Tribunale di Perugia, I sez. Civile, sentenza n. 377 del 29.3.10 : separazione personale tra coniugi e difetto di giurisdizione del Giudice italiano.

Redazione 27/05/10
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Con ricorso depositato il 8.10.2007, L. V., premesso di aver contratto matrimonio con ***** in Spagna il 29.12.2003, con il quale aveva svolto la vita coniugale in Italia, nella casa di Bevagna, ed aggiunto che dal matrimonio non erano nati figli, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, e disposto l’obbligo del resistente di corrispondere un assegno mensile quale contributo al suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio ***** che rappresentava che i coniugi avevano stabilito il proprio domicilio coniugale in Spagna, nella città, di residenza anagrafica del resistente; eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano e solo in via subordinata concordava nella richiesta di separazione, con rigetto della domanda di addebito.
All’udienza presidenziale del 18.2.2008 comparivano entrambi i coniugi insistendo nelle rispettive istanze.
Il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, emetteva ordinanza ex art. 708 c.p.c, e nominava il giudice istruttore per la trattazione del giudizio.
Ritiene il Tribunale che in base agli atti, prodotti dalle parti debba dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana,
Risulta infatti che in data antecedente al 22.8.2007 – quindi prima della instaurazione del presente giudizio – il resistente ha chiesto all’autorità giudiziaria spagnola il divorzio; con il provvedimento del 22.8.2.007 il giudice spagnolo ha emesso una sentenza interlocutoria con la quale ha fra l’altro dichiarato la propria giurisdizione e competenza territoriale.
Avviate. le procedure di notifica secondo la legge processuale spagnola, il divorzio è stato pronunciato con, sentenza del 7.3.2008. La sentenza è stata depositata il 28.6.2008 nel presente giudizio dal resistente con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. quando ancora era impugnabile secondo la legge spagnola: non risulta essere stata impugnata dalla ricorrente, sicché ormai deve ritenersi definitiva.
Va preliminarmente rilevato che i rapporti tra le autorità giudiziarie della Unione Europea in tema di materia matrimoniale e responsabilità genitoriale sono regolati dal Regolamento del 27.11.2003 n. 2201/2003.
Va premesso che nel caso in esame l’autorità giudiziaria spagnola, adita preventivamente, ha dichiarato la sua giurisdizione con sentenza poi divenuta definitiva.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 24 del predetto Regolamento, direttamente applicabile dal giudice interno, e secondo la interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, il giudice successivamente adito non può sindacare la dichiarazione di competenza giurisdizionale del giudice di altro stato preventivamente adito ma deve o sospendere il processo finché la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita non sia stata accertata o dichiarare la propria incompetenza (recte il difetto di giurisdizione) – riconoscendo quella dell’autorità giudiziaria preventivamente adita – senza alcun potere discrezionale,
Secondo l’interpretazione dell’art. 19 della migliore dottrina, i concetti di litispendenza e connessione hanno una accezione più ampia di quella del diritto interno: in particolare, in campo matrimoniale rientrano nell’art. 19 anche i casi di falsa litispendenza, caratterizzata da identità soggettiva ma non oggettiva, come nei casi delle procedure di separazione e divorzio: una diversa interpretazione infatti non garantirebbe la trattazione unitaria delle cause relative alla stessa situazione matrimoniale, con il rischio di contrasto tra giudicati, essendo le discipline interne eterogenee.
Va altresì aggiunto che il limite ex art. 24 del Regolamento, per il quale il giudice successivamente adito non può sindacare la dichiarazione di competenza giurisdizionale del giudice di altro stato preventivamente adito, prevale anche sui limiti ex art. 22 relativi alla contumacia, che si riferiscono alla decisione sul merito e non a quella meramente processuale, con la conseguenza che la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria preventivamente adita (art. 19), anche mediante i rimedi ripristinatori della contumacia previsti nell’ordinamento giuridico la cui applicazione è stata in precedenza richiesta.
Scopo evidente della norma è quello di evitare contrasti tra giudicati, individuando in una sola giurisdizione quella in grado di procedere alla decisione del caso concreto.
Orbene, nel caso in esame l’accertamento sulla giurisdizione, che è contenuto nei provvedimenti giudiziari spagnoli prodotti dal resistente, è divenuto definitivo, essendo la sentenza passata in giudicato, e non può il giudice interno rimuovere un giudicato esterno, per evidenti ragioni di difetto di giurisdizione.
Dunque, il Tribunale, attesa la presenza del giudicato sulla giurisdizione, deve declinare la. propria giurisdizione e dichiarare la sussistenza della giurisdizione dell’autorità giudiziaria spagnola preventivamente adita.
Attesa la particolare natura della causa e della decisione, fondata sulle norme “europee” e su principi di diritto di recente consolidamento, sussistono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da L. V., con ricorso depositato il 8.10.2007, nei confronti di *****, sulle concordi conclusioni delle parti private e viste le conclusioni del P.M., contrariis reiectis, cosi provvede:
l. dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana sussistendo la . giurisdizione dell’autorità giudiziaria di Spagna;
2. compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza.

Redazione

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