante attraverso un atto che, non solo serve ad indirizzare l’opera dell’ufficiale giudiziario, ma fa anche concretizzare in quest’ultimo il dovere di agire per il compimento dell’attività di trasmissione e di consegna.

L’atto d’impulso iniziale rappresenta, pertanto, un elemento costitutivo ed essenziale della notificazione: esso, secondo il dettato dell’art. 137 c.p.c., può essere costituito da una “istanza di parte” o da una “richiesta del pubblico ministero”.

Con riguardo in particolare alla parte, occorre dire che legittimato a chiedere la notificazione è non soltanto la parte personalmente, ma anche il difensore munito di procura. Da ciò discende che è privo di legittimazione il mero domiciliatario, giacchè questi si limita a sostituire il destinatario dell’atto.

La fase di trasmissione e consegna. I soggetti dell’attività notificatoria

Una volta introdotta la richiesta di notificazione, si instaura automaticamente la seconda fase del relativo procedimento, devoluta al materiale passaggio dell’atto dalla sfera di disponibilità del mittente a quella del destinatario e definita “fase di trasmissione e consegna”.

Si è scritto in precedenza che tale figura “centrale” è tradizionalmente identificata nella persona dell’ufficiale giudiziario, ma deve comunque segnalarsi che esistono anche altri soggetti “minori” abilitati dall’ordinamento a svolgere tale ruolo[13].

La fase certificatoria e la relazione di notificazione

Il procedimento notificatorio si chiude con la consegna al destinatario di una copia dell’atto notificando, conforme all’originale, secondo quanto riscontrato ed attestato dall’ufficiale notificatore.

Il riscontro che la notificazione sia avvenuta nel rispetto delle regole che la legge ha individuato come idonee a far entrare l’atto nella sfera di disponibilità del destinatario, si ottiene con la redazione, la datazione e la sottoscrizione della c.d. “relazione di notifica” da parte dell’ufficiale notificatore.

Nella relata, redatta in calce all’originale ed alla copia (prima della consegna), viene indicata la persona a cui è consegnata la copia dell’atto, il tempo ed il luogo in cui si è perfezionata la notifica.

La relazione finale documenta anche le ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario ogni qual volta la legge prevede un ordine obbligatorio da seguire nella scelta dei criteri da seguire nell’attività di notificare.

Essa, certificando tutta l’attività svolta nel corso della fase di trasmissione, concreta la fase della consegna, in modo esclusivo rispetto ad ogni altra prova; fa fede fino a querela di falso delle attività svolte dall’ufficiale giudiziario e della conformità della copia all’originale, ma non anche della veridicità delle dichiarazioni a lui effettuate.

In conclusione, anche la fase finale della certificazione – che precede quella della consegna e si realizza con la redazione della relata di notifica – diventa “elemento essenziale affinché il procedimento notificatorio possa conseguire il suo scopo, offrendo la giuridica certezza dell’avvenuta trasmissione dell’atto secondo le modalità prescritte”.

Volume consigliato

Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni

» Quali sono le fasi di notifica telematica? » La RAC è titolo idoneo di avvenuta consegna al destinatario? Quali i possibili vizi? » Che rapporto c’è tra l’invalidità della notificazione e il decorso della prescrizione? » Quando l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata può comportare la nullità?  » Quando il deposito dell’atto di costituzione con modalità telematiche si ha per avvenuto? Questo pratico fascicolo risponde a queste e alle altre questioni maggiormente dibattute relative alle notifiche telematiche, tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.Di taglio estremamente pratico, grazie al supporto di Formule e consigli operativi, la trattazione semplifica le procedure e chiarisce vizi e difetti delle notificazioni.Francesca Sassano Avvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di do- cenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”.Con la direzione scientifica di Nicola Graziano Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. 

Francesca Sassano | 2018 Maggioli Editore

18.00 €  17.10 €

[1] Sulla notificazione v. MINOLI, Le notificazioni nel processo civile, Milano, 1938; PUNZI, La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959; MARTINETTO, Notificazione (dir. proc. civ). in Nss Dig. It., XI, Torino, 1965, pag. 395; PUNZI, Delle comunicazioni e notificazioni, in Comm. c.p.c. diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, p. 1438 ss: BALENA, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ. XII, Torino, 1995, p. 261; MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Vol. 1, 2015 Torino, pag. 535; FRASINETTI, La notificazione nel processo civile, Milano, 2012, p. 27; PUNZI, Notificazione (dir.poc. civ) in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978, pag. 641; MATTEINI CHIARI, DI MARZIO, Notificazioni e termini nel processo civile, Milano, 2011; CARBONE, BATA’, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Milano, 2010.

[2] La nozione di conoscenza legale non va confusa con la conoscenza effettiva dell’atto, la quale attraverso la notificazione è resa soltanto possibile, senza però potersi realizzare in mancanza della collaborazione del notificando. Il procedimento di notificazione mira non già alla conoscenza effettiva, da parte del notificando, dell’atto da notificare, bensì della sua conoscibilità, assicurata in misura adeguata dall’osservanza delle formalità di volta in volta richieste dalla legge. Ciò rende ragione della natura formale della notificazione, la quale si ha perciò per perfezionata con l’esecuzione delle formalità previste, le quali importano che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del notificando. Per una più approfondita analisi v. FRASINETTI, La notificazione nel processo civile, Milano, 2012, p. 1 ss.

