Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro; sentenza 266/06 del 28.03.06; scuola; cumulabilità di orari in istituti di diverso ordine; ammissibilità; fattispecie.

sentenza 06/04/06
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R E P U B B L I C A        I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott. ******************** ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 49/05 R.G.
T R A
xxxx, rappr. e dif. dall’avv. xxxx per procura a margine del ricorso introduttivo;
                                                                               ricorrente
CONTRO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Regionale per la Sicilia – Centro Servizi Amministrativi di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dal dipendente xxxxx;
                                                                                resistente
Avente ad oggetto: Cumulabilità di orari nella scuola
All’udienza del 28.03.2006, sulle conclusioni delle parti, la causa è decisa come da dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Ragusa, ex art. 700 c.p.c., xxxxx, incluso in graduatoria per la classe di concorso A 246 – Lingua e Civiltà Straniera Francese, ha chiesto l’assegnazione della sede di xxxx (presso il Liceo Socio Psico Pedagogico, per n. 7 ore) e, a completamento dell’orario settimanale, della sede di xxxx, presso l’Istituto Comprensivo Volta (trattasi di incarico a tempo determinato).
Si è costituito il CSA di Ragusa resistendo in giudizio ed insistendo per la non cumulabilità di orari presso due Istituti di diverso ordine.
Il giudice della fase cautelare ha accolto il ricorso, ordinando al CSA di Ragusa di disporre l’assegnazione al ricorrente degli incarichi a tempo determinato per le sedi di xxxx (Liceo Socio Psico Pedagogico) ed xxxx (Istituto Comprensivo A. Volta).
Proseguita nel merito la causa, la stessa viene discussa oralmente all’udienza odierna sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, confermando il provvedimento cautelare.
In data 25 agosto 2004 il CSA ha convocato presso i propri uffici i docenti inclusi in graduatoria per il conferimento degli incarichi a tempo determinato; al ricorrente fu impedito di scegliere le sedi sopra viste adducendo il divieto di cumulo di orari tra istituti di diverso ordine, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del DM 211/2000 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124).
La predetta disposizione testualmente prevede: “1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. 2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime. 3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità”.
Ora è rimasto incontroverso, anzi ammesso da parte resistente, che il ricorrente “non scelse lo spezzone di 7 ore che gli avrebbe consentito di rivendicare il conferimento della supplenza anche nelle 8 ore di lingua francese alla scuola media al momento del successivo scorrimento della relativa graduatoria sulla base della posizione occupata perché il funzionario coordinatore della convocazione espresse l’avviso che non potevano cumularsi spezzoni orari di classi di concorso di scuole appartenenti a grado diverso”. Parimenti è rimasto incontroverso che negli anni precedenti si sia consentita la cumulabilità dei servizi nella specie negata; come è incontroverso che il CSA ha mutato orientamento (vds. nota del 23 settembre 2004), consentendo la cumulabilità di più incarichi di supplenza allo stesso docente, seppure afferenti a gradi di scuola diversi; così recependo l’interpretazione fornita dal MIUR – Direzione Generale del Personale della disposizione regolamentare in parola (vds. nota n. 255 del marzo 2004), secondo la quale “il secondo comma disciplina come si possa realizzare tale cumulabilità nella sua casistica più frequente e cioè tra i vari insegnamenti riferiti alle classi di concorso della scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado, in quanto omogenei rispetto al trattamento di obbligo orario fissato in 18 ore settimanali”.
In difetto di precisi dati testuali, e considerato lo stesso comportamento dell’amministrazione resistente, va accolta l’interpretazione più liberale.
Il comma 3 della disposizione de qua, di difficile lettura, appare riferirsi a varie tipologie di rapporti di lavoro conseguibili presso le scuole, non limitate all’insegnamento, mentre i primi due commi sembrano avere valenza generale per la scuola secondaria, di primo e secondo grado. Il comma 3, inoltre, si riferisce ai rapporti tra scuole statali e non, e pertanto non può essere invocato nel senso propugnato dall’Amministrazione.
La domanda di risarcimento dei danni, formulata del tutto genericamente, va rigettata per difetto di allegazione e prova sul tipo di danno lamentato.
Le spese, anche quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
  • definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, confermando il provvedimento reso in sede cautelare;
  • condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, nonché delle spese della espletata fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00.
Così deciso in Ragusa in data 28.03.2006.
      Il Giudice del lavoro
Dott. ******************** 
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N….…………….…SENT.
N…………………….R.G.
N…………………****.
 
Il Giudice del lavoro di Ragusa, dott. ********************, all’udienza del 28.03.2006 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro promossa
DA
****************, rappr. e dif. dall’avv. **********;
CONTRO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Regionale per la Sicilia – Centro Servizi Amministrativi di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dal dipendente ******************;
 
  • definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, confermando il provvedimento reso in sede cautelare;
  • condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, nonché delle spese della espletata fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00.
 
IL GIUDICE DEL LAVORO
(**************************)


 
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, dott. ******************** ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per ricorso ex art.700 c.p.c., iscritto al n. 1289/2004 R. G., vertente
TRA                                              
****************, rappr. e dif. dall’avv. ********** per procura a margine del ricorso;
                                                                               RICORRENTE
CONTRO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Regionale per la Sicilia – Centro Servizi Amministrativi di Ragusa, in persona del Dirigente pro-tempore, rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dal dipendente S. Marino per delega agli atti;
                                                                                RESISTENTE
 
  • a scioglimento della riserva;
  • letto il ricorso depositato in data 27.10.2004, proposto ex art. 700 c.p.c., con cui ****************, incluso in graduatoria per la classe di concorso A 246 – Lingua e Civiltà Straniera Francese, chiede l’assegnazione della sede di Vittoria (presso il Liceo Socio Psico Pedagogico, per n. 7 ore) e, a completamento dell’orario settimanale, della sede di Acate, presso l’Istituo Comprensivo Volta;
  • instaurato il contraddittorio;
  • esaminati gli atti acquisiti al fascicolo di causa;
  • rilevato che giorno 25 agosto 2004 il CSA ha convocato presso i propri uffici i docenti inclusi in graduatoria per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;
  • che al ricorrente fu impedito di scegliere le sedi sopra viste adducendo il divieto di cumulo di orari tra istituti di diverso ordine, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del DM 211/2000 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124);
  • che la predetta disposizione testualmente prevede: “1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
    2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità”;
  • ritenuto che il ricorso debba essere accolto perché fondato, sussistendo in concreto sia il requisito del fumus boni iuris (ovvero della concreta probabilità che la pretesa della ricorrente, allo stato non manifestamente infondata, possa essere accolta con la sentenza di merito), sia il requisito del periculum in mora (del fondato timore cioè che il diritto azionato subisca, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, un pregiudizio grave ed irreparabile);
  • che è incontroverso, anzi ammesso da parte resistente, che il ricorrente “non scelse lo spezzone di 7 ore che gli avrebbe consentito di rivendicare il conferimento della supplenza anche nello 8 ore di lingua francese alla scuola media al momento del successivo scorrimento della relativa graduatoria sulla base della posizione occupata perché il funzionario coordinatore della convocazione espresse l’avviso che non potevano cumularsi spezzoni orari di classi di concorso di scuole appartenenti a grado diverso”;
  • che è incontroverso che negli anni precedenti si sia consentita la cumulabilità dei servizi nella specie negata;
  • che è incontroverso che il CSA ha mutato orientamento, recependo l’interpretazione fornita dal MIUR della disposizione regolamentare in parola, secondo la quale “il secondo comma disciplina come si possa realizzare tale cumulabilità nella sua casistica più frequente e cioè tra i vari insegnamenti riferiti alle classi di concorso della scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado, in quanto omogenei rispetto al trattamento di obbligo orario fissato in 18 ore settimanali”;
  • che la mancata applicazione della disposizione in argomento al ricorrente, nell’interpretazione successivamente prescelta, realizza un’evidente disparità di trattamento rispetto a colleghi posti nella medesima situazione;
  • che il comma 3 della disposizione de qua, di difficile lettura, appare riferirsi a varie tipologie di rapporti di lavoro conseguibile presso le scuole, non limitate all’insegnamento, mentre i primi due commi sembrano avere valenza generale per la scuola secondaria, di primo e secondo grado;
  • ritenuto sussistere il periculum in mora per parte ricorrente, essendo l’anno scolastico già iniziato e rischiando il suo diritto di essere del tutto compromesso nelle more del giudizio ordinario;
·         rilevato che attiene al giudizio di merito la questione inerente la statuizione sulle spese di lite (ex art.669 octies c.p.c.);
P.Q.M.
  • visto l’art. 669 octies c.p.c., accoglie il ricorso proposto da **************** nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Regionale per la Sicilia – Centro Servizi Amministrativi di Ragusa, in persona del Dirigente pro-tempore,e, per l’effetto, ordina l’assegnazione al ricorrente degli incarichi a tempo determinato per le sedi di Vittoria (Liceo Socio Psico Pedagogico) ed Acate (Istituto Comprensivo A. Volta);
  • assegna termine di giorni trenta per l’inizio del giudizio di merito.
Ragusa, 17.12.2004 
 
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ********************   

sentenza

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