Dopo essere stato approvato dal Senato della Repubblica un disegno di legge riguardante le truffe agli anziani il 17 maggio del 2023 (vale a dire il disegno di legge AS. 586-A), è stato assegnato, ma non ancora esaminato, tale progetto normativo alla Camera dei Deputati.
In particolare, si tratta del disegno di legge A.C. 1164 il quale, rispetto al progetto originario, consta di un solo articolo con cui, come vedremo da qui a poco, si vuole modificare l’art. 643 cod. pen. che, come è noto, prevede il reato di circonvenzione di persone incapaci.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa contempla siffatto progetto di legge. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La nuova formulazione dell’art. 643 c.p. e l’estensione alla vulnerabilità alle truffe
L’art. 1 del disegno di legge A.C. 1164 prevede che all’“articolo 643 del codice penale, dopo le parole: «anche se non interdetta o inabilitata,» sono inserite le seguenti: «ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all’età avanzata,».
Di conseguenza, fermo restando che, come emerso nel corso dei lavori parlamentari, per “quanto riguarda il concetto di induzione, di cui all’art. 643 c.p., la giurisprudenza ha affermato che costituisce induzione ogni attività diretta a convincere, a persuadere (Cass., sez. II, Sentenza 26 marzo 2018, n. 13968)”[1] mentre è incompatibile “con l’induzione è quindi la condotta omissiva (Cass., sez. II, Sentenza 19 novembre 1999, n. 13308)”[2], tenuto conto altresì del fatto che, per un verso, secondo “parte della giurisprudenza non può essere ricompresa nella nozione di induzione la semplice richiesta di compiere l’atto, ma la condotta di induzione si deve concretare in un’apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080)”[3], per altro verso, un’altra “parte della giurisprudenza ritiene invece che l’attività di induzione possa consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che ella in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano per lei pregiudizievoli e favorevoli all’agente (Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583)”[4], considerato oltre tutto che il “concetto di induzione abbraccia non solo l’azione del soggetto attivo della circonvenzione, ma anche l’evento di natura psichica, costituito, in base all’articolo 643 c.p., dalla risoluzione, del soggetto passivo dell’azione, di compiere l’atto”[5], con tale previsione di legge, si vuole configurare “il reato di circonvenzione di incapace anche nel caso in cui l’induzione della persona a compiere un atto dannoso per lei o per altri avvenga abusando delle condizioni di vulnerabilità, anche dovute all’età avanzata”[6].
Quindi, ove tale norma dovesse essere approvata in via definitiva da parte del Parlamento, l’art. 643 cod. pen. dovrebbe essere “letto” nel seguente modo (le parti aggiunte nel progetto normativo qui in analisi sono contrassegnate in grassetto): “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all’età avanzata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065”.
In sostanza, con questa modifica, si introdurrebbe un’ulteriore condotta delittuosa, consistente per l’appunto nell’abusare sulle condizioni di vulnerabilità di una persona[7], anche causate dall’età avanzata, lasciando invariato il trattamento sanzionatorio, che rimarrebbe quindi quello attualmente stabilito, ossia, come appena visto, la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 2.065.
Ciò posto, va infine fatto presente come non sia stata approvata in prima lettura, essendo stata soppressa, una modifica per l’art. 165 cod. pen. da parte di quello che era l’art. 2 del disegno di legge A.S. 586 (ossia il progetto di legge originariamente presentato innanzi al Senato, ma poi modificato), concepita nei seguenti termini: “1. All’articolo 165, sesto comma, del codice penale, le parole: «per il reato previsto dall’articolo 624-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 640 e 643».”. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Conclusioni
Questa è dunque la novità che connota siffatto progetto di legge.
Non resta dunque attendere se effettivamente tale disegno normativo verrà poi effettivamente approvato, oltre dal Senato della Repubblica, anche da parte della Camera dei Deputati.
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Note
[1]Servizio studi del Senato, Dossier n. 23 (mese di maggio del 2023), riguardante il disegno di legge A.S. n. 586-A (Modifica al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane), in senato.it, p. 3.
[2]Ibidem, p. 3.
[3]Ibidem, p. 3.
[4]Ibidem, p. 3.
[5]Ibidem, p. 3.
[6]Ibidem, p. 4. Invece, il “disegno di legge, nella sua formulazione originaria, aggiungeva un ulteriore comma all’articolo 643, il quale puniva, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la stessa pena prevista dal primo comma), chiunque – al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (le stesse finalità previste dal primo comma) – abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all’età di una persona, la inducesse a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso” (Servizio studi del Senato, Dossier n. 23 (mese di maggio del 2023), riguardante il disegno di legge A.S. n. 586-A (Modifica al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane), in senato.it, p. 4).
[7]A tal proposito, sempre in sede di lavori parlamentari, è stato osservato quanto segue: “Il codice penale già conosce riferimenti alla “vulnerabilità” (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601) o alla “particolare vulnerabilità” della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). L’art. 90-quater c.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della per-sona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede” ((Servizio studi del Senato, Dossier n. 23 (mese di maggio del 2023), riguardante il disegno di legge A.S. n. 586-A (Modifica al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane), in senato.it, p. 4).
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