[3] La Cassazione, infatti, nella sentenza n. 23420 del 4.11.2014 ha stabilito che “se la copia notificata di un atto di citazione non è conforme al contenuto intrinseco dell’originale perchè è mancante di alcune pagine rispetto ad esso e l’incompletezza non consente al destinatario dell’atto di difendersi, la notifica dell’atto è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 c.p.c., il rinnovo della notifica dell’atto originale. Qualora poi il convenuto si sia costituito sana la nullità della notifica, ma egli va rimesso in termini per l’espletamento delle sue difese ed eccezioni se il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, avuto riguardo alla data di vocatio in ius, è a tal fine insufficiente.”

[4] In questo senso si esprimono PUGLIATTI, La trascrizione, I. La pubblicità in generale, Milano, 1957, pag. 351 e PUNZI, Notificazione (dir.poc. civ) in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978, pag. 646.

[5] A tal proposito cfr. MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Vol. 1, 2015 Torino, pag. 535 nota 53; BRUNELLI, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1994, pag. 645.

[6] Cfr. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1965, 452; Id., Istituzioni di diritto processuale civile, II, Napoli, 1936, 67; SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1973, 61.

[7] V. MANCUSO, Le notificazioni civili: il perfezionamento, Torino, 2015, p. 3 ss.

[8] In questo senso Cass. 26 agosto 1985 n. 4549.

[9] Cfr. MANCUSO, Le notificazioni civili: il perfezionamento, Torino, 2015, p. 3 ss.

[10] Quest’ultima disposizione, peraltro, si applica anche laddove la notificazione avvenga con modalità telematiche così stabilisce l’art. 16 septies del D.L. 179/2012, introdotto dal D.L. 90/2014.

[11] Cfr. MANCUSO, Le notificazioni civili: il perfezionamento, Torino, 2015, p. 3 ss. in cui si sostiene quanto segue. La tutela dei contrapposti interessi di notificante e notificatario non viene raggiunta dall’ordinamento processuale attraverso un loro bilanciamento nella determinazione del momento in cui la notificazione è compiuta, bensì tramite l’individuazione di un doppio momento temporale (c.d. “doppio binario”) per il perfezionamento della notifica stessa.

Gli effetti della notificazione di un atto processuale sono anticipati, a vantaggio del notificante, al solo conseguimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (ossia la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante.

Gli effetti di cui si parla sono solo quelli collegati al rispetto di eventuali termini perentori posti a carico del notificante, ossia quelli impeditivi di eventuali decadenze, che si andranno a consolidare con il perfezionamento definitivo del procedimento di notificazione e cioè con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o, ad ogni modo, con il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge come equi- valenti alla ricezione. Tutti gli altri effetti che l’ordinamento ricollega alla notifica si produrranno, invece, dalla effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Il principio trova la sua genesi nella giurisprudenza costituzionale in tema di notificazione a mezzo posta di atti destinati all’estero, cui sono seguiti i noti arresti della Corte Costituzionale che, una volta introdotta la regola della scissione del momento perfezionativo della notifica nel procedimento notificatorio a mezzo posta, hanno, di poi, conferito alla stessa una valenza generale, legittimandone l’applicazione a tutte le modalità notificatorie; il tutto in ragione di una interpretazione sistematica delle norme processuali che ritiene irragionevole che le notificazioni possano perfezionarsi diversamente, a seconda delle modalità di trasmissione dell’atto.

Alcuni anni più tardi, il legislatore ha codificato il suindicato principio aggiungendo un 3° comma all’art. 149 c.p.c. che, disciplinando le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale, dispone che “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.

Nel 2010, la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente in materia di notificazioni – ed, in particolare, in tema di procedimento notificatorio nei confronti di destinatario irreperibile – decretando l’incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, per il destinatario, la notifica si intende perfezionata solo con la ricezione dell’atto o decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata da parte dell’Ufficiale giudiziario.

Allo stato, dunque, anche nei confronti dell’irreperibile la notifica si perfeziona per il destinatario, non con la spedizione della raccomandata informativa, bensì con il ricevimento di quest’ultima o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

In definitiva, risulta essere operante nel nostro ordinamento il principio generale in base al quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte di quest’ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di quest’ultimo sottratta alla sua disponibilità.

[12] Il testo dell’art 149 bis c.p.c. così recita: “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.”

[13] Si pensi, ad esempio, ai messi comunali, cui possono essere richieste notifiche nel caso manchi o sia impedito l’ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza; in tali casi il capo dell’ufficio dispone, con decreto scritto sull’atto originale, che la notifica cui si riferisce l’autorizzazione, sia eseguita dal messo del luogo dove l’atto deve essere notificato. Alla figura dell’ufficiale giudiziario possono aggiungersi, tra le altre, quelle dell’agente postale, del messo di conciliazione, del messo comunale, dell’autorità diplomatica o consolare o addirittura del gestore del sistema informatico.

Avv. Mazzei Martina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